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Ritenute appalti: l’IVA da split e reverse charge entra nel conto fiscale

I versamenti IVA derivanti da operazioni soggette allo split payment e al reverse charge rientrano nella soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale che, se effettuati nell’ultimo triennio consentono, al ricorrere di ulteriori requisiti, di disapplicare la disciplina sul pagamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti. Vanno incluse nel predetto limite anche l’imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci, in caso di opzione per la trasparenza e l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, e assolta dall’ente controllante, in caso di opzione per l’IVA di gruppo.

Queste sono le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella Risoluzione n.53 del 22 settembre 2020.

Tale ultimo documento è stato redatto in risposta alle molte richieste relative alla determinazione della soglia dei versamenti in conto fiscale pari al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi dell’ultimo triennio che consente a imprese appaltatrici e subappaltatrici di sottrarsi, al ricorrere di ulteriori condizioni, ai nuovi obblighi sul versamento delle ritenute negli appalti.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.

A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici devono effettuare distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committentesenza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali e sono tenute a inviare al committente una serie di dati, a cominciare dalle stesse deleghe di pagamento.

Va ricordato, però, che i nuovi obblighi vengono meno per le imprese che, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del pagamento delle ritenute, producono il “Certificato di affidabilità fiscale (cd. DURF) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con cui attestano la sussistenza di specifici requisiti (verificati congiuntamente). Si tratta di requisiti riguardanti la durata minima dell’esercizio dell’attività e la regolarità fiscale, sia sotto il profilo dichiarativo che accertativo[1].

In particolare, occorre:

  1. essere in attività da almeno 3 anni;
  2. essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  4. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

All’Agenzia delle Entrate sono pervenute diverse richieste  di chiarimenti sulla determinazione della soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale dell’ultimo triennio e, sul punto, con la Risoluzione in commento è stato confermato[2] che rientrano nel suddetto ammontare:

  • i versamenti IVA  inerenti le operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla PA e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment[3]
  • versamenti IVA effettuati dal committente in regime di reverse charge[4].
  • l’imposta teorica corrispondente al reddito della società imputato per trasparenza ai soci che provvedono al pagamento dell’imposta (nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale);
  • l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo.

    [1] Cfr. ANCE “Ritenute Appalti- Approvazione del certificato di affidabilità” - ID. 38439 N. 7 febbraio 2020, “Manovra 2020: Pubblicato in GU il DL Fiscale” - ID N. 37489 del 29 ottobre 2019; “Decreto fiscale - Norma riscritta in tema di ritenute fiscali sul lavoro dipendente” - ID N. 37899 del 3 dicembre 2019; “Decreto fiscale 124/2019 pubblicazione in Gazzetta “ID N. 38135 dell’8 gennaio 2020; “Ritenute Appalti- Agenzia delle Entrate risponde ai primi quesiti“ - ID N.38206 del 15 gennaio 2020; “Ritenute e compensazioni negli appalti: pochi chiarimenti a Telefisco 2020”- ID n.38352 del 30 gennaio 2020; “Versamento delle ritenute negli appalti e subappalti: webinar ANCE“- ID n. 38416 del 5 febbraio 2020.

    [2]Cfr. ANCE “Ritenute fiscali negli appalti e subappalti: la Circolare dell’Agenzia delle Entrate” - ID n. 38503 del 12 febbraio 2020.

    [3]Cfr. L’art. 17-ter del DPR 633/1972.

    [4]Cfr. L’art. 17, sesto comma, del DPR 633/1972.

Bonus Facciate, ok per i lavori su facciate parzialmente visibili dalla strada

Non rientrano nel Bonus Facciate le spese sostenute per la riverniciatura di scuri e persiane che sono parti accessorie degli infissi esclusi anche essi dall’agevolazione, mentre sono agevolate le spese relative a interventi effettuati sulle facciate interne degli edifici, parzialmente visibili dalla strada.

Questi gli ultimi chiarimenti[1] forniti dall’Agenzia delle Entrate con le Risposte ad interpello n. 346 e 348 dello scorso 11 settembre 2020.

Introdotto dalla legge di Bilancio 2020 il Bonus Facciate consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B, come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali[2].

Si ricorda che sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti e che i lavori devono essere effettuati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Inoltre, se l’intervento effettuato influenza l’edificio dal punto di vista termico o interessa più del 10% dell’intonaco della sua superficie disperdente lorda complessiva, deve anche soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 (cd. Decreto "requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio[3].

Diversamente dalle altre agevolazioni esistenti (Bonus RistrutturazioniEcobonus e Sismabonus), il Bonus Facciate non prevede un limite di spesa agevolata.

Sul tema, con la C.M. 2/E/2020, accompagnata da una Guida illustrativa[4], sono stati forniti i primi chiarimenti sulle modalità applicative del beneficio.

Lo scorso 11 settembre, con la Risposta n. 346/E/2020, richiamando la Circolare 2/E, è stato precisato che il Bonus Facciate non spetta per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e delle persiane che sono considerati strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch'essi esclusi dal bonus.

L’Agenzia precisa, a tal proposito, che sono ammessi al Bonus Facciate gli interventi  che riguardano l'involucro esterno visibile dell'edificio, e che incidono sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". 

Mentre, invece, devono considerarsi escluse dal Bonus Facciate le spese sostenute per interventi sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio come, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli che non rientrano nella nozione di strutture "opache".

Con la Risposta 348/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ammette al beneficio i lavori di ripristino dell’intonaco, riverniciatura della struttura opaca e dei balconi, e di sistemazione delle parti impiantistiche comuni della facciata posteriore di un edificio visibile solo parzialmente dalla strada.

A tal riguardo l’Agenzia ricorda che sono ammessi al Bonus Facciate, gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, e sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Mentre  la detrazione non spetta per le spese relative a interventi effettuati sulle facciate interne, sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

 


[1] Questi chiarimenti vanno ad aggiungersi a quanto di recente precisato sempre sul tema, cfr. ANCE Bonus facciate – L’Agenzia delle Entrate torna sugli interventi agevolabili.

[3] Si tratta dei valori fissati dalla Tabella 2 del Decreto del MISE dell’11 marzo 2008, come aggiornato dal Decreto MISE 26 gennaio 2010.

Superbonus, ok per gli interventi sulle unità “collabenti”

Sì al Superbonus per gli interventi da Eco e Sismabonus effettuati su unità “collabenti”. In caso di lavori di risparmio energetico deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche richieste e che è situato negli ambienti i cui sono effettuati gli interventi.

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia con la Risposta ad interpello n. 326 del 9 settembre scorso, resa al proprietario di un’unità in categoria catastale F/2 (“collabente”) contigua all’abitazione principale e, oggetto assieme a quest’ultima, di un programma di "ristrutturazione con accorpamento" che prevede interventi di riduzione delle classi di rischio sismico e di efficientamento energetico. L’istante chiede di poter accedere al Superbonus al 110% sia per gli interventi di messa in sicurezza statica che per quelli di risparmio energetico, e l’Agenzia risponde in senso positivo.

Si ricorda che con il termine Superbonus ci si riferisce alla possibilità che i contribuenti, stante il ricorrere di determinate condizioni[1], possano fruire delle detrazioni già esistenti (Ecobonus, Sismabonus, istallazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici) nella più alta percentuale del 110%.

La disposizione, si ricorda, è stata introdotta dall’art 119 del DL 34/2020[2] (cd. Decreto Rilancio) che ha definito le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus nonché l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale.

A tal riguardo, l’Agenzia ricorda che le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare del Superbonus per gli interventi da Ecobonus, su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Il limite delle due unità non opera per interventi antisismici.

Per quanto concerne l’applicabilità del Superbonus agli interventi effettuati su unità “collabenti” ovvero quelle in categoria catastale F/2, l’Agenzia precisa che l’art. 119 citato, nel disporre il potenziamento di Eco e Sismabonus richiama la disciplina vigente[3] la quale già prevede, che tali detrazioni spettino anche per le spese sostenute per interventi realizzati su tali edifici[4].

Pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli edifici “collabenti” possono essere considerati esistentiin quanto manufatti già costruiti e individuati catastalmente

Per quanto riguarda l'Ecobonus viene, però, precisato, che per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.lgs. 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

[1] Cfr. ANCE "Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale" - ID N. 41108 del 24 luglio 2020, Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative 

[2] Convertito con modifiche nella legge 77/2020.

[3] artt. 14 e 16 del DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013.

[4] Vedi la Circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020.

 

DL semplificazioni: approvazione definitiva alla Camera con la seconda fiducia.

L’Aula della Camera ha approvato definitivamente, con la seconda votazione di fiducia, il disegno di legge di conversione del DL 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” , nel testo trasmesso dal Senato.

Tra le norme confermate, alcune delle modifiche  richieste ed auspicate dall’ANCE nel corso della propria audizione, concernenti, in particolare:

-la proroga di tre anni del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, di cui all’art. 28 della L 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020. Viene prevista espressamente l’applicazione della norma anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione, accordi similari e piani attuativi che abbiano usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del DL 69/2013, convertito, dalla legge 98/2013 (DL “Fare”);

-l’introduzione dell’obbligo di pubblicazione dell’avviso di indizione della gara per i contratti sotto e sopra soglia nonché specificate le modalità della  sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica in caso di ATI.

Per l’approfondimento delle modifiche approvate in prima lettura si veda la notizia del 7 settembre.

Tra gli ordini del giorno  in Aula che hanno ricevuto parere favorevole dal Governo, si evidenziano, in particolare, i seguenti, che impegnano l’Esecutivo a:

“valutare l'opportunità di disporre una semplificazione del bonus 110 per cento mediante appositi interventi normativi, andando a ridurre le documentazioni richieste e le tempistiche dei lavori;

a valutare l’opportunità di prevedere la piena applicabilità del bonus 110 per cento anche alle parti comuni degli edifici plurifamiliari posseduti ad un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti;

a valutare l’opportunità di prolungare la fruibilità del bonus 110 per cento almeno fino al 31 dicembre 2024”.

“valutare l’opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la validità delle autorizzazioni integrate ambientali in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 15 ottobre 2020, data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, possano essere prorogate di 180 giorni”.

“valutare l’opportunità dell’'attivazione di un tavolo di lavoro per recepire dalle filiere edilizia ed immobiliare, oltre dagli ordini professionali commenti e considerazioni volti a migliorare i contenuti del testo andando a superare i limiti presenti non conformi alle migliori pratiche internazionali in materia”. 

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