Considerato il diffondersi su molti siti internet di generiche notizie riguardanti una estensione generalizzata dell’obbligo per tutti gli autisti di camion di essere in possesso della carta di qualificazione dei conducenti (CQC) e quindi di frequentare i relativi corsi di formazione inziale e periodica si ritiene opportuno fornire alcuni necessari chiarimenti.
Ancora una volta, per quanto riguarda il trasporto, l’Italia deve adeguarsi alla sopravvenuta disciplina comunitaria, nel caso specifico alla Direttiva UE n. 2018/645, in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti.
Lo schema di decreto legislativo (ATTO del Governo n. 149), di recepimento della suddetta direttiva comunitaria e in parte modificativo dell’attuale disciplina contenuta nel D. Lgs. 286/2005, è stato dapprima approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020 e successivamente ha ricevuto i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Si attende ora che lo schema di decreto torni in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione. Il termine per il recepimento della Direttiva era previsto per il 23 maggio 2020 ma ha subito un evidente slittamento a causa dell’emergenza Covid-19.
Le modifiche al D. Lgs. 286/2005 quindi non sono ancora entrate in vigore ma in ogni caso esse non comporteranno cambiamenti di rilievo per le imprese edili che si avvalgono del trasporto in conto proprio nell’ambito della propria attività di impresa.
Resta, infatti, confermata la mancanza di obbligatorietà per che chi si avvale del trasporto nell’ambito della propria attività impresa ossia quando il trasporto è meramente funzionale all’attività principale e l’autista preposto alla guida non sia un conducente professionale.
Ciò premesso si riepiloga quanto segue:
Quando occorre la CQC (DISCIPLINA VIGENTE)
La CQC è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. E' necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente di una delle categorie: C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE.
Il requisito della professionalità è l’elemento caratterizzante l’obbligo della titolarità della qualificazione CQC. Ove non ricorra tale elemento della professionalità nel trasporto di merci o persone, si è fuori dall’ambito di applicazione della disciplina in esame.
Cosa cambierà
La direttiva ha esteso l’obbligo di conseguimento della CQC oltreché ai conducenti professionali, anche a chiunque, in qualità di conducente, effettui trasporti su strade aperte all’uso pubblico con veicoli per i quali è necessaria una patente di guida superiore.
L’ambito di applicazione sarà perciò più ampio in conseguenza dell’eliminazione del requisito della “professionalità” ma continuerà a riguardare comunque i conducenti che guidano veicoli, su strade aperte all’uso pubblico, per i quali è richiesta la patente:
Veicoli ESCLUSI dall’obbligo della CQC
Restano sostanzialmente confermate, come si può desumere dal prospetto che segue, le deroghe già ad oggi previste. In particolare, e per quanto di interesse si evidenziano le ultime due deroghe.
(DISCIPLINA VIGENTE) |
(NUOVA DISCIPLINA, NON ANCORA IN VIGORE) in grassetto sono evidenziate le integrazioni |
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h. veicoli che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente. |
La qualificazione non è richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze: a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente; b) i conducenti non offrono servizi di trasporto; c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale. |
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Ai fini della lettera c) si intende: a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito; b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale. |
Per quanto riguarda le attuali esenzioni (riportate ai punti f) e g) di cui alla tabella precedente riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, una Circolare del MIT ha in passato specificato che esse non si applicano però nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista poiché, non vi è dubbio, che la guida del veicolo è effettuata in questi casi con carattere professionale.
Come si consegue la CQC
Si consegue a seguito della frequenza ad un corso di formazione inziale e superamento del relativo esame.
Validità
La CQC ha validità di 5 anni.
Il rinnovo di validità è subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione periodica.
Decurtazione punti
La disciplina della patente a punti (art. 126 bis del Codice della Strada) si applica anche alla CQC. Alla CQC vengono quindi attribuiti in totale 20 punti. Quando una infrazione stradale, per la quale è prevista sottrazione di punti, viene commessa durante la guida dei veicoli per la quale è richiesto il possesso della CQC la decurtazione avviene solo a carico della dotazione di punti di tale documento e non anche sulla patente di guida.
Dalle autorizzazioni per i trasporti eccezionali, ai documenti di guida, alla revisione dei veicoli, al bollo auto: numerose le proroghe che in questi mesi hanno interessato a vario titolo il trasporto.
Peraltro è stato firmato un nuovo decreto di sospensione dei divieti di circolazione per le giornate di domenica 10 e 17 maggio 2020.
Si segnala altresì che con DM Sviluppo Economico del 4 maggio 2020 sono state inserite tra le attività consentite quelle di noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti (codice Ateco 77.12) e noleggio di altre macchine attrezzature e beni materiali (codice Ateco 77.3).
In allegato il quadro di sintesi delle proroghe e delle altre misure di sospensione aggiornato al 7/5/2020 (le novità sono evidenziate in giallo).
Il prospetto di sintesi è stato predisposto dall’ANCE alla luce della vigente normativa (tra cui il D.L. n. 18/2020 di recente modificato durante la conversione in legge) e delle circolari ministeriali.
1 allegato
La Legge 29 aprile 2020 n. 27 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, Suppl. Ord. n. 16 – ha convertito il Decreto Legge n. 18/2020 cd. “Cura Italia”, apportando diverse modifiche e integrazioni rispetto al testo originario.
Le modifiche – in vigore dal 30 aprile 2020 – recepiscono, seppure in alcuni casi parzialmente, i suggerimenti che l’ANCE ha formulato nell’ambito dell’iter parlamentare per ridurre l’impatto economico del blocco delle attività edilizie ed in particolare di quelle private, determinato dai vari provvedimenti governativi di contrasto all’emergenza da COVID-19.
Tra le modifiche approvate durante la conversione in legge del provvedimento si evidenziano:
Per una più approfondita conoscenza delle norme sopra richiamate e più in generale dei contenuti in materia di edilizia, ambiente e autotrasporto del DL 18 coordinato con la legge di conversione 27, si rinvia alla nota allegata.
In allegato:
L’emergenza sanitaria, collegata alla diffusione del virus COVID-19, ha comportato l’assunzione di misure sempre più restrittive e limitative della libertà di circolazione e dello svolgimento delle attività lavorative non solo imprenditoriali ma anche dei pubblici uffici. In conseguenza di ciò si è reso necessario adottare una serie provvedimenti di proroga, alcuni dei quali interessano anche chi svolge attività di trasporto in conto proprio dei materiali.
In allegato il quadro di sintesi aggiornato al 24/4/2020.