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Milleproroghe – Disabili - LUL e Comunicazione al SINP degli infortuni di almeno un giorno

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, la legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto mille-proroghe 2016 (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244), entrata in vigore il 1 marzo scorso.
 
Il testo conferma alcuni contenuti del maxi emendamento governativo presentato in sede di conversione del D.L. n. 244/2016.
 
Sono state, pertanto, posticipate le decorrenze relative a:
-        l’obbligo dei datori di lavoro in tema di collocamento obbligatorio;
-        l’obbligo di trasmissione telematica al Ministero del Lavoro dei dati contenuti nel libro unico del lavoro;
-        l’obbligo per l’invio telematico all'Inail, ai fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
 
Quanto all’obbligo in tema di collocamento obbligatorio, slitta al 2018 l’abrogazione della previsione secondo cui “Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione si applica solo in caso di nuova assunzione”. Parimenti, anche per le organizzazioni sindacali e i partiti politici la soppressione della previsione secondo cui l’obbligo di assunzione sorge solo in caso di nuova assunzioni ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
 
Con riguardo al differimento dei termini previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 15 del D.Lgs. n. 151/15 e dall’art. 18, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 81/08 e smi., si tratta dell’obbligo di trasmissione telematica al Ministero del Lavoro dei dati del Libro unico del Lavoro che, rispetto all’originaria decorrenza prevista “dal 1° gennaio 2017”, è stato differito al 1° gennaio 2018 (cfr. comunicazione 27076 e del 27 gennaio scorso).
 
Per quanto concerne l’obbligo di comunicazione all’Inail, ai fini statistici ed informativi dei dati infortunistici, rispetto all’originaria decorrenza prevista “dal 12 aprile 2017”, il nuovo termine è stato differito al 12 ottobre 2017.
 
In relazione a tale ultimo adempimento, si ricorda che, originariamente, l’obbligo di comunicazione all’Inail era previsto a partire dal sesto mese successivo alla data del 12 ottobre 2016, data in cui è entrato in vigore il D.M. n. 183/16 che, come noto, ha definito le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Utilizzo degli oneri di urbanizzazione: il quadro delle regole per i Comuni

Negli ultimi anni la normativa ha consentito ai Comuni di utilizzare gran parte (fino al 50%) delle somme derivanti dai contributi di costruzione e dalle sanzioni edilizie per la copertura delle spese correnti (stipendi dipendenti, sanità, ecc.), distogliendole, come avveniva in passato (art. 12 Legge 10/1977 abrogato dal Testo Unico Edilizia a partire dal 2003), dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dal risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, dall'acquisizione delle aree da espropriare, ecc.
Dal 2007 ad oggi l’utilizzo “distorto” di queste risorse in origine “di scopo” e cioè destinate alla urbanizzazione del territorio, non solo ha concorso a contrarre fortemente gli investimenti locali, ma ha consentito altresì ai comuni di “compensare” i tagli di bilancio, privando  però il territorio delle necessarie opere di urbanizzazione e manutenzione.
Dal 1° gennaio 2018, coerentemente con l’evoluzione della normativa verso l’obiettivo del contenimento del consumo del suolo, questo sistema verrà meno e i proventi dei titoli abilitativi e delle sanzioni edilizie dovranno essere destinati esclusivamente e senza vincoli temporali, tra l’altro, a:
- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione.
L’Ance ha ricostruito in un dossier il quadro delle disposizioni in materia che si sono succedute dal 1977 ad oggi.
 
 
In allegato il dossier delle leggi sulla destinazione dei proventi derivanti da contributi di costruzione e sanzioni edilizie
 
 

Contributi in sede di gara: definiti dall’ANAC i soggetti tenuti al versamento in suo favore

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, la delibera ANAC n. 1377/2016, inerente “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017”.   
 
Con tale provvedimento l’Autorità stabilisce che, sono obbligati alla contribuzione a suo favore, i seguenti soggetti pubblici e privati:
 
a)   le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016, anche nel caso in cui la  procedura di affidamento sia espletata all'estero;
b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p),  del decreto legislativo n. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla  lettera a);
c)   le società organismo di attestazione di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016.
 
Vengono inoltre definiti i termini e le modalità di versamento della contribuzione da parte dei soggetti sopra individuati.
 
Con riferimento alle somme dovute, si segnala che, per ciascuna categoria di soggetti, sono stati confermati gli importi previsti per il 2016 (Cfr. Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015).
 
Si allega il testo del provvedimento e si fa riserva di eventuale/ulteriore commento.
 

Rottamazione cartelle esattoriali - Inps Messaggio n. 824 del 24-02-17 – Regolarità Contributiva

Con riferimento alla possibilità del rilascio del Durc per i soggetti giuridici che abbiano presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione (Rottamazione delle cartelle), di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016, l’Inps ha pubblicato il 24 febbraio scorso il messaggio n. 824/2017.

D’accordo anche con il Ministero del Lavoro, il messaggio rileva che non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Dal pagamento della prima rata, prosegue l'Istituto, sarà possibile per Inps e Inail attestare la regolarità contributiva “al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Come noto, la definizione agevolata introdotta dall’art.6 del “Decreto Fiscale” 1 permette di accedere alla cd. nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori, per i carichi inclusi nei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, e per le somme dovute a seguito di un avviso esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o per le violazioni degli obblighi contributivi dovuti agli enti previdenziali.
In particolare, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 5 rate con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio.
Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni.
Al riguardo, si evidenzia che per l’accoglimento delle istanze di “rottamazione” l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31 maggio 2017.

In tema di rilascio del Durc, pertanto, sin dall’entrata in vigore della nuova disciplina, sono emersi aspetti di disomogeneità rispetto a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015.

In particolare, nelle more della conclusione del procedimento in esame, fissato dalla norma nella predetta data del 31 maggio 2017 (con comunicazione al contribuente dell’importo da pagare rateizzato e, pertanto, come detto, con la definitiva ammissione alla definizione agevolata o anche detta rottamazione delle cartelle), risultava dubbio se fosse possibile ottenere un Durc attestante la regolarità contributiva per il soggetto che avesse presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

La normativa sul Durc, come noto, permette il rilascio della regolarità contributiva nelle ipotesi di “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative (D.M. 30/1/2015 art. 5, co. 2, lett. b) oppure nei casi di rateizzazioni, concesse da Inps, Inail e Casse Edili (D.M. 30/1/2015 art. 5, co. 2, lett. a).

Il legislatore, però, nel caso di presentazione della dichiarazione per l’accesso alla definizione agevolata, di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016, non ha previsto alcuna sospensione ai fini del rilascio della regolarità contributiva, limitando gli effetti sospensivi di tale dichiarazione ai soli fini delle procedure esecutive per il recupero delle somme da parte degli Agenti della Riscossione.

Secondo l'INPS, pertanto, la dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una mera dichiarazione di intenti da parte del contribuente, non idonea a poter consentire la dichiarazione di regolarità contributiva da parte degli Istituti, che potrà avvenire solo dopo l’ammissione alla definizione agevolata stessa e con il pagamento della prima rata, in linea con quanto disposti dall’art. 3, co. 2 lett. a) del decreto ministeriale sul Durc.

L’Inps conclude nel messaggio che relativamente ai crediti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto legge risultava già attiva una rateazione presso gli Agenti della riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.

Alla luce della pronuncia del Ministero del Lavoro l’ANCE sta valutando l’opportunità di un eventuale intervento di carattere normativo che soddisfi le diverse esigenze segnalateci dalla rete associativa e che, comunque, garantisca il regolare svolgimento dell’attività produttiva delle nostre imprese.

___________________________________

 Si tratta del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n.193 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» (cd. “Decreto Fiscale”), convertito, con modificazioni, nella legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225.

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