HomeVarie

Varie

Bonus facciate – L’Agenzia delle Entrate torna sugli interventi agevolabili

Rifacimento del rivestimento dell’edificio con mosaico o con materiali innovativi, rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi e restauro di facciate solo in parte visibili dalla strada.

Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate su specifiche ipotesi di interventi agevolabili con il Bonus Facciate, in diverse risposte ad interpelli di seguito illustrate.

Come noto, il Bonus facciate è una detrazione d’imposta lorda che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici.

Introdotto dalla legge di Bilancio 2020 il Bonus facciate consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B, come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali[1].

Si ricorda che sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti e che i lavori devono essere effettuati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Inoltre, se l’intervento effettuato influenza l’edificio dal punto di vista termico o interessa più del 10% dell’intonaco della sua superficie disperdente lorda complessiva, deve anche soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 (cd. Decreto "requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio[2].

Diversamente dalle altre agevolazioni esistenti (Bonus RistrutturazioniEcobonus e Sismabonus), il Bonus facciate non prevede un limite di spesa agevolata.

Sul tema, con la C.M. 2/E/2020, accompagnata da una Guida illustrativa[3], sono stati forniti i primi chiarimenti sulle modalità applicative del beneficio.

In particolare, nelle diverse fattispecie esaminate dall’Agenzia delle Entrate si chiede di sapere se:

  • è agevolato ai fini del cd. Bonus facciate il solo rifacimento del rivestimento dell’edificio in tessere di mosaico ovvero se, per fruire dell’agevolazione, è necessario effettuare anche un intervento di isolamento (tramite insufflaggio della cassavuota), che debba rispettare i "requisiti minimi" del D.M. 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza termica di cui al D.M. 11 marzo 2008.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.287/E del 28 agosto 2020, conferma che l’intervento di sostituzione del rivestimento dell’edificio in mosaico rientra nel campo applicativo dell’agevolazione.

Tuttavia, tenuto conto della tipologia di intervento eseguito, l’Agenzia delle Entrate fa presente che, in linea generale, per i lavori di ristrutturazione che interessano interi fabbricati, occorre rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa in materia energetica (D.M. 26 giugno 2015 e 11 marzo 2008), salvo alcune eccezioni, relative ad esempio, ai lavori che non influenzano il fabbricato dal punto di vista termico[4]. Ciò vale a prescindere dall’applicazione di agevolazioni fiscali.

Pertanto, la Risposta 287/E/2020 specifica che, per evitare l’applicazione della normativa in tema di requisiti minimi di prestazione energetica, l’istante deve dimostrare in modo adeguato che l'intervento non incide sul fabbricato dal punto di vista termico.

Viene, inoltre, chiarito che ai fini del Bonus facciate non sono in ogni caso agevolati i lavori di coibentazione tramite “insufflaggio della cassavuota”, tenuto conto che questi non interessano la superficie esterna del fabbricato.

In ogni caso, viene chiarito che tale intervento può accedere all’Ecobonus, secondo le specifiche regole per questo previste[5];

  • sono agevolati gli interventi consistenti nel rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi.

Al riguardo, nella Risposta n.289/E del 31 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate conferma la spettanza del Bonus facciate per le spese relative al rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, nonché per la tinteggiatura delle intelaiature metalliche a sostegno dei medesimi pannelli, e della parete inferiore del balcone, con la relativa stuccatura (cfr. anche la C.M. 2/E/2020);

  • in caso di lavori condominiali per il restauro delle facciate esterne di un edificio, comprensivi dell'isolamento termico, alcuni condomini possono usufruire del Bonus facciate, mentre altri, per i medesimi interventi, dell’Ecobonus (Risposta n.294 del 1° settembre 2020).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il singolo condomino può scegliere se fruire dell’una o dell’altra detrazione, indipendentemente dalla scelta degli altri, a condizione che gli interventi rispettino i requisiti specifici e gli adempimenti richiesti per ciascuna agevolazione (cfr. in senso conforme anche la R.M. 49/E/2020 e la Risposta 179/E/2020)[6].

Sarà poi l’amministratore, nel redigere la comunicazione necessaria ai fini della precompilata, a dover suddividere la spesa complessivamente sostenuta dal condominio, in base alle scelte dei singoli condomini e in relazione alle diverse percentuali di detrazione e limiti di spesa[7];

  • l’agevolazione è riconosciuta nell’ipotesi di interventi condominiali di rifacimento della facciata di un edificio a pianta irregolare, nel quale solo alcune delle facciate siano visibili dalla strada.
  1. Al riguardo, nella Risposta n.296/E del 1° settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate precisa che il Bonus facciate viene riconosciuto anche per tale fattispecie (facciata interna dell'edificio solo parzialmente visibile dalla strada), nel rispetto di tutte le condizioni previste per l’applicabilità del beneficio;
  • il bonus spetta in caso di rivestimento della facciata esterna con un prodotto innovativo, in sostituzione dei materiali tradizionali per il recupero ed il decoro della stessa, nonché per il consolidamento dei supporti murari.

Il beneficio viene ammesso anche in questa ipotesi, come chiarito nella  Risposta n.319 dell’8 settembre 2020.

Infine, l’Agenzia delle Entrate, nelle diverse pronunce citate, ricorda che il D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020 (cd. Rilancio) ha ampliato l’ambito oggettivo e soggettivo della cessione del credito, estendendola, tra l’altro[8], anche al Bonus facciate, ed ha introdotto anche la possibilità di optare, in alternativa all’utilizzo diretto in detrazione e alla cessione, anche per lo sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore e da questi poi recuperato sotto forma di credito di imposta cedibile.

Sia la cessione del credito che lo sconto sul corrispettivo introdotti dal D.L. Rilancio riguardano le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

In particolare, va precisato che la cessione del credito è consentita anche nei confronti degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione, senza limiti alle cessioni possibili.

Le modalità attuative relative all'esercizio delle opzioni suddette sono state definite con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847/2020[9].

Si ricorda che l’ANCE ha predisposto una propria Guida al Bonus facciate, in corso di aggiornamento alla luce delle recenti novità relative alla possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.


[1] Legge 160/2019 art. 1, commi 219-223. Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse” - ID n.38132 dell’8 gennaio 2020 e “Bonus facciate: la nuova guida dell’ANCE” - ID n.38763 del 4 marzo 2020.

[2] Si tratta dei valori fissati dalla Tabella 2 del Decreto del MISE dell’11 marzo 2008, come aggiornato dal Decreto MISE 26 gennaio 2010

[3] Cfr. ANCE Bonus FacciatePrime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate” - ID n.38555 del 17 febbraio 2020.

[4] Ulteriori eccezioni riguardano gli interventi di mera ripulitura o tinteggiatura, nonché quelli di rifacimento di una piccola parte di intonaco, inferiore al 10%, come previsto anche nelle disciplina relativa al Bonus facciate.

[5] Cfr. l’art.1, co.345, della legge 296/2006 e l’art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[6] Cfr. ANCE “Isolamento termico condominiale, al beneficiario la scelta del bonus” - ID N. 41384 del 2 settembre 2020.

[7] In particolare, l'amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito.

[8] Si evidenzia che cessione del credito e sconto sul corrispettivo, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, riguardano anche il Bonus per il recupero del patrimonio edilizio residenziale solo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento  conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e sugli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità; l’Ecobonus, anche nella maggior percentuale del 110%; Sismabonus, anche nella maggior percentuale del 110%; gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici, ivi compresi quelli che accedono alla detrazione del 110%, l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” - ID n.41108 del 24 luglio 2020.

Sì al Sismabonus in caso di frazionamento dell’immobile prima dei lavori

Ammesso il Sismabonus con un autonomo limite di spesa per tutte le unità immobiliari risultanti dal frazionamento di un unico immobile, a condizione che l’accatastamento delle stesse sia effettuato prima delle procedure autorizzatorie e dell’inizio dei lavori.

Questo l’importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 256 del 7 agosto 2020 in relazione all’applicabilità della detrazione fiscale per interventi di adeguamento antisismico degli edifici (cd. Sismabonus)[1] in presenza di frazionamento di un immobile.

In particolare, l’impresa istante chiede di sapere se l’agevolazione sia riconosciuta, con un autonomo limite di spesa, per ciascuna delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento di un immobile interamente accatastato in origine nella categoria B/2, effettuato prima dell’inizio dei lavori di adeguamento antisismico del fabbricato.

Come noto, il cd. Sismabonus consiste in una detrazione IRPEF/IRES relativa agli interventi di prevenzione del rischio sismico eseguiti su edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive, ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, e con diversa percentuale di detrazione spettante a seconda della tipologia di lavori eseguiti[2].

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate richiama sia la disciplina agevolativa, sia proprie precedenti pronunce[3], ed in particolare la C.M. 13/E/2019, con la quale era stato confermato che nell’ipotesi di «interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno consideratele unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori…. Ciò anche nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo»[4].

In relazione al caso di specie, quindi, la Risposta 256/E/2020 chiarisce per la prima volta che, nell’ipotesi di frazionamento di un immobile, il Sismabonus viene riconosciuto sulle singole unità immobiliariautonomamente accatastate[5], in cui viene diviso l’edificio, a condizione che «il censimento in catasto di tali unità sia preesistente alle procedure autorizzatorie e all'inizio degli interventi edili che danno diritto all'agevolazione».

In sostanza, in presenza delle citate condizioni, per ciascuna delle nuove unità risultanti dal frazionamento, accatastate singolarmente, opera un autonomo limite di spesa di 96.000 euro ai fini dell’applicabilità del Sismabonus.

Nella medesima pronuncia, l’Agenzia delle Entrate conferma anche l’estensione al Sismabonus, in caso di interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, del principio sancito dalla Cassazione[6], in tema di analoga agevolazione per la riqualificazione energetica (Ecobonus).

Infatti, anche per il Sismabonusnon vi è alcuna limitazione «né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus a "persone fisiche", "non titolari di reddito d'impresa", titolari di "reddito d'impresa", incluse ovviamente le società)», all’operatività della detrazione.

 


[1] Di cui all’art.16, co.1-bis del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[2] In particolare, per gli interventi sulle singole unità, la percentuale di detrazione è pari al:

  • 50% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;
  • 70% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
  • 80% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.

[3] Cfr., da ultimo, la R.M. 34/E/2020 – ANCE “Sì ad Ecobonus e Sismabonus per beni merce e fabbricati locati” - ID N. 40724 del 26 giugno 2020, la R.M. 22/E/2018 ed ANCE “Sismabonus: Ok dell’AdE al bonus per gli immobili locati da società” - ID n.31891 del 13 marzo 2018 e la C.M. 29/E/2013.

[4] Cfr. anche la C.M. 121/E/1998, par.3.

[5] Nel caso di specie, il frazionamento porta all’esistenza di 15 nuove unità immobiliari, distintamente accatastate nella categoria B/2.

 

Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative

 

Superbonus al 110% anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione residenziale. Ammessi, tra le spese agevolabili, anche i costi per i materiali utilizzati, per la progettazione e per le spese professionali.

Per le spese sostenute nel 2020, opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo 2021.

Queste le principali novità sulle modalità applicative della detrazione potenziata al 110% - cd. Superbonus, contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.24/E e nel Provvedimento Prot. n. 283847/2020, adottati l’8 agosto 2020.

In particolare, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito il Modello di comunicazione (corredato dalle relative Istruzioni) per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, come modalità alternative rispetto all’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Si completa, così, la disciplina relativa all’applicabilità dei bonus fiscali al 110%, stabiliti dagli artt.119 e 121 del DL 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020[1], che possono ora trovare ampia e definitiva operatività, anche a seguito dell’approvazione dei due Decreti attuativi del Mise sui requisiti tecnici e sul Modello di asseverazione.

Con la Circolare 24/E/2020, che si aggiunge alla propria Guida divulgativa[2] pubblicata nel mese di luglio, l’Agenzia delle Entrate conferma, tra l’altro, il riconoscimento del Superbonus anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici a prevalente destinazione residenziale.

Per i medesimi soggetti, vengono agevolati gli interventi sulle singole unità immobiliari posseduti al di fuori dell’attività esercitata.

Circa la definizione di condominio, l’Agenzia delle Entrate, contravvenendo alle proprie precedenti indicazioni[3], adotta il criterio civilistico, in base al quale si configura un “condominio” in presenza di una pluralità di proprietari delle diverse unità immobiliari che compongono l’edificio.

Viene confermata, invece, l’inclusione tra le spese ammesse al beneficio potenziato anche dei costi per i materiali, di progettazione e per le ulteriori spese professionali.

Nell’ipotesi di esecuzione di interventi edilizi astrattamente agevolabili sia con il Superbonus (come interventi trainanti), sia con le ordinarie detrazioni Ecobonus[4] ovvero Bonus Casa[5], l’interessato può beneficiare, per le spese sostenute, di una sola delle citate agevolazioni, nel rispetto degli adempimenti previsti per il bonus scelto.

Diversamente, qualora vengano eseguiti interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (ad esempio, cappotto termico ammesso al Superbonus e rifacimento dell’impianto idraulico, rientrante nell’ambito applicativo del Bonus Casa), sono ammessi entrambi i benefici fiscali, a condizione che siano tenute distinte le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specifici previsti per ciascuna detrazione.

Il Provvedimento Prot. n.283847/2020 conferma, invece, la possibilità di optare, mediante specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per la cessione dei bonus o per lo “sconto in fattura” anche per singoli SAL, per un massimo di due nel corso dei lavori (a cui si aggiunge la rata di saldo) e per un importo di ciascuno di essi almeno pari al 30% del valore dell’intervento agevolato. In particolare, la comunicazione:

  • per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformitàoppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario;
  • deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo 2021;
  • per gli interventi di risparmio energetico è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.

A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

Alla luce dell’importanza e degli effetti positivi sul mercato derivanti dall’effettiva operatività dei benefici, amplificati dalla loro cedibilità e bancabilità, l’ANCE provvederà a breve ad aggiornare la propria Guida[6] e ad implementare i contenuti del nuovo sito dedicato ai “Superbonus”.

[1] Cfr. ANCE "Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale" - ID n. 41108 del 24 luglio 2020.

[2] Cfr. ANCE "Superbonus 110%: la Guida dell’Agenzia delle Entrate" del 28 luglio 2020.

[3] Cfr., da ultimo, la C.M. 19/E/2020, in base alla quale l'applicabilità dei benefici fiscali per il recupero edilizio è stata riconosciuta anche in presenza di un unico proprietario delle diverse unità immobiliari distintamente accatastate, in relazione alle quali siano configurabili delle "parti comuni" (cd. criterio oggettivo).

[4] Cfr. l'art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[5] Cfr. l'art.16 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[6] Cfr. ANCE "Il Superbonus al 110% diventa legge, l’ANCE pubblica la guida operativa" del 17 luglio 2020.

Superbonus 110%: la Guida dell’Agenzia delle Entrate

Pubblicata sul sito internet www.agenzianetrate.gov.it la Guida divulgativa dell’Agenzia delle Entrate contenente una prima illustrazione informativa sulle principali novità in materia di detrazioni potenziate - cd. Superbonus al 110% - introdotte dal Decreto Rilancio e che conferma le indicazioni fornite nell’analoga Guida anticipata dall’ANCE la scorsa settimana[1].

Tra i principali chiarimenti d’interesse per il settore, applicabilità del Superbonus per i titolari di reddito d’impresa in caso di interventi condominiali e la possibilità di cedere il credito senza vincoli, superando il limite delle sole due cessioni, ed anche a soggetti cd. “non collegati”.

Viene, inoltre, chiarito che la valutazione circa la congruità delle spese sostenute, da effettuare ad opera del tecnico abilitato, opera per tutte le tipologie di intervento agevolate con i bonus potenziati al 110%, anche in assenza dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (si tratta dell’ipotesi di detrazione in dichiarazione dei redditi in 5 anni).

Confermato, inoltre, per gli interventi agevolati con l’Ecobonus potenziato eseguiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arte o professione, il limite delle 2 unità immobiliari per gli interventi cd. “trainati”, ferma restando la piena applicabilità del beneficio, a prescindere dal numero delle unità possedute, per gli interventi condominiali.

La Guida contiene, altresì, alcune esemplificazioni pratiche sulle diverse tipologie di interventi eseguibili, nonché alcune FAQ.

Al riguardo, si ricorda che lo scorso 22 luglio, nel corso dell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, sono state anticipate[2], tra l’altro:

  • la predisposizione di una sezione dedicata sul sito internet dell’Agenzia, nella quale saranno raccolte le norme di riferimento ed i documenti di prassi progressivamente emanati;
  • l’emanazione, a breve, di una circolare interpretativa degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

Sullo stesso tema, l’ANCE ha predisposto la propria Guida al Superbonus con tutte le novità della disciplina contenuta nel D.L. Rilancio a seguito della conversione nella legge 77/2020.

 

[2] Superbonus 110%: Audizione AdE sulla nuova disciplina della cessione del credito” - ID n.41114 del 24 luglio 2020.

More Articles...

AREE TEMATICHE

sidebar-banner-183x100

\r\n

 

AREA RISERVATA

menu utente

NEWSLETTER

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS