Il Consiglio di Stato, III sezione, con sentenza n. 452 del 20 gennaio 2020, ha chiarito che l’informativa antimafia trova applicazione esclusivamente nel caso di rapporti intercorrenti tra il privato e la Pubblica Amministrazione; ha quindi escluso che essa possa essere utilizzata nei rapporti tra soggetti privati.
Deve ritenersi quindi illegittima la richiesta circa l’eventuale interdittiva antimafia da parte di un soggetto privato per la stipula di contratti privatistici.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 84, comma. 3, D.lgs. 159/2011, l’informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’art. 83 del D.lgs. n. 159/2011, nell’individuare i soggetti che devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, menziona unicamente soggetti pubblici.
A pochi mesi dalla riorganizzazione dell’agosto 2019 (vedi News Ance del 28 agosto 2019), è stata varata la nuova struttura del Ministero dei beni culturali e del turismo con la pubblicazione dell’apposito regolamento contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 (G.U. 21/1/2020, n. 16).
In vigore dal 5 febbraio 2020, il nuovo regolamento - che ripristina in sostanza l’organizzazione antecedente alla riforma dell’agosto 2019 (Dpcm 76/2019) - si prefigge i seguenti obiettivi:
Per quanto di interesse del settore, si segnala il ritorno delle competenze in materia di vincoli culturali e paesaggistici alle Commissioni regionali per il patrimonio culturale (art. 47). La riforma dell’agosto 2019 aveva portato questi poteri a livello centrale presso la Direzione “Archeologia, belle arti e paesaggio” che conserva comunque la facoltà di adottare “provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta”, nonché decreti di vincolo paesaggistico (art. 16).
Le Commissioni regionali per il patrimonio culturale – organi collegiali presieduti dal Segretario regionale e composto dai Soprintendenti – oltre ai poteri di in materia di vincoli, svolgono la funzione fondamentale di Commissioni di garanzia per il riesame dei pareri, dei nulla osta e degli altri atti di assenso rilasciati dalle Soprintendenze (art. 47, comma 3).
Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio continuano ad essere competenti al rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione di lavori sugli immobili soggetti a vincolo culturale e del parere nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica, atti che, come tutti quelli da loro rilasciati, dovranno essere pubblicati integralmente sui propri siti internet (art. 41).
Si evidenzia infine il ripristino dell’autonomia al Parco Archeologico dell’Appia Antica, soppressa dal Dpcm 76/2019. Con riferimento ai parchi archeologici (tra cui vi sono quelli del Colosseo, Pompei, Ercolano, Sibari, Ostia Antica e Paestum) si evidenzia altresì che i relativi direttori esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, anche le funzioni spettanti ai Soprintendenti (artt. 33 e 43).
In allegato: Dpcm 169/2019
Il ministero dell'Ambiente rende noto attraverso il portale istituzionale che la modulistica relativa alla dichiarazione ambientale rimane invariata rispetto all’anno precedente.
Il modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2018, dovrà quindi essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento ai rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2019.
Rimangono altresì immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.
Si ricorda che sono esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006.
Coloro che, invece, sono obbligati alla presentazione del MUD ai sensi dell’art. 189 d.lgs. 152/2006, possono presentare una dichiarazione cd. semplificata, al ricorrere delle seguenti condizioni:
Secondo quanto stabilito già con il DPCM 28 dicembre 2017, la Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito Comunicazioni Rifiuti Semplificata e non potrà essere compilata manualmente e spedita a mezzo posta.
In allegato: DPCM 24 dicembre 2018
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto il consueto il calendario con i divieti di circolazione per il 2020 (DM 12 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2019). I divieti, che interessano i veicoli con massa massima autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate, sono relativi ai transiti sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni particolarmente critici per la circolazione.
Il provvedimento ha l'obiettivo di garantire migliori condizioni di sicurezza nei periodi di maggiori intensità di traffico veicolare.
Le limitazioni per la circolazione riguardano anche i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità seppur in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 10 del Codice della Strada.
Nello specifico, il Decreto, di cui non si segnalano novità di rilievo, illustra i divieti e le diverse deroghe e le condizioni per circolare, le agevolazioni per i veicoli provenienti o diretti all'estero, per quelli provenienti o diretti in Sardegna e Sicilia e per i trasporti intermodali. Inoltre, riporta i divieti supplementari riservati ai veicoli che trasportano merci pericolose. Specifiche disposizioni sono riservate ai veicoli che hanno come origine o destinazione il porto di Genova.
Tra le deroghe previste il DM ha confermato quella relativa ai veicoli che compiono il percorso di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, purché tali veicoli non si trovino a una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
Per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza resta confermata anche la possibilità di chiedere alla prefettura, indicando la data di inizio e fine cantiere, una deroga nel caso di trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche, richiedono un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature.
Divieti aggiuntivi sono previsti per le classi 1 e 7 ADR (trasporto merci pericolose). I divieti per le classi ADR si applicano indipendentemente dalla massa complessiva trasportata ma in deroga a tale principio il trasporto delle merci pericolose di classe 1 e 7 è consentito con veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton nel caso, ad esempio, del trasporto nei casi di esenzione parziale o totale individuati nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, allegato A dell’ADR.
Per ulteriori dettagli e contenuti si rinvia al DM allegato.
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