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Seminario “ L’efficientamento energetico nelle attività produttive – Opportunità e vincoli"- Sicindustria Agrigento - 30 Novembre 2018 ore 15.30

Venerdì 30 novembre p.v. alle ore 15:30, presso la Sala Convegni di Sicindustria Agrigento  - Via Artemide 3, - si terrà  il Seminario: " L’efficientamento energetico nelle attività produttive - Opportunità e vincoli - Azione 4.2.1 – POR Sicilia 2014/2020".

In allegato, la locandina del Seminario, organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento.

LOCANDINA

Ecobonus: il vincolo di parentela non dà diritto alla cessione del credito

La cessione del credito corrispondente alla detrazione da Ecobonus ai parenti in linea retta non è consentita. Il vincolo di parentela tra chi ha sostenuto le spese e l’eventuale cessionario, infatti, non comporta quel collegamento con “il rapporto che ha dato origine alla detrazione” in base al quale, per legge, la cessione del credito è consentita, oltre che ai fornitori che hanno effettuato l’intervento, anche ad altri soggetti privati.
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n.56/2018 all’interpello posto da un contribuente che chiedeva, tra l’altro, se, in caso di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà di un immobile oggetto di riqualificazione energetica, fosse possibile attuare la cessione del credito tra usufruttuario e nudo proprietario.
Nel caso di specie, infatti, l'istante intendeva acquistare a titolo gratuito dal padre il credito corrispondente alla detrazione IRPEF per le spese sostenute nel 2017, per gli interventi di riqualificazione energetica di un intero edificio che il genitore possedeva in comproprietà con altro parente.
L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sul caso chiarendo innanzitutto che la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari è stata introdotta dalla legge n. 205/2017 (cd. legge di Bilancio 2018) e concerne solo le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2018[1], pertanto è esclusa nel caso prospettato.
 
In merito, comunque, ai possibili cessionari per le ipotesi di cessione ammesse dalla normativa, l’Agenzia delle entrate ricorda che la legge di Bilancio 2018 ha confermato quanto già precisato dalla legge 232/2016 (cd. legge di Bilancio 2017) secondo cui il credito d’imposta può essere ceduto:
 
·        ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privaticon la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, e con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
 
·        alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area[2].
 
Al fine di delimitare ulteriormente l’ambito soggettivo della cessione del credito di imposta, l’Agenzia richiama, inoltre, quanto già precisato nelle Circolari n.11/E del 18 maggio 2018 e n.17/E del 23 luglio 2018.
In tali documenti di prassi, infatti, è stato chiarito che:
o   soggetti che possono acquistare il credito sono i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, oppure altri soggetti privati”[3], intendendosi per tali i soggetti (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Per chiarire il concetto di “soggetto collegato” a titolo esemplificativo, la CM 11/E/2018 menziona i condòmini per gli interventi eseguiti sulla parti comuni condominiali, oppure le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati. Mentre la CM 17/E/2018 menziona la cessione a società facenti parte dello stesso Consorzio o Rete di imprese della ditta esecutrice dei lavori, la cessione ai fornitori dei materiali o ai subappaltatori dei quali si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati,la cessione ai fornitori o a subappaltatori che eseguono lavori non agevolatipurché inclusi nel contratto d’appalto da cui originano le detrazioni.
o   la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (per un totale di 2 cessioni del credito medesimo) anche essa nei confronti di un “soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alle detrazioni.
Muovendo da questa interpretazione, per quanto riguarda il caso prospettato, l’Amministrazione Finanziaria esclude che il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito sia ravvisabile nel solo rapporto di parentela tra soggetto che ha sostenuto le spese e cessionario.
Tale esclusione si estende anche all’ipotesi di donazione, tra padre e figlio, della nuda proprietà dell’immobile oggetto di riqualificazione. Infatti, neppure da tale contratto discende “un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione idoneo a consentirne la cessione sotto forma di credito”.
In conclusione, per completezza, l’Agenzia delle Entrate ricorda quanto stabilito ai dall’art. 9-bis, co. 2, del DM 19 febbraio 2007, secondo cui, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente dell'unità immobiliare.
 
[1] Diversamente, per le spese sostenute nel 2017, la cessione del credito è possibile esclusivamente con riguardo ai lavori relativi alle parti comuni di edifici condominiali. Nello specifico, i cd. "incapienti" possono cedere la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, mentre i “capienti” possono cedere la detrazione spettante per gli interventi effettuati sulle parti comuni, solo se “incisivi”, ovvero tali da consentire le maggiori detrazioni del 70 e del 75%.
[2] Sul punto, si ricorda che rientrano nelle cd. “fasce deboli”, i contribuenti di cui all’art. 11, co.2, e 13, co. 1, lett. a) - co. 5, lett. a), del D.P.R. 917/1986 – TUIR, ovvero:
-        pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui;
-        lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro;
-        soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro.
Tali condizioni, si ricorda, devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui le spese sono sostenute
[3] Di cui all’art.14, co. 2-ter e 2-sexies, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, per l’Ecobonus e all’art.16, co.1-quinquies, del medesimo DL 63/2013, per il Sismabonus.
 

Cessione di diritti volumetrici: si applica l’imposta di registro al 9%

La cessione di diritti volumetrici di proprietà comunale a soggetti privati per la realizzazione di edifici con destinazione residenziale, commerciale e artigianale, è soggetta all’imposta di registro proporzionale al 9%, e all’imposta ipotecaria e catastale di 50 euro.
 
È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.80/E del 24 ottobre 2018 di risposta ad un quesito relativo alla possibilità di applicare, anche alla cessione di diritti volumetrici comunali la disciplina agevolativa fissata dall’art. 32 del DPR 601/73 che prevede, tra l’altro, l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione delle imposte ipotecaria e catastale agli atti di trasferimento nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica.
 
Quest’ultima è, infatti, la soluzione prospetta dal contribuente istante che ritiene di poter contare sulla disciplina di favore sopra indicata, stante il richiamo a tale regime contenuto nell’art. 20 della Legge n. 10/1977 (cd. «Legge Bucalossi»), ai sensi delle recenti ultime modifiche ad esso apportata dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 88, della L 205/2017).
 
Con tale ultima disposizione, infatti, sono state estese le agevolazioni fiscali previste dalla «Legge Bucalossi», anche agli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi in esecuzione dei primi.
 
L’Agenzia si pronuncia sul quesito posto dall’istante premettendo che il Comune, con la cessione di diritti edificatori, opera di fatto una redistribuzione della volumetria presente sull’area di sua proprietà in base agli strumenti urbanistici vigenti, e persegue un interesse di carattere pubblicistico.
 
Trattandosi di atto posto in essere dal Comune nell’ambito della sua attività istituzionale, è esclusa l’applicabilità della disciplina Iva.
 
Non trovando applicazione l’IVA, come corollario del principio di alternatività IVA/registro[1],che in via generale è dovuto in misura proporzionale, salva la possibilità di ricorrere ad un regime agevolato.
 
Nell’ipotesi di cessione di diritti edificatori però, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, tale regime agevolativo non è applicabile poiché l’estensione delle agevolazioni fiscali agli atti preordinati alla trasformazione del territorio operata dalla legge di Bilancio deve essere letta in maniera coordinata e coerente con il contesto normativo in cui si inserisce.
 
Tale estensione ha la funzione di operare come strumento di adeguamento al costante aggiornamento della disciplina urbanistica al fine di tener conto dell’evoluzione degli strumenti urbanistici, caratterizzata anche da mutamenti di carattere procedurale che si concretizzano altresì nell’adozione, da parte degli enti territoriali, di strumenti più snelli.
 
Il regime agevolativo previsto dal citato comma 88 non può essere esteso ad atti che non hanno ad oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla disciplina individuata dalla «legge Bucalossi» e successive modifiche, tra cui rientrano, ad esempio, le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio, o gli atti aventi ad oggetto la redistribuzione di aree tra co-lottizzanti.
 
Per definire, poi, il corretto regime di tassazione, l’Agenzia delle Entrate precisa che la cessione di cubatura, in quanto facoltà inerente al diritto di proprietà è assimilabile al trasferimento di un diritto reale immobiliare, ed in quanto tale sconta l’imposta di registro nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro [2].
 
[1] Art. 40 del Testo Unico dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131.
[2] Cfr. Art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR e Cfr. il co. 3 dell’art. 10 del DLGS n. 23/2011.
 
 

Eco e Sismabonus: i chiarimenti dell’AdE sulla modalità di pagamento degli interventi agevolati

Per le imprese in contabilità semplificata, le spese derivanti da interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico si considerano effettuate nel momento dell'effettivo pagamento, secondo il regime di cassa. In tal caso, quindi, per fruire dell’Ecobonus e del Sismabonus è necessario che il pagamento sia effettuato con bonifico bancario o postale “parlante”. Di contro, ai fini di entrambe le detrazioni, tale obbligo non sussiste per tutte le imprese in contabilità ordinaria che operano secondo il principio di competenza.
Questa la precisazione contenuta nella risposta n. 46 del 22 ottobre 2018 resa dall’Agenzia delle Entrate, all’interpello di una società in contabilità semplificata che, ai fini dei “bonus fiscali” dubitava di dover effettuare il pagamento dei lavori di riqualificazione energetica e sismica effettuati su alcune unità immobiliari, tramite bonifico bancario, avendo esercitato l’opzione per la tenuta dei registri Iva senza le annotazioni relative a incassi e pagamenti (ai sensi dell’art. 18, co.5, DPR 600/1973).
Sul punto l’Agenzia si pronuncia, chiarendo che le imprese in regime di contabilità semplificata sono sempre tenute a effettuare il pagamento delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico mediante bonifico bancario o postale, in quanto per tali imprese opera il regime di cassa.
Questo obbligo, infatti, non viene meno a fronte dell’esercizio dell’opzione sopra indicata, che consente alle imprese minori di utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, senza effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati pagamenti e incassi. Tale possibilità, precisa l’Agenzia delle Entrate, rappresenta esclusivamente un criterio di semplificazione nella determinazione del reddito d’impresa, e non incide sulle modalità di determinazione del reddito imponibile, che resta ispirato al principio di cassa.
Con la risposta ad interpello n. 46 dello scorso 22 ottobre, l’Agenzia delle Entrate fa, quindi, il punto sulle modalità di pagamento delle spese per interventi di risparmio energetico e messa in sicurezza sismica ai fini delle detrazioni da Eco e Sismabonus, con particolare riguardo ai titolari di reddito da impresa.
Si ricorda che per quanto riguarda i contribuenti non titolari di reddito di impresa è stato chiarito [1] che, sia ai fini dell’Ecobonus che ai fini del Sismabonus, le spese per gli interventi agevolati devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale cd. “parlante”, cioè completo della causale del versamento, con indicazione della norma di riferimento, codice fiscale del beneficiario, e partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
Per quanto concerne, invece, i titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria, la risposta dell’Agenzia delle Entrate in commento precisa definitivamente che, per tali soggetti l’obbligo dipagamento tramite bonifico bancario delle spese sostenute è escluso non solo, come già chiarito ai fini dell’Ecobonus [2], ma anche per usufruire del Sismabonus.
Con tale esplicita precisazione si possono, quindi, considerare definitivamente superate, nel senso indicato anche dall’Ance, le istruzioni per la compilazione del modello della dichiarazione dei redditi delle società di capitali “Redditi SC” laddove precisano che, per fruire del Sismabonus, anche questi soggetti sono obbligati a effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario.
 
[1] Cfr. l’art. 4 del DM 19 febbraio 2007 (cd. Decreto Edifici), la Circolare 7/E/2018, Circolare 29/E del 18 settembre 2013.
[2] Sul punto cfr. il DM 19 febbraio 2007 e la Circolare 7/E/2018.
 

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