Con l’allegata circolare n. 231/16, l’Inps ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, così come stabilito dal D.M. 7 dicembre 2016, la nuova misura del saggio degli interessi legali è pari allo 0,1% in ragione d’anno.
Tale variazione, che avrà riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche, si applica, pertanto, ai contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Per le esposizioni debitorie antecedenti a tale data, anche a seguito delle variazioni della misura intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, come da tabella di seguito rappresentata.
Periodo di validità Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990 5%
16.12.1990 - 31.12.1996 10%
01.01.1997 - 31.12.1998 5%
01.01.1999 - 31.12.2000 2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001 3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003 3 %
01.01.2004 - 31.12.2007 2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009 3 %
01.01.2010 - 31.12.2010 1 %
01.01.2011 - 31.12.2011 1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013 2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014 1 %
01.01.2015 - 31.12.2015 0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016 0,2 %
01.01.2017 0,1 %
1 allegato
Con l’allegata nota n. 23/2016, il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello avanzata dall’Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro (Assolavoro), in merito alla corretta interpretazione della disciplina degli incentivi economici per l’assunzione, con contratto di somministrazione, di persone con disabilità.
In particolare, è stato richiesto se, in caso di assunzione di lavoratore disabile in somministrazione, l’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti sia da riferirsi all’Agenzia del lavoro o all’impresa utilizzatrice.
Sono stati, inoltre, richiesti chiarimenti in merito al requisito della riduzione della capacità lavorativa del lavoratore disabile per la computabilità della quota di riserva, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 68/1999.
Il Dicastero, nel ricordare che l’incentivo economico, di cui al novellato art. 13 della L. n. 68/19991, è rapportato alla retribuzione lorda, al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetti ed è fruibile per un periodo di 36 mesi, sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato che per le trasformazioni di rapporti a termine, ha chiarito che i benefici economici, in caso di somministrazione, sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime dei minimis, lo stesso viene computato in capo all’utilizzatore2.
In merito, poi, al calcolo per la determinazione dell’incremento occupazionale, è stato chiarito che, in caso di somministrazione, lo stesso deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale comunitario dell’Unità di lavoro annuo (ULA)3.
Con riferimento, invece, al requisito della riduzione della capacità lavorativa del lavoratore disabile per la computabilità nella quota di riserva, è stato precisato che, ai sensi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs n. 81/2015, il lavoratore va computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della quota d’obbligo qualora l’impiego nell’azienda utilizzatrice non sia inferiore a 12 mesi.
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1Come modificato dall’art. 10, D.Lgs n. 151/2015
2Art. 31, comma 1, lett. e) D.Lgs n. 150/2015
3Art. 31, comma 1, lett. f) D.Lgs n. 150/2015
1 allegato
Il 27 dicembre 2016 è stato pubblicato, nella sezione Pubblicità legale del portale informatico del Ministero del Lavoro, l’allegato decreto interministeriale 9 novembre 2016 che conferma, sulla scorta della determina Inail n. 307/15, la percentuale di riduzione del premio, relativa all’anno 2017, nella misura del 16,48%.