Mud 2017 e Albo Gestori Ambientali - versamento del diritto annuale 2017
Published on Tuesday, 18 April 2017 13:30
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RIFIUTI – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD 2017)
Il 2 maggio 2017 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2016.
Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi.
Per la dichiarazione ambientale MUD 2017 occorre utilizzare la modulistica contenuta nel DPCM 17 dicembre 2014.
Viene confermato anche per quest’anno l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento.
Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.
Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2017.
Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione interessa:
¦ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
¦ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
¦ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
¦ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;
¦ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
Esclusioni
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:
¦ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);
¦ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti;
Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.
Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia
Fatta eccezione per i soggetti che possono presentare la Comunicazione Semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.
Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.
MUD semplificato
In alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
¦ sono produttrici di non più di 7 rifiuti,
¦ i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione,
¦ per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario.
La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. Non è infatti più consentita la consegna a mano. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
Anche in questo caso, la Camera di Commercio competente è quella della Provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce.
Diritti di segreteria
Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione semplificata (come detto, solo per piccoli produttori di rifiuti) il versamento pari a 15 euro deve essere effettuato tramite bollettino postale – indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “DIRITTI DI SEGRETERIA MUD – ANNO 2016?.
È necessario allegare alla dichiarazione MUD l’attestazione di versamento.
È anche possibile pagare il diritto di segreteria tramite bonifico bancario.
Anche in questo caso è necessario allegare alla dichiarazione MUD la copia del bonifico.
Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (1° luglio 2017) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro.
Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.
B) ALBO GESTORI AMBIENTALI – VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2017
Si ricorda alle imprese iscritte nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 2bis “Trasporto dei propri rifiuti” che, entro giovedì, 30 aprile 2016, dovrà essere versato il diritto annuale di iscrizione.
Il pagamento telematico viene registrato automaticamente dal sistema, con conseguente aggiornamento dell’area riservata dell’Impresa.
L’omissione del pagamento del diritto annuo entro il termine del 30 aprile 2017 comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non sia effettuato il pagamento. Nel periodo di sospensione l’Impresa non deve trasportare rifiuti in conto proprio.
Le Imprese che risultano sospese da oltre un anno senza avere regolarizzato i pagamenti dovuti sono cancellate d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.
Si ricorda, infine, che una fotocopia del versamento deve essere tenuta sul veicolo unitamente alla fotocopia del provvedimento di iscrizione e da eventuali provvedimenti di modifica, corredata della dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante dell’Impresa.