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Sismabonus acquisti al 100%, novità dall’AdE

È possibile accedere al Super Sismabonus acquisti anche se le unità immobiliari da demolire sono “di lusso” purché al termine dei lavori le nuove unità ricostruite non siano accatastate in A/1.

A partire dal 1° luglio 2020, il Sismabonus acquisti “ordinario”, per le persone fisiche ammesse ad usufruirne, si considera assorbito dalla nuova detrazione potenziata. In sostanza, al ricorrere di tutti i requisiti per accedere al Super Sismabonus acquisti, l’acquirente non può scegliere di fruire del beneficio in misura ordinaria.

Inoltre, nell’ipotesi in cui la demolizione e la ricostruzione siano eseguite da imprese diverse, il Sismabonus acquisti – ordinario o super – si applica solo se entrambe svolgono attività di costruzione o ne siano astrattamente idonee.

Queste alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle Risposte n. 318 e n.320 del 10 maggio 2021 in tema di Super Sismabonus acquisti.

In particolare, con la Risposta n. 318/2021 viene precisato che:

  • le persone fisiche acquirenti di immobili demoliti e ricostruiti possono beneficiare del Super Sismabonus acquisti anche se l’unità demolita era accatastata nella categoria A/1purché al termine dei lavori risulti, secondo quanto previsto dal dettato normativo [1]accatastata in una categoria diversa da quelle considerate “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).

In tal senso, come già chiarito[2], viene ricordato che sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato;

  • a partire dal 1° luglio 2020, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma per fruire del beneficio nella misura potenziata al 110%, la detrazione sugli acquisti di immobili demoliti e ricostruiti in chiave antisismica, cd. “ordinaria”, ossia prevista dall’art. 16 comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, si considera assorbita dalla maggiore detrazione cd. Superbonus. Di conseguenza gli acquirenti di tali immobili non avranno la facoltà di optare per l’una o l’altra agevolazione essendo “vincolati” ad avvalersi della detrazione potenziata. Tale conclusione trae origine dal parere del Consiglio dei lavori pubblici reso il 2 febbraio 2021, nell’ambito del quale è stato chiarito che: “Con l'emanazione del Super Sismabonus è stata introdotta una modifica al "Sismabonus" sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un'unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all'ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all'interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare”.

Resta, comunque, ferma la possibilità di accedere all’agevolazione di cui all’art.. 16 comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, in tutti i casi esclusi dal Superbonus;

Con la Risposta n. 320/2021 viene ribadito che:

  • nel caso in cui i lavori di demolizione e ricostruzione siano realizzati da imprese distinte, il Super Sismabonus acquisti è ammesso solo se entrambe le imprese siano astrattamente idonee ad eseguirli, ovvero siano quindi imprese di costruzioni come indicato nella disciplina agevolativa [3].

L'astratta idoneità, a titolo esemplificativo, è verificata dal codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell'oggetto sociale [4].

Tale circostanza non esclude che i lavori di costruzione/ristrutturazione possano anche essere materialmente eseguiti da un’impresa terza appaltatrice.

Quindi, se l’impresa che ha effettuato la demolizione, affidando i lavori a terzi mediante appaltonon è un’“impresa di costruzioni”, mentre lo è la sola impresa che ha effettuato la ricostruzione in chiave antisismica, il Sismabonus acquisti al 110% è escluso.

[1] Cfr. Il co.15.bis, dell'art. 119, DL 34/2020 convertito con modifiche nella legge 77/2020.

[2] Cfr. Le FAQ nell'area tematica sul Superbonus del sito dell'Agenzia delle Entrate.

[3] Infatti, ai sensi dell'art.16, co.1-septies, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, deve trattarsi di un'impresa "di costruzione o ristrutturazione immobiliare".

Il caso di specie esaminato dall'Agenzia delle Entrate, presenta una doppia particolarità.

In primo luogo non vi è coincidenza fra il soggetto che ha provveduto, mediante appalto a terzi, a demolire il preesistente immobile e l'impresa di costruzioni istante (che ha ricostruito le nuove unità immobiliari).

In secondo luogo, la società cha ha appaltato la sola demolizione non è qualificabile come "impresa di costruzioni" ai sensi della citata norma.

[4] Cfr. Risposta AdE n.279 del 19 luglio 2019 in tema di «bonus edilizia» per l’acquisto di edifici ristrutturati da imprese.

2 allegati

Risposta n. 318/2021 pdf
Risposta n. 320/2021 pdf

Superbonus e condomini – OK alla proroga a dicembre 2022 – Decreto Legge 59/2021

Proroga del Superbonus fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi eseguiti dai condomini, senza ulteriori condizioni, e fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi eseguiti dagli IACP, a condizione che entro il 30 giugno 2023 sia eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Lo prevede il Decreto Legge 6 maggio 2021, n.59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 7 maggio 2021, ed in vigore dall’8 maggio scorso.

Come auspicato dall’ANCE, le nuove disposizioni ampliano, seppur per un solo semestre, l’arco temporale di vigenza del Superbonus, in precedenza applicabile, in via generale, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022, tranne alcune eccezioni[1], come stabilito da ultimo dall’art.1, co.66, della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

In particolare, l’art.1, co.3, del D.L. 59/2021 prevede la proroga del Superbonus[2]:

  • al 31 dicembre 2022, senza ulteriori condizioni, per gli interventi eseguiti dai condomini.

Viene invece mantenuto il termine del 30 giugno 2022, estendibile al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori,  per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche         non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”);

  • al 30 giugno 2023 per gli interventi eseguiti dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità, termine esteso al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

Resta fermo che, in caso di IACP, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo (anziché in cinque), mentre, per le persone fisiche ed i condomini, in relazione alle spese sostenute nel 2022, la detrazione è riconosciuta in quattro quote annuali di pari importo (anziché in cinque).

Come auspicato dall’ANCE, l’allungamento del termine di applicazione della norma per i lavori che coinvolgono gli edifici condominiali, o i cd. “mini-condomini”, tiene conto della maggiore complessità nella progettazione ed esecuzione di tali interventi, che a stento sarebbe rientrata nei termini in precedenza in vigore.

Viene, invece, confermata l’attuale scadenza del 30 giugno 2022 per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari o sulle unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari, ovvero eseguiti dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle ONLUS e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche[3].

Il D.L. 59/2021 è stato trasmesso alla 5a Commissione (Bilancio) del Senato (atto n.2207/S), per la relativa conversione in legge.

 

[1] Ovvero fino al 31 dicembre 2022 nel caso di interventi condominiali se al 30 giugno 2022 fosse stato eseguito almeno il 60% dei lavori. Inoltre, per gli interventi eseguiti dagli IACP, il “110%” veniva riconosciuto per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, o fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 fosse stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

[2] In particolare, vengono modificati i co.3-bis ed 8-bis dell’art.119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

[3] Cfr. l’art.119, co.1, lett. a) e c) e co.9, lett., d)d-bis) ed e), del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

1 allegato

decreto legge 6 maggio 2021 n.59

AVVISO ANCE AGRIGENTO E RETE IMPRESA - Richiamo ai principi generali europei di trasparenza e parità di trattamento nell`esecuzione dei lavori pubblici e proposte di intervento

Guida dell’Agenzia delle Entrate - Piattaforma di cessione dei crediti fiscali

Pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la Guida alla piattaforma “Cessione crediti, che illustra le modalità di utilizzo dello strumento, mediante il quale è possibile gestire tutti i passaggi relativi all’accettazione dei crediti, che vengono poi utilizzati in compensazione nel Modello F24.

Con riferimento ai crediti fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, l’Agenzia delle Entrate specifica che la piattaforma opera anche per i crediti relativi al Superbonus, ed alle detrazioni riferite agli altri interventi edilizi (ad es. Bonus casaEcobonusSismabonusBonus facciate).

Tuttavia, tali crediti non sono già automaticamente presenti nella piattaforma, ma possono essere caricati in essa attraverso la comunicazione del titolare del credito (beneficiario della detrazione) attraverso le apposite procedure presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In sostanza, i crediti d’imposta che originano dalle detrazioni per gli interventi edilizi sono caricati nella piattaforma dal beneficiario a seguito della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

In tal modo, la detrazione si trasferisce dal beneficiario originario ai fornitori che hanno realizzato gli interventi (in caso di opzione per lo sconto) oppure ad altri soggetti cessionari (in caso di opzione per la cessione del credito).

Come ulteriore passaggio, i fornitori che hanno realizzato gli interventi e i cessionari dei crediti accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito, al fine di utilizzarlo in compensazione tramite il Modello F24, oppure comunicarne l’eventuale ulteriore cessione ad altri soggetti, sempre tramite la piattaforma.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che «crediti accettati dai cessionari e dai fornitori possono essere fin da subito ulteriormente ceduti a soggetti terzi, anche parzialmente e in più soluzioni» e che «non sono previsti limiti al numero di ulteriori cessioni».

Dopo l’accettazione, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore e possono essere utilizzati immediatamente in compensazione tramite Modello F24, a meno che le disposizioni di riferimento non prevedano diversamente.

Nella Guida viene, altresì, specificato che non è possibile correggere la cessione del credito comunicata per errore.

In tale ipotesi, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente.

Per correggere l’errore, il cessionario deve rifiutare espressamente la cessione, attraverso l’apposita funzione della piattaforma, in modo da consentire al cedente di ripetere nuovamente la cessione con i dati corretti.

L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili.

Infine, nella piattaforma è inserita anche una sezione dedicata alla lista movimenti, in relazione alle cessioni ed accettazioni effettuate.

1 allegato

Guida alla piattaforma Cessione Crediti pdf

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