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Inps - Modifica del saggio di interesse legale

Con l’allegata circolare n. 231/16, l’Inps ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, così come stabilito dal D.M. 7 dicembre 2016, la nuova misura del saggio degli interessi legali è pari allo 0,1% in ragione d’anno.

Tale variazione, che avrà riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche, si applica, pertanto, ai contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Per le esposizioni debitorie antecedenti a tale data, anche a seguito delle variazioni della misura intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, come da tabella di seguito rappresentata.

Periodo di validità                                                   Saggio di interesse legale


fino al 15.12.1990                                                                          5%
16.12.1990 - 31.12.1996                                                              10%
01.01.1997 - 31.12.1998                                                                5%
01.01.1999 - 31.12.2000                                                                2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001                                                                3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003                                                                3 %
01.01.2004 - 31.12.2007                                                                2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009                                                                3 %
01.01.2010 - 31.12.2010                                                                1 %
01.01.2011 - 31.12.2011                                                                1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013                                                                2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014                                                                1 %
01.01.2015 - 31.12.2015                                                                0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016                                                                0,2 %
01.01.2017                                                                                     0,1 %

1 allegato

Inps_Circolare 231 del 30_12_16

Somministrazione e assunzione disabili- Interpello n. 23/2016

Con l’allegata nota n. 23/2016, il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello avanzata dall’Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro (Assolavoro), in merito alla corretta interpretazione della disciplina degli incentivi economici per l’assunzione, con contratto di somministrazione, di persone con disabilità.
In particolare, è stato richiesto se, in caso di assunzione di lavoratore disabile in somministrazione, l’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti sia da riferirsi all’Agenzia del lavoro o all’impresa utilizzatrice.
Sono stati, inoltre, richiesti chiarimenti in merito al requisito della riduzione della capacità lavorativa del lavoratore disabile per la computabilità della quota di riserva, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 68/1999.
Il Dicastero, nel ricordare che l’incentivo economico, di cui al novellato art. 13 della L. n. 68/19991, è rapportato alla retribuzione lorda, al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetti ed è fruibile per un periodo di 36 mesi, sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato che per le trasformazioni di rapporti a termine, ha chiarito che i benefici economici, in caso di somministrazione, sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime dei minimis, lo stesso viene computato in capo all’utilizzatore2.
In merito, poi, al calcolo per la determinazione dell’incremento occupazionale, è stato chiarito che, in caso di somministrazione, lo stesso deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale comunitario dell’Unità di lavoro annuo (ULA)3.
Con riferimento, invece, al requisito della riduzione della capacità lavorativa del lavoratore disabile per la computabilità nella quota di riserva, è stato precisato che, ai sensi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs n. 81/2015, il lavoratore va computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della quota d’obbligo qualora l’impiego nell’azienda utilizzatrice non sia inferiore a 12 mesi.

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1Come modificato dall’art. 10, D.Lgs n. 151/2015
2Art. 31, comma 1, lett. e) D.Lgs n. 150/2015
3Art. 31, comma 1, lett. f) D.Lgs n. 150/2015
 

1 allegato

Interpello n. 23/2016 

Codice della Strada: divieti di circolazione 2017 e adeguamento biennale sanzioni

Come previsto dall’articolo 195 del Codice della Strada dal primo gennaio di quest’anno scatta il consueto adeguamento biennale degli importi delle sanzioni connesse alle violazioni stradali (Decreto interministeriale 20 dicembre 2016 pubblicato sulla GU n. 304 del 30/12/2016). Considerato però il valore estremamente basso (+0,1%) che ha subito il parametro di riferimento utilizzato, ossia l’ indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  del biennio 1° dicembre 2014 - 30 novembre 2016, per le sanzioni minori non si registra perfino nessuna variazione.
 
Con il Decreto 13 dicembre 2016 (GU n. 304 del 30/12/2016) sono state fissate le date e le modalità dei divieti di circolazione dei veicoli pesanti nel 2017 salvo le consuete deroghe dipendenti dal tipologia del viaggio (es. veicoli provenienti o diretti all’estero), dalla specificità del trasporto (es. veicoli adibiti a pubblico servizio) o dalla tipologia delle merci (es. prodotti alimentari deteriorabili, carburanti o combustibili destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato).
 
I divieti non trovano applicazione altresì per ulteriori fattispecie tra cui:
-   per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
-   per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
 
Tra i veicoli esclusi dai divieti, purché muniti di autorizzazione prefettizia, si segnalano:
-   i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite. In tal caso i veicoli dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
 
Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
 

Decreto 9 novembre 2016 – Riduzione premi e contributi Inail

Il 27 dicembre 2016 è stato pubblicato, nella sezione Pubblicità legale del portale informatico del Ministero del Lavoro, l’allegato decreto interministeriale 9 novembre 2016 che conferma, sulla scorta della determina Inail n. 307/15, la percentuale di riduzione del premio, relativa all’anno 2017, nella misura del 16,48%.

 
A tal riguardo, si ricorda che la riduzione trae origine dalle disposizioni di cui all’art. 1, co. 128 della L. n. 147/13 che prevede, in particolare, a decorrere dall’anno 2016, uno stanziamento di 1,2 miliardi di euro a titolo di sconto unico applicabile in sede di autoliquidazione a tutti i tipi di premio e per tutte le gestioni.
 

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