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Incentivo occupazione Sud – Decreto direttoriale n. 367/2016

Sul sito istituzionale dell’Anpal è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 367/2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 39/2016, che istituisce l’incentivo all’occupazione di lavoratori in favore dei datori di lavoro che hanno sede nel Mezzogiorno.

L’incentivo è riconosciuto, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con un contratto di apprendistato professionalizzante, ai datori di lavoro che assumono persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:

- età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
- lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- non aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

L'incentivo spetta anche in caso di part-time e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

La sede di lavoro per cui viene effettuata l’assunzione deve essere ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per le quali sono destinati 500 milioni di euro) e nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna, per le quali sono stanziati 30 milioni di euro), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere.

In caso di modifica del luogo di lavoro al di fuori dalle suddette Regioni, l’incentivo non spetterà a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

L’importo dell’incentivo è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto. In caso di lavoro a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo, non cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, può essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019, esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Gli incentivi possono essere fruiti oltre i limiti del regime “de minimis”, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Il rispetto di tale requisito non è necessario qualora vi sia stata una riduzione del personale, nei dodici mesi antecedenti l’assunzione del lavoratore, dovuta ad una delle seguenti motivazioni: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.

I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.

Una volta verificata la disponibilità delle risorse, l’Inps comunica la prenotazione dell’importo dell’incentivo. Da tale comunicazione, il datore di lavoro, entro sette giorni, deve procedere con l’assunzione, se non ancora effettuata e, a pena di decadenza, entro dieci giorni, comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Il beneficio è riconosciuto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, ma per le assunzioni effettuate prima della disponibilità del relativo modulo telematico, l’Inps precisa che l’incentivo sarà autorizzato secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

2 allegati

Decreto Direttoriale 367 del 16_11_16
Decreto Direttoriale 39 del 12_12_16

Garanzia giovani - Superbonus tirocini- DD n. 442/2016 - Proroga del termine

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per informare che, sul sito istituzionale dell’Anpal, è stato pubblicato l’allegato decreto direttoriale n. 442/2016, con il quale si dispone la proroga al 28 febbraio 2018 del termine per la fruizione del “superbonus - trasformazione tirocini” previsto dal programma Garanzia Giovani.

Si rammenta che la normativa in materia prevede il riconoscimento, in favore dei datori di lavoro, del bonus occupazionale, di importo correlato all’indice di profilazione del giovane disoccupato/inoccupato, per le assunzioni effettuate dal 1° marzo 2016, a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante, di giovani che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare nell’ambito del programma Garanzia Giovani entro il 31 gennaio 2016.

In precedenza il termine ultimo era fissato al 31 dicembre 2016. 

1 allegato

Decreto direttoriale 442_2016 

Guida agli incentivi per le assunzioni – Ministero del Lavoro

Si trasmette, per opportuna informativa, la “Guida incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa” realizzata nell’ambito del Programma ACT- “Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, aggiornata al 20 dicembre scorso.


La guida, disponibile anche sul portale di Clic Lavoro e di Italia Lavoro, è articolata nelle seguenti diverse sezioni:


Sezione I) “Incentivi all’assunzione e alla creazione di impresa previsti dalla normativa nazionale”
In tale sezione, vengono ribaditi i principi generali per la fruizione degli incentivi e descritte, nel dettaglio, le caratteristiche, le modalità di accesso e la platea di lavoratori interessati da ogni singolo incentivo previsto al livello nazionale.


Sezione II) “Incentivi previsti dai Programmi nazionali di Italia Lavoro”


Sezione III) “Incentivi alle assunzioni e alla creazione di ‘impresa previsti dalla normativa regionale”
In particolare, vengono riportate, in sintesi, le caratteristiche degli incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa, previsti dalla normativa regionale in vigore (Regione Basilicata, Lazio, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sicilia e Toscana), che trovano direttamente applicazione senza l’emissione di bandi/avvisi pubblici.


Sezione IV) “Avvisi per incentivi all’assunzione con contratto a tempo indeterminato/determinato”
In tale sezione vengono riportati gli incentivi fruibili per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato, diretti all’“inserimento del lavoratore”, ossia finalizzati alla stabilizzazione e/o alla trasformazione, di un contratto di lavoro, o diretti alla “persona”, ossia orientati all’assunzione a tempo indeterminato e/o determinato di una persona disoccupata o inoccupata.
 

D.S. edile e incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità - Abrogazioni

Con il messaggio 99/17, di cui si allega copia, l’Inps ha ricordato che, a seguito di quanto disposto dall’art. 2, co. 71, della L. n. 92/12 e s.m.i., dal 1° gennaio scorso il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disciplinato dagli artt. 9 - 19 della L. n. 427/75, è abrogato.
 
Conseguentemente, dalla medesima data, i datori di lavoro del settore edile non sono più soggetti all’obbligo del versamento della relativa contribuzione di finanziamento, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile di cui all’art. 15 della L. n. 427/75. Al fine di recepire le suddette disposizioni, sono in corso di implementazione le procedure di calcolo delle denunce contributive UniEmens.
 
L’Istituto previdenziale ha confermato, inoltre, che, in relazione alla abrogazione delle disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, sempre dalla medesima data del 1° gennaio 2017 il regime agevolato di cui all’art. 8, commi 2 e 4, e dall’art. 25, comma 9, della L. n. 223/91 non trova più applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.
 
Pertanto, gli incentivi di che trattasi saranno riconosciuti,  fino alla loro naturale scadenza, esclusivamente per le assunzioni, trasformazioni o proroghe intervenute entro il 31 dicembre 2016.
 

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