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Ecobonus per la riqualificazione energetica – Guida dell’Agenzia delle Entrate

Disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la nuova Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico», aggiornata al mese di ottobre 2018, con le novità introdotte nella legge di Bilancio 2018 (art.1, co.3, lett.a, legge 205/2017)[1].

In particolare, nella Guida dell’Agenzia delle Entrate vengono confermate:
  • la proroga per tutto il 2018 della detrazione IRPEF/IRES per l’efficientamento energetico degli edifici (cd. “Ecobonus ordinario”), nella misura del 65% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, nei limiti di detrazione massima previsti per ciascun tipo di intervento agevolato;
  • l’applicabilità del beneficio fino al 31 dicembre 2021, nella misura del 65%, anche nella formula potenziata” del 70/75%, per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali (cd. “Ecobonus condomini”).
A tal proposito, viene confermato che per questi ultimi è previsto un limite massimo di spesa agevolabile, pari a 40.000 euro, su cui calcolare la detrazione. Tale ammontare va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate specifica che tale importo non costituisce il «limite massimo di detrazione», come nel calcolo del beneficio ai fini dell’ “Ecobonus ordinario”, ma «un ammontare complessivo delle spese» detraibili (cfr. tabella a pag. 7 della Guida);
  • la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per i seguenti interventi:
-       acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
-       acquisto e posa in opera di schermature solari,
-       sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.
 
Viene confermata l’esclusione dall’agevolazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A;
 
-       acquisto posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un limite massimo di detrazione di 30.000 euro).
Inoltre, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate conferma il riconoscimento della detrazione,nella misura del 65%, per i seguenti interventi[2]:
-       sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
-       acquisto posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
-       acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un limite massimo di detrazione di 100.000 euro).
 
L’Agenzia delle Entrate si sofferma, altresì, sull’ulteriore novità contenuta nella legge di Bilancio 2018, riguardante l’estensione della possibilità di “cessione del credito” a tutti i contribuenti[3] per tutte le tipologie agevolate di interventi di riqualificazione energetica (non solo limitatamente agli interventi su parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari).
 
In merito, viene precisato che, per gli interventi effettuati nel 2018, le modalità operative della cessione del credito saranno disciplinate da un nuovo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
 
Sul punto, resta confermata la possibilità per gli “incapienti” di cedere il credito alle banche ed intermediari finanziari.
 
Più in generale, la Guida specifica, altresì, che[4]:
 
-       soggetti che possono acquistare il credito sono i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, oppure altri soggetti privati”[5]
, intendendosi per tali i soggetti (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
 
-       la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (per un totale di 2 cessioni del credito medesimo).
Inoltre, anche la seconda (e ultima) cessione deve avvenire nei confronti di un “soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alle detrazioni.
Seppure viene confermato che anche la seconda cessione debba avvenire necessariamente nei confronti di un “soggetto collegato” con le detrazioni originarie, la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate (con la CM 17/E/2018) appare positiva, laddove estende la platea dei potenziali acquirenti i bonus anche ai soggetti che realizzano interventi non direttamente agevolati, purché entrino a far parte del contratto d’appalto principale.
Ciò rende pienamente operativa la piattaforma ANCE-Deloitte, nella quale sono presenti soggetti interessati all’acquisto dei bonus che, seppur non realizzano gli interventi compresi nelle detrazioni, possono ora assumere la qualifica di “soggetti collegati”, partecipando comunque all’appalto principale con forniture di materiali, servizi o lavori specifici, ancorché non agevolati.
 
Viene, poi, illustrata l’ulteriore novità della legge di Bilancio 2018, riferita alla cumulabilità tra il “Sismabonus” e l’ “Ecobonus” per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (in misura pari all’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore, o all’85% ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori)[6].
 
La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
 
Infine, vengono richiamate le modalità di esecuzione dei controlli da parte dell’ENEA (sia documentali, sia sul posto) sulle condizioni di applicabilità dell’agevolazione, in base a quanto disposto dal Decreto del MISE 11 maggio 2018[7].
 
In base alla documentazione finora disponibile della Manovra economica 2019, dovrebbe essere prevista la proroga a tutto il 2019 dell’ “Ecobonus”, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2018.
 
[1]CfrANCE “Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale” - ID n.31242 del 26 gennaio 2018.
[2] In merito, l’Agenzia delle Entrate precisa che continuano ad essere agevolati con la detrazione in misura pari al 65%, gli interventi sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Per questi ultimi, in particolare, sono agevolate le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018.
[3] Ivi compresi i soggetti “incapienti”, ossia i pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro.
[4]Cfr.,da ultimo, la CM 17/E/2018 ed ANCE “Cessione del Sismabonus e dell’Ecobonus: nuovi chiarimenti dell’AdE” - ID n.33374 del 24 luglio 2018.
[5] Di cui all’art.14, co. 2-ter e 2-sexies, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, per l’Ecobonus e all’art.16, co.1-quinquies, del medesimo DL 63/2013, per il Sismabonus.
[6] La nuova modalità di cumulo delle suddette detrazioni riguarda specificatamente gli interventi agevolati effettuati su parti comuni di edifici condominiali e si pone in alternativa alle detrazioni già previste ai medesimi fini, rispettivamente dal co. 2-quater del citato art.14 del D.L. 63/2013 (“Ecobonus condomini”) e dal co. 1-quinquies dell’art.16 del medesimo Decreto (“Sismabonus condomini”).
[7] Cfr. ANCE “Enea: definite le procedure per i controlli a campione in tema di Ecobonus” - ID n.33651 del 12 settembre 2018.
 

Bollo sui contratti pubblici d’appalto: nuovi chiarimenti dell’AdE

I capitolati d’appalto vanno assoggettati ad imposta di bollo sin dall’origine e lo stesso vale per i computi metrici. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate, secondo la quale le modifiche apportate al Codice dei contratti non hanno inciso sul regime di applicazione dell’imposta.

Si allega Nota di chiarimento. 

2 allegati

Bollo contr pubb appalto-nuovi chiarimenti AdE

Risposta n.35 del 12 ottobre 2018

Sismabonus: No all’agevolazione senza asseverazione (Risposta AdE n.31/2018)

L’asseverazione tardiva di un intervento agevolabile con Sismabonus non consente in ogni caso l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’art. 16, co. 1-quater , del D.L. 63/2013[1].
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.31 dell’11 ottobre 2018, in replica all’istanza di un contribuente che intende demolire un edificio murario con gravi carenze statiche e ricostruirne uno nuovo a destinazione abitativa, con medesimi perimetro e volumetria.
Considerato che al titolo urbanistico abilitativo dell’intervento edilizio (nello specifico, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, cd. SCIA) il contribuente non ha allegato alcuna asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio, conseguibile a valle dei lavori, questi chiede ora se sia possibile fruire del citato Sismabonus, presentando tardivamente l’asseverazione prevista dalla norma fiscale.
In base alle prescrizioni contenute nell’art.3 del Decreto MIT del 28 febbraio 2017, n.58[2], l’Agenzia delle Entrate conferma che l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e conseguibile con l’esecuzione dello stesso e le attestazioni del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori rispetto al progetto devono essere “depositate presso il … sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013[3].
Ne consegue che, un’asseverazione tardiva, come nel caso in esame, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente “l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater”.
Sul tema, riprendendo precedenti pronunce, l’Agenzia delle entrate ricorda inoltre che:
  • rientrano nell’agevolazione, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla relativa normativa, i lavori di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione (R.M. 34/E/2018[4]),
  • il progettista deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento (C.M. 7/E/2018[5]). 
[1] Art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013.
[2] Il citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n.58, come modificato dal D.M. 7 marzo 2017, n.65 reca le “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”. 
[3]Art. 3, co.5 del DM 28 febbraio 2017, n. 58.
 
 
 

Istallazione di sistemi di accumulo: ok alla detrazione Irpef del 50%

Anche l’istallazione di un sistema di accumulo consente di fruire della detrazione Irpef del 50%, ma solo se è contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico a cui risulta funzionalmente collegato.
È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 8 del 19 settembre 2018 resa a un contribuente che chiedeva di poter usufruire della detrazione Irpef del 50% in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di un sistema di accumulo collegato a un impianto fotovoltaico, precedentemente installato presso la propria abitazione, quest’ultimo senza fruire della detrazione IRPEF.
Sul punto va ricordato che, attualmente, è possibile detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”[1].
Tali interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo un’idonea documentazione attestante il conseguimento di “risparmi energetici” in applicazione della normativa vigente.
A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate richiama la Circolare n.7 del 27 aprile 2018[2] e precisa che l’istallazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica rientra tra i lavori agevolabili ai sensi del citato 16-bis, in quanto basato sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.
Inoltre, per usufruire della detrazione è necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione e, quindi, sia posto direttamente al suo servizio. La detrazione, infatti, è esclusa qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale.
Il sistema di accumulo non potrebbe, invece, di per sé considerarsi un intervento finalizzato al conseguimento di un risparmio energetico, e dunque agevolabile con la detrazione d’imposta, in quanto essenzialmente diretto ad aumentare la capacità di autoconsumo dell’impianto fotovoltaico.
Tuttavia la riconducibilità del suddetto intervento alla lettera h) del comma 1 dell’art.16-bis del DPR 917/1986 è consentita, come nel caso rappresentato, quando l’installazione del sistema di accumulo è contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico configurandosi, in tal caso, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialità.
Va precisato che il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a euro 96.000) rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo.
 
[1] cfr. l’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del DPR 917/1986 cd. TUIR, e Ance  Ristrutturazioni edilizie – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate (febbraio 2018) 
[2] Tale Circolare precisa quanto già chiarito nella Risoluzione n. 22 del 2 aprile 2013.

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