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Superbonus - Lastrico solare esclusivo e soggetto non residente - Risposte n.499/E/2020 e 500/E/2020

Ammesso l’Ecobonus al 110% per l’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva, come intervento “trainante” di tipo condominiale, in presenza di spese sostenute interamente dal condòmino proprietario, anche in misura eccedente la propria quota millesimale di proprietà.

Sì al Superbonus in favore di un condòmino non residente, che può usufruire del beneficio nelle forme dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, rispettivamente, nelle Risposte n.499/E e n.500/E del 27 ottobre 2020 in relazione all’applicabilità della detrazione potenziata al 110% (cd. Superbonus), prevista dall’art.119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) [1].

In particolare, nella Risposta n.499/E/2020, l’Amministrazione finanziaria affronta l’ipotesi di un intervento condominiale eseguito dal proprietario di un’abitazione alla quale è accorpato, con un unico accatastamento ed un’unica rendita, il lastrico solare di proprietà esclusiva, a copertura dell’intero edificio.

Il condòmino intende eseguire sul lastrico solare, a proprie spese, un intervento di isolamento termico, nonché l’istallazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia e chiede se siano tali opere siano ammesse all’Ecobonus al 110% (ai sensi dell’art.119, co.1, lett.a, e 5, del medesimo “Decreto Rilancio”).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

  • l’intervento di isolamento termico (come intervento condominiale “trainante”), nonché l’installazione dell’impianto fotovoltaico (come intervento “trainato”) sono entrambi agevolabili con l’Ecobonus al 110% (ai sensi dell’art.119, co.1, lett.a, e 5, del medesimo “Decreto Rilancio”), a condizione che l’assemblea condominiale autorizzi all’unanimità l'esecuzione dei lavori ed il sostenimento delle spese in via esclusiva;

isolamento termico

  • previa autorizzazione del condominio, per l’isolamento termico del lastrico solare il proprietario può beneficiare del Superbonus «per il totale delle spese sostenute, anche in misura eccedente rispetto a quella a lui imputabile in base alla quota condominiale»[2];
  • la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici necessari ad ottenere il beneficio (l’intervento deve coinvolgere più del 25% della superficie disperdente lorda e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, o la classe più alta) deve essere effettuata con riferimento all'intero edificio;

pannelli fotovoltaici

  • per le spese sostenute per l'installazione dei pannelli solari per la produzione di energia elettrica, il Superbonus spetta entro il limite massimo non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto stesso. In caso di contestuale installazione del sistema di accumulo, opera un autonomo limite di spesa, pari ad ulteriori 48.000 euro (nel limite di 1000 euro  limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità del sistema – cfr. anche la R.M. 60/E/2020)[3];

intestazione della fatture e dei bonifici

  • per i lavori di isolamento termico, le fatture relative alle spese sostenute dal condòmino ed i bonifici devono essere intestati al condominio e gli adempimenti ai fini della fruizione del Superbonus possono essere eseguiti sia dall’amministratore che dal proprietario del lastrico solare;
  • per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, le fatture ed i bonifici devono essere intestati al singolo condòmino.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’interessato può optare, in alternativa alla detrazione in forma diretta, per la cessione del credito o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo, secondo le modalità stabilite dai Provvedimenti n.283847 dell’ 8 agosto 2020 e n.326047 del 12 ottobre 2020 (cfr. anche l’art.121 del “Decreto Rilancio”).

Nella Risposta n.500/E/2020, l’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità dell’Ecobonus potenziato al 110% ad un condòmino non residente, proprietario di un’unita immobiliare in un condominio nel quale verranno effettuati gli interventi agevolabili.

In particolare, richiamando anche quanto precisato dalla C.M. 24/E/2020, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, il condòmino può usufruire del beneficio mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito.


[1] Convertito dalla Legge 77/2020, cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” - ID n.41108 del 24 luglio 2020 e “Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative”. ID N. 41309 del 24 agosto 2020.

[2] In particolare, trattandosi di un condominio composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa per l’intervento di isolamento termico è pari a 380.000 euro (40.000 x 8 e 30.000 x 2), secondo le modalità di calcolo stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Quindi, trattandosi di interventi condominiali, detto limite viene calcolato sulle spese sostenute dal proprietario del lastrico solare, anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia (artt.1123 e 1126).

<p style="margin-top: 4px; text-align: justify;">[3] Cfr. ANCE “Superbonus al 110% e limiti di spesa – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” - ID N.41752 del 30 settembre 2020.

Superbonus: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Superbonus al 110%: ammessi cessione e sconto anche per la detrazione del 50% in caso di acquisto di unità immobiliari site in fabbricati ristrutturati da imprese di costruzione per la vendita; nel caso di intervento sull'impianto termico centralizzato anche le pertinenze non servite dall'impianto concorrono al calcolo della spesa massima; l’unico proprietario di più unità site in un solo edificio può donarne una a un proprio parente e costituire legittimamente un condominio; il compenso dell’amministratore di condominio non rientra tra le spese detraibili.

Questi, ed altri chiarimenti in tema di Superbonus al 110% sono stati forniti nel corso dello speciale Telefisco che si è tenuto il 27 ottobre scorso, con la partecipazione di esponenti dell’Agenzia delle Entrate e del MISE.

Nel corso dell’incontro il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro ha, tra l’altro, annunciato la disponibilità delle Istituzioni a utilizzare il  Recovery Fund per la proroga del Superbonus al 2024.

Di seguito si segnalano alcune delle risposte più significative rese dall’Agenzia delle Entrate:

  • il rilascio delle asseverazioni richieste dalla legge ai fini del Superbonus e dell'opzione per la cessione e lo sconto in fattura da parte di un soggetto non abilitato non consente di accedere alla predetta agevolazione;
  • il compenso dell’amministratore non rientra nelle spese detraibili, né può essere oggetto dello “sconto in fattura”, o della “cessione del credito” perché l'amministratore svolge le proprie funzioni in conformità al mandato conferitogli dal condominio;
  • in tema di cessione del credito derivante da Superbonus, la definizione di «altri soggetti» cessionari si estende a qualunque altro soggetto, senza distinzioni o requisiti.  Non è pertanto necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione come invece previsto dalle CM n. 11/E/2018 e n. 17/E/2018, ai fini dei bonus spettanti nella misura ordinaria[1];
  • ammessi cessione del credito d’imposta e sconto anche per la detrazione del 50% riconosciuta all’acquirente di unità immobiliari site in fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione dell’immobile[2];
  • nel caso di intervento sull'impianto termico centralizzato, ai fini della determinazione della spesa massima ammissibile, rilevano anche le pertinenze non servite dall'impianto termicoIn linea generale in continuità con la prassi in materia di Ecobonus e Sismabonusrilevano, nel calcolo della spesa massima consentita, anche le pertinenze;
  • confermato che se gli interventi comportano l’accorpamento di più unità abitative, o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, il limite di spesa va calcolato sulle  unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori;
  • in caso di interventi di demolizione e ricostruzione agevolabili con Ecobonus o con Sismabonusper il calcolo del limite di spesa ammissibile si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori. Su questo, punto il MISE dà una risposta di segno contrario che genera forti perplessità, poiché contrastante con l’orientamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate sul tema (vedi di seguito);
  • ammessa la possibilità, per il proprietario di un edificio composto da più unità distintamente accatastate, di donare al figlio una delle unità abitative prima dell'inizio dei lavori, al fine di costituire un condominio e accedere al Superbonus.

Di seguito le risposte del MISE:

  • il duplice salto di classe energetica richiesto per accedere al Super Ecobonus non riguarda la singola unità, ma l'intero edificio in caso di condominio, o di edificio unifamiliare. Il salto di classe riguarda la singola unità solo in caso di interventi eseguiti su un edificio plurifamiliare;
  • non è richiesta la terzietà tra chi progetta o fa direzione lavori e chi assevera;
  • gli interventi agevolati con il Bonus Facciate influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono rispettare i requisiti tecnici di trasmittanza previsti dal DM “requisiti tecnici”Non è necessaria l'asseverazione della congruità dei prezzi;
  • l'Ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori. Qualora si voglia accedere alla cessione del credito o sconto in fattura per Stati di avanzamento lavori, l'Ape ante intervento dovrà essere allegato all'atto della presentazione dell'istanza ad Enea;
  • tutti gli interventi agevolati con Ecobonus ai sensi dell’art.14 del DL 63/2013 (convertito nella legge 90/2013) possono essere trainati. Sono esclusi gli interventi di riqualificazione energetica globale e gli “interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda” compresi tra gli interventi sull'involucro. Sono esclusi altresì gli interventi di “Eco e Sismabonus combinati” riguardanti le parti comuni condominiali[3].

In tema di demolizione e ricostruzione, il MISE ritiene, in contrasto con l’Agenzia delle Entrate, che tali interventi siano ammissibili solo per l’Ecobonus e per il “Sismabonus acquisti” potenziati al 110% (e non anche per il “Sismabonus lavori” al 110%) ed inoltre che, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento (a prescindere dalla nuova definizione di “ristrutturazione edilizia”, di cui all’art.3, co.1, lett.d, del DPR 380/2001, fornita dal recente DL semplificazioni-DL 76/2020 convertito nella legge 120/2020), i costi relativi all’ampliamento debbano essere scorporati dai limiti di spesa massimi agevolabili. Tale posizione, così come evidenziato anche durante l’incontro, richiede un ulteriore approfondimento e coordinamento con il differente orientamento espresso sul tema dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, a chiarimento di una questione da più parti evidenziata, il MISE ha precisato (differentemente da quanto espresso da una Direzione Regionale delle Entrate) che  gli impianti fognari non rientrano tra quelli (acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas) che determinano l’indipendenza funzionale dell’edificio unifamiliare o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente sita in edifici plurifamiliari. Pertanto, tali impianti non rilevano ai fini della verifica dell’indipendenza funzionale delle unità immobiliari, potendo così essere anche comuni a più unità.

Si ricorda, infine, che dal 27 ottobre 2020 è possibile inviare all’ENEA sul sito detrazionifiscali.enea.it le asseverazioni e i documenti previsti nell’ambito della normativa sul Superbonus 110%.

I 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti relativi ai lavori iniziati e conclusi, prima della data della messa online del nuovo portale ENEA, decorrono dal 27 ottobre. Per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito relativa ai lavori Superbonus 110%, c’è tempo fino al 16 marzo 2021, per consentire alle imprese che lo avranno acquisito di averlo a disposizione sul proprio cassetto fiscale per poterlo utilizzare direttamente in compensazione, o cederlo a loro volta a soggetti terzi.

 


[1] Cfr. Circolari n.11/E/2018 CfrANCE “Ecobonus: dall’Agenzia i chiarimenti sulla cessione del credito” – ID n. 32715 del 21 maggio 2018 e n.17/E/2018 e ANCE “Cessione del Sismabonus e dell’Ecobonusnuovi chiarimenti dell’AdE – ID n. 33374  del 24 luglio 2018 che richiedevano, per la cessione del credito da Ecobonus e Sismabonus nelle ordinarie percentuali, la sussistenza del collegamento tra il cessionario e il rapporto che da cui deriva la detrazione e fissavano il limite delle due cessioni.

[2] Art.16-bis, co.3, del TUIR-DPR 917/1986.

[3] Di cui all’art.14, co.2-quater.1, DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013.

2 allegati

Risposte dell'Agenzia delle Entrate
Risposte del MISE

 

Nuovo DPCM con ulteriori misure per frenare l’aumento di contagi da Covid 19

Considerato  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,  il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale, a cinque giorni di distanza dall'entrata in vigore del precedente Decreto (vedi notizia in Nuovo Dpcm con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid), il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha firmato un DPCM che introduce ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore fino al 13 novembre 2020. Il testo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre u.s.

Il provvedimento prevede, in particolare, le seguenti misure:

-le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18.00.

-con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;

-sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale previa adozione di Protocolli validati  dal  CTS di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e  secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

-sono sospese  tutte  le  attivita'  convegnistiche  o   congressuali,   ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e linee guida vigenti e a condizione che  siano  assicurate  specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalità  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  è  fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalità  a distanza;

-fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00;

-l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;

-i sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Conversione in legge del “Decreto di Agosto” - novità in materia di lavoro

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13/10/2020 - Suppl. Ordinario n. 37 la legge n. 126/202 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, in vigore dal 14 ottobre 2020.

Si riporta in allegato un documento di sintesi che, nel riepilogare le disposizioni di interesse (Cfr. Decreto Agosto: prima nota di commento), introdotte dal DL c.d. Agosto, evidenzia, altresì, le modifiche e integrazioni apportate dalla legge di conversione.

1 allegato

Commento di conversione DL AGOSTO

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