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“Bonus alberghi” – Al via la procedura per ottenere il credito d’imposta

Al via la procedura per accedere al cd. "bonus alberghi", ovvero il credito d'imposta per le spese sostenute, nel corso del 2016, per gli interventi di recupero e riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere.

Il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo ha pubblicato, sul proprio sito internet, le tempistiche e le procedure da rispettare per essere ammessi al beneficio, relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2016.

Come noto, l'art. 10, del DL 83/2014 (cd. "Decreto Cultura"), convertito, con modificazioni dalla legge 106/2014[1], ha riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro[2] nel triennio 2014-2016, alle imprese alberghiere che effettuano nelle loro strutture interventi di:

- manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 - cd. "Testo unico dell'edilizia");
- incremento dell'efficienza energetica;
- eliminazione delle barriere architettoniche.

Inoltre, l'art. 1, co. 320, della legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) ha esteso l'applicabilità del credito d'imposta per il recupero delle strutture alberghiere anche all'ipotesi in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva dell'edificio[3].

Tale agevolazione è stata, da ultimo, modificata dall'art. 1, co. 4-7, della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017)[4], che ha previsto la proroga sino al 2018 e il potenziamento, dal 30% al 65%, del suddetto credito d'imposta (da ripartire in 2 quote annuali di pari importo), fino all'esaurimento dei nuovi fondi per esso stanziati, ossia 60 milioni di euro per il 2018, 120 milioni di euro per il 2019 e 60 milioni di euro nell'anno 2020.

Ai fini della fruibilità del cd. "bonus alberghi", è stato emanato, poi, il D.M. attuativo 7 maggio 2015, che contiene le modalità operative e le procedure da seguire per poter beneficiare di tale credito, sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande[5].

Si ricorda che l'agevolazione, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale il credito è concesso:
viene ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE n.1407/2013 relativo al regime "de minimis" e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria[6].
è utilizzabile esclusivamente in compensazione,ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante Modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP;
non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[7](art. 109 del TUIR).
Con riferimento al limite generale di utilizzo di tale beneficio, l'Agenzia delle Entrate nella C.M. 20/E/2016 ha precisato che il suddetto credito d'imposta è soggetto alla disciplina prevista per le agevolazioni "sovvenzionali" (che consistono nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi), ovvero al limite annuo fissato a 250.000 euro (ai sensi dell'art. 1, co. 53, della legge 244/2007)[8].

Questi, in sintesi, gli adempimenti da porre in essere (tramite i servizi telematici)[9] per chi volesse accedere al credito d'imposta, limitatamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2016:

o fase 1 – "registrazione": il legale rappresentante dell'impresa, non ancora iscritto, può registrarsi sul Portale dei Procedimenti;

o fase 2 – "preparazione dell'istanza": la compilazione della domanda da presentare deve essere effettuata, telematicamente, dalle ore 10 del 9 gennaio 2017 alle ore 16 del 27 gennaio 2017.

Sul punto, il Ministero ha precisato che in relazione alle mail che dovessero pervenire l'ultimo giorno utile alla compilazione della domanda (ovvero il 27 gennaio 2017), potrebbe non essere garantita una tempestiva risposta di conferma;

o fase 3 - "click day": le domande dovranno essere trasmesse, esclusivamente per via telematica, dalle ore 10 del 2 febbraio 2017 alle ore 16 del 3 febbraio 2017[10].

La suddetta domanda dovrà essere inviata insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, relativamente al periodo d'imposta 2016.

[1] Cfr. ANCE "Credito d'imposta per la ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere" - ID N. 21646 del 6 agosto 2015.
[2] L'importo totale delle spese agevolabili è pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale potrà beneficiare di un credito d'imposta complessivo pari a 200.000 euro (30% di 666.667 euro).
[3]Secondo le modalità di cui all'art.11 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008 (cd. "piano casa"). Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale"- ID N. 23273 del 13 gennaio 2016.
Il contributo è stato riconosciuto fino all'esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019.
In merito, si ricorda che il 10% di tali risorse viene destinato all'agevolazione per l'acquisto di mobili e componenti di arredo da utilizzare, in via esclusiva, nelle proprie strutture, a condizione che tali mobili non vengano "dismessi" dall'attività d'impresa prima del periodo d'imposta successivo all'acquisto.
[4] Cfr. ANCE "In Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2017: Focus fiscale" - ID N. 26850 del 22 dicembre 2016.
[5]Tale decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti, ai fini della fruibilità dell'agevolazione, stabilisce:
- i tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio;
- l'indicazione puntuale dei tipi interventi agevolabili, sempre nell'ambito delle ristrutturazioni disciplinate dall'art.3, co.1, lett. b, c, d del D.P.R. 380/2001;
- le soglie massime di spesa ammissibile per ogni tipologia di intervento agevolato.
[6]L'art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" da uno Stato membro a un'impresa non può superare 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.
[7] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
[8]Cfr. ANCE "Art-bonus" per il recupero degli alberghi – I chiarimenti della C.M. 20/E/2016" - ID N. 24930 del 27 maggio 2016. Secondo quanto contenuto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, a tale tipologia di crediti non si applica:
- il limite generale alle compensazioni (700mila euro) previsto dall'articolo 34 della legge 388/2000.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che "qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale di 700.000 euro, sarà possibile utilizzare i crediti d'imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale (...)".
- il divieto di compensazione di crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, Dl 78/2010).
[9]https://procedimenti.beniculturali.gov.it/procedimenti/concorsi/pagepubliclogin.aspx
[10] Si ricorda che, l'eventuale riconoscimento del suddetto credito d'imposta avverrà sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande.

Prorogato di sei mesi l’obbligo di installazione di termoregolatori e contabilizzatori del calore

Il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016, recante "Proroga e definizione termini", all'art. 6, comma 10, ha prorogato al 30 giugno 2017 gli obblighi di installazione di contatori condominiali di fornitura del calore e di termovalvole e contabilizzatori del calore nei condominii dotati di impianti di riscaldamento o raffreddamento centralizzati, oppure allacciati ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento.

Tali obblighi, precedentemente fissati al 31 dicembre 2016, sono stabiliti dall'articolo 9, comma 5, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 102/2014; decreto che stabilisce altresì, in presenza di inottemperanze, la sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ciascuna omissione nel caso dei contatori condominiali, o per unità immobiliare nel caso delle termovalvole e dei contabilizzatori.

È bene ricordare che il medesimo decreto n. 102/2014 prevede la possibilità di derogare all'obbligo qualora l'installazione di tali sistemi di termoregolazione e contabilizzazione a livello di unità immobiliare risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

A tal riguardo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato delle "Linee guida e modelli di relazione riguardanti la contabilizzazione dei consumi energetici" per fornire ai tecnici un supporto utile alla corretta applicazione della legge e alla stesura delle relazioni tecniche richieste in caso di deroga.

3 allegati

decreto legge 244_2016 milleproroghe
Linee guida CNI
Estratto D Lgs 102_2014

Bando ISI 2016 – Incentivi per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre scorso l’estratto dell’Avviso Pubblico 2016, relativo all’incentivo riconosciuto dall’Inail alle imprese che realizzano interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..   

 
Per tale edizione, le risorse economiche messe a disposizione sono pari, complessivamente, a 244.507.756 di euro, ripartiti in budget regionali, così come indicati nei rispettivi Avvisi, disponibili sul portale informatico dell’Istituto.
 
L'incentivo, anche per quest’anno, è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi del progetto.
 
Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale e iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura possono presentare un solo progetto di investimento, e per una sola unità produttiva, che interessi una delle seguenti tipologie di intervento: 
  1. Progetti di investimento;
  2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
  4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori.
 
Per le prime tre tipologie,  il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 euro, mentre quello minimo ammissibile è pari a 5.000,00 euro. Per le imprese fino a cinquanta dipendenti che presentano progetti per l'adozione   di   modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento.
 
Per ciò che concerne le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, si evidenzia che, dal 19 aprile 2017 e fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, tramite la sezione Accedi ai servizi online  dell’Inail,  le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una procedura informatica per l’inserimento guidato della domanda di contributo, con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
 
In tale fase, sarà possibile effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo di verificare i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto e che questi siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120.
 
Se le caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal Bando, sarà possibile partecipare alla fase successiva, ossia quella relativa all’inserimento del codice identificativo.
 
Dal 12 giugno 2017, pertanto, le domande inserite dalle imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità e salvato la domanda potranno accedere nuovamente alla procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le individuerà in maniera univoca.
 
Il codice identificativo attribuito alle imprese dovrà, infine, essere utilizzato nell’ambito dell’ultima fase del Bando, ossia quella del c.d. “click-day”.
 
A tal riguardo, si ricorda che le date e gli orari per l’invio delle domande verranno pubblicate sul portale informatico dell’Istituto a decorrere  dal 12 giugno 2017.
 
L’elenco, in ordine cronologico, di tutte le domande inoltrate, sarà reso disponibile sul sito Inail, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.
 
Tutte le informazioni utili al riguardo potranno comunque essere trovate negli Avvisi regionali con i relativi allegati, già disponibili sul portale informatico dell’Inail.
 
Per completezza, si forniscono in allegato le slides di presentazione del Bando 2016, con in evidenza le relative novità elaborate dall’Inail.
 
 

DECRETO SCIA 2 PUBBLICATO IN GAZZETTA E TESTO COORDINATO DPR 380

In allegato:

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Il DECRETO SCIA 2 pubblicato in Gazzetta e il TESTO COORDINATO DEL DPR 380

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n.2 allegati: ALLEGATI al Decreto Scia 2 - Parte I  - ParteII -  TABELLA DI RAFFRONTO

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