Con l’allegata circolare n. 56/17, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle nuove codifiche relative all’inquadramento delle attività non censite dall’ISTAT, nonché un approfondimento in merito al concetto di “unità produttiva” ed al relativo obbligo di registrazione, ai fini della corretta compilazione del flusso Uniemens.
E' stata modificata la disposizione del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. n. 380/2011), che riguarda la realizzazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli.
Nello specifico, si tratta dell'articolo 4, comma 1-ter, del suddetto decreto, modificato dall'articolo 15, comma 1, del D. Lgs. n. 257/2016, recante la "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE [...] sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi".
Il nuovo testo contiene da una parte un alleggerimento,modificando l'oggetto dell'obbligo al fine di semplificare la futura installazione dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici; dall'altra parte, amplia il campo di applicazione della norma stessa, estendendo la previsione anche agli edifici residenziali sopra le 10 unità abitative. Di seguito l'illustrazione di che cosa cambia nel dettaglio.
La previgente disposizione
La previgente norma stabiliva che i Comuni adeguassero i propri Regolamenti edilizi, prevedendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, fosse obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.
Tale norma stabiliva il termine per l'adeguamento dei Regolamenti comunali al 1° giugno 2014; ad oggi, tuttavia, non tutti i Regolamenti sono conformi alla disposizione. Tra quelli adeguati, si segnalano Bologna, Milano, Torino e Venezia.
La nuova disposizione
La modifica, oltre a spostare il termine per l'adeguamento al 31 dicembre 2017, non prevede più l'obbligo dell'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, bensì l'obbligo della predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
Tale obbligo, continuando a interessare gli edifici ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri, riguarda anche gli edifici residenziali con almeno 10 unità abitative (in quest'ultimo caso, e solo se di nuova costruzione, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali).
Per entrambe le suddette destinazioni d'uso, l'obbligo è previsto sia in caso di nuova costruzione, sia in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, che la nuova disposizione specifica trattarsi"di primo livello" ai sensi dell'allegato 1, punto 1.4.1, del D.M. 26 giugno 2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (vedi la nota Ance "Nuovi requisiti di prestazione energetica degli edifici: pubblicato il decreto" del 16 luglio 2015).
Si ricorda che per tali interventi di primo livello si intendono quegli interventi che, oltre a interessare l'involucro edilizio con una incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.
In allegato il testo della norma.