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Inps - Obblighi in materia di censimento delle Unità Produttive

Con l’allegata circolare n. 56/17, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle nuove codifiche relative all’inquadramento delle attività non censite dall’ISTAT, nonché un approfondimento in merito al concetto di “unità produttiva” ed al relativo obbligo di registrazione, ai fini della corretta compilazione del flusso Uniemens.

 
L’obbligo di registrazione delle unità produttive, come anticipato dalla circolare Inps n. 9/17, decorre dal periodo di paga marzo 2017 e consente di rilevare nel flusso Uniemens, con scadenza fine aprile 2017, ciascun lavoratore e la relativa unità produttiva presso la quale quest’ultimo opera.
 
A tal riguardo, si ricorda che la comunicazione di una nuova unità produttiva, di regola, deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura della stessa, avvalendosi dell’apposita procedura telematica predisposta dall’Inps.
 
La definizione di “unità produttiva”, anche rapportata al concetto di “unità operativa, assume rilevanza ai fini della Cassa integrazione guadagni, in quanto solo nei confronti della prima è possibile ricondurre l’intervento degli ammortizzatori sociali e conseguentemente effettuare il calcolo dei relativi limiti di durata massima nonché della contribuzione addizionale.
 
Fermo restando quanto già richiamato dall’Inps nella circolare 172/10, l’unità operativa deve essere intesa quale luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti, ovvero sezione produttiva avente caratteristiche di omogeneità.
 
Diversamente, gli indicatori che consentono di identificare l’unità produttiva e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende in sede di iscrizione in anagrafica aziendale, fanno complessivamente riferimento all’autonomia organizzativa, finanziaria o tecnico funzionale, nonché alla presenza di maestranze adibite in via continuativa.
 
In sostanza, l’unità produttiva è un plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta che ha, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili, così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.
 
In caso di cantieri edili e affini, in sede di iscrizione in anagrafica dell’unità produttiva cantiere, l’azienda dovrà autocertificare che, per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto di almeno un mese, senza onere di allegazione del contratto medesimo.
 
A tal riguardo si ricorda che nella circolare Inps n. 197/15 è stato altresì chiarito che “non sono da ricomprendersi nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata”.
Sempre con riferimento al settore edile, la nota in commento conferma che, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva.
 
Dal punto di vista più strettamente operativo, i datori di lavoro o gli intermediari abilitati attraverso la funzione web “Comunicazione unità produttiva/Accentramento contributivo” ed a quella seguente “Comunicazione unità operativa-produttiva”, potranno inserire o modificare le unità operative-produttive, effettuando un nuovo censimento dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento “UnitaProduttiva”.
 
La mancata indicazione di tale elemento costituisce errore bloccante che impedisce l’invio del flusso UniEmens.
 
Eventuali dubbi interpretativi in merito al concetto di unità operativa e unità produttiva e al loro utilizzo nell’ambito del settore edile per identificare i singoli cantieri saranno oggetto del confronto che l’Ance ha richiesto all’Inps sul tema della Cassa Integrazione Guadagni.
A tal riguardo, si fa riserva di fornire a seguito delle indicazioni dell’Istituto previdenziale gli opportuni chiarimenti.  

Autoliquidazione 2016/2017

Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la nota Inail n. 575/17, attraverso la quale l’Istituto assistenziale ha reso note le istruzioni operative relative all'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi 2016/2017.
 
In particolare, l’Inail ha ricordato che il versamento del premio in un‘unica soluzione, o della prima rata, dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2017. Per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2016, tramite i servizi telematici “Alpi online” e “invio telematico Dichiarazioni Salari”, la scadenza è prevista per il 28 febbraio 2017.
 
A seguito del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha fissato per l’anno 2016, nella misura dello 0,55%, il tasso medio di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi, per le richieste di rateazione del premio, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2016/2017 sono determinati nelle seguenti misure:   
 
Scadenza rate              Coefficienti                            
16 maggio 2017            0,00134110
16 agosto 2017             0,00272740
16 novembre 2017        0,00411370
 
Per coloro che invece usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2016/2017 in scadenza a giugno, fermo restando che entro il 16 giugno 2017 dovrà essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata, scadenti il 16 agosto e 16 novembre, sono determinati nelle seguenti misure:
 
 Scadenza rate                         Coefficienti
 16 agosto 2017                       0,00091918
 16 novembre 2017                  0,00230548
 
La nota ricorda infine che, ai sensi all'articolo 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/06 e smi, il pagamento della rata di agosto potrà essere effettuato senza maggiorazioni entro il giorno 20 agosto 2017.
 
I datori di lavoro che, per riduzione o cessazione di attivatà prevista nel 2017, suppongano di erogare per tale anno un importo di retribuzioni inferiori rispetto al 2016, entro il prossimo 16 febbraio dovranno inviare, attraverso il servizio telematico dell’Inail “ Riduzione presunto”, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni, indicando l’importo che verrà corrisposto nel 2017.
 
Per quanto attiene il tema delle riduzioni del premio assicurativo, si rilevano, in particolare, l’agevolazione sui premi ordinari delle polizze dipendenti, ex L. n. 147/13 ( i cui requisiti per l’applicazione sono differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate o meno da oltre due anni), applicabile al premio di regolazione 2016 nella misura del 16,61%, nonché l’incentivo per le assunzioni di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, di cui all’art. 4 co. 8-11 della L. n. 92/12.
 
Tale ultima misura agevolativa, come noto, consente ai datori di lavoro, che assumono con contratto di lavoro a tempo determinato, una riduzione del premio pari al 50%, per una durata di dodici mesi, ovvero diciotto in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
 
Per quanto di interesse del settore delle costruzioni, si evidenziano, in particolare, le indicazioni in merito allo sconto per il settore edile di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 244/95 e s.m.i., da applicare alla regolazione del premio 2016 che, come anticipato nella comunicazione Ance del 13 gennaio scorso, è stato confermato nella misura dell'11,50%, in virtù della pubblicazione del Decreto direttoriale 10 novembre 2016.
 
I datori di lavoro che intendono avvalersi di tale riduzione dovranno presentare, entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, alla Sede Inail competente, l'apposito “modello autocertificazione per sconto edile”, pubblicato sul portale informatico dell’Istituto.
 
Con tale modello, i datori di lavoro devono dimostrare di non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell'agevolazione.
 
Al riguardo, viene ricordato che, se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro sono tenuti anche a presentare al competente Ispettorato territoriale del lavoro la dichiarazione per benefici contributivi con la quale si autocertifica l'inesistenza di provvedimenti definitivi, ammnistrativi o giurisdizionali, in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito, come indicato dall’allegato A del decreto 30 gennaio 2015.
 
La domanda di ammissione alla sconto edile deve essere presentata indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “tipo” codice “1” ed il relativo importo sul quale applicare la riduzione.  
   
Per quanto non richiamato espressamente nella presente nota, si fa esplicito rinvio alla Guida Autoliquidazione, edizione del 10 gennaio 2017, pubblicata sul portale informatico dell’Inail.
 

Modificati gli obblighi di installazione per la ricarica elettrica dei veicoli

E' stata modificata la disposizione del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. n. 380/2011), che riguarda la realizzazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli.

Nello specifico, si tratta dell'articolo 4, comma 1-ter, del suddetto decreto, modificato dall'articolo 15, comma 1, del D. Lgs. n. 257/2016, recante la "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE [...] sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi".

Il nuovo testo contiene da una parte un alleggerimento,modificando l'oggetto dell'obbligo al fine di semplificare la futura installazione dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici; dall'altra parte, amplia il campo di applicazione della norma stessa, estendendo la previsione anche agli edifici residenziali sopra le 10 unità abitative. Di seguito l'illustrazione di che cosa cambia nel dettaglio.

La previgente disposizione

La previgente norma stabiliva che i Comuni adeguassero i propri Regolamenti edilizi, prevedendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, fosse obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

Tale norma stabiliva il termine per l'adeguamento dei Regolamenti comunali al 1° giugno 2014; ad oggi, tuttavia, non tutti i Regolamenti sono conformi alla disposizione. Tra quelli adeguati, si segnalano Bologna, Milano, Torino e Venezia.

La nuova disposizione

La modifica, oltre a spostare il termine per l'adeguamento al 31 dicembre 2017, non prevede più l'obbligo dell'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, bensì l'obbligo della predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

Tale obbligo, continuando a interessare gli edifici ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri, riguarda anche gli edifici residenziali con almeno 10 unità abitative (in quest'ultimo caso, e solo se di nuova costruzione, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali).

Per entrambe le suddette destinazioni d'uso, l'obbligo è previsto sia in caso di nuova costruzione, sia in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, che la nuova disposizione specifica trattarsi"di primo livello" ai sensi dell'allegato 1, punto 1.4.1, del D.M. 26 giugno 2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (vedi la nota Ance "Nuovi requisiti di prestazione energetica degli edifici: pubblicato il decreto" del 16 luglio 2015).

Si ricorda che per tali interventi di primo livello si intendono quegli interventi che, oltre a interessare l'involucro edilizio con una incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.

In allegato il testo della norma.

 

Rimborsi e Compensazioni IVA - Nuova Guida ANCE

Novità, termini e modalità applicative su rimborsi e compensazioni IVA nella nuova Guida fiscale, messa a punto dall’ANCE, quale strumento operativo per l’utilizzo del credito IVA vantato dalle imprese del settore.
La Guida tiene conto delle ultime novità introdotte dal DL n. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016 (cd. “Decreto Fiscale”)[1], ed operanti dal 1° gennaio 2017, che riguardano, tra l’altro, l’aumento a 30.000 euro (dai precedenti 15.000 euro) dell’importo dei rimborsi per i quali non è richiesta la prestazione di garanzia.
Come noto, infatti, il tema del recupero dell’imposta è particolarmente sentito dalle imprese di costruzioni che, in misura maggiore rispetto agli altri settori produttivi, si trovano in una condizione di fisiologico e permanente credito IVA, generato da un “cronico differenziale positivo” tra I’IVA a credito (relativa all’IVA assolta sugli acquisti effettuati dall’impresa ad aliquota ordinaria) e l’IVA a debito (relativa all’IVA corrisposta all’impresa dai propri acquirenti o committenti, spesso ad aliquota ridotta).
Il Dossier predisposto dall’ANCE, al fine di supportare le imprese associate nel recupero del credito IVA, è aggiornato alla luce della prassi più recente dell’Agenzia delle Entrate, nonché da schemi ed esempi che riepilogano l’intera disciplina.
 
 1 allegato

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