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Autotrasporto: divieti circolazione fuori dai centri abitati per l’anno 2021 e deroghe

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto il consueto  calendario con i divieti di circolazione per il 2021 (DM 29 dicembre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 323 del 31/12/2020).

Il provvedimento, che ha l'obiettivo di garantire migliori condizioni di sicurezza nei periodi di maggiori intensità di traffico veicolare riguarda i veicoli con massa massima autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate che transitano sulle strade extraurbane. Le limitazioni per la circolazione riguardano anche i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità seppur in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 10 del Codice della Strada.

Nello specifico, il Decreto, contiene, oltre al calendario con i divieti (Allegato A del DM), indicazioni dettagliate per specifiche tipologie di transiti e veicoli nonché i casi in cui è possibile derogare.  

Con successivo provvedimento (Decreto n. 238 del 31/12/2020) è stata, tuttavia, disposta la sospensione del calendario dei divieti di circolazione per i giorni 1, 3, 6 e 10 gennaio 2021.

Tra le deroghe previste il DM ha confermato quella relativa ai veicoli che compiono il percorso di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, purché tali veicoli non si trovino a una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

I divieti non trovano altresì applicazione anche per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa.

Per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza resta confermata anche la possibilità di chiedere alla prefettura, indicando la data di inizio e fine cantiere, una deroga nel caso di trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche, richiedono un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature.

Divieti aggiuntivi sono previsti per le classi 1 e 7 ADR (trasporto merci pericolose). 

Per ulteriori dettagli e contenuti si rinvia al DM allegato.

2 allegati

Calendario divieti circolazione 2021
Decreto 238-2020 DIP_TRASP_REG

Lavori nel condominio minimo: come si decide?

Anche nel caso del condominio minimo, ossia il condominio composto da due soli proprietari (o, ad esempio nel caso di una molteplicità di unità abitative tutte appartenenti ad un unico proprietario, tranne una) per approvare le spese necessarie alla effettuazione di lavori di manutenzione e riparazione delle parti comuni (es. tetto, facciata) si deve  procedere ritualmente con una apposita delibera analogamente a quanto avviene nei condomini con più partecipanti ma con alcuni adeguamenti. Sarà, infatti, sempre necessario raggiungere l'unanimità, essendo di fatto impossibile seguire il criterio della maggioranza. Il voto di ciascun condomino deve infatti essere conteggiato singolarmente e non deve essere conteggiato secondo il numero di diritti vantati sulle unità immobiliari.

Laddove però non si raggiunga l’accordo chi fosse comunque intenzionato ad eseguire i lavori sarà costretto a ricorrere all’autorità giudiziaria. E’ quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 25558 del 12 novembre 2020.

Distributori e depositi carburante minori: dal 1° gennaio gli obblighi di registrazione

Si ricorda che, anche grazie all’azione dell’ANCE, erano stati oggetto di proroga fino a gennaio 2021 gli obblighi introdotti lo scorso anno dal DL n. 124/2019, con una modifica all’articolo 25 del D. Lgs. 504/1995 (Testo unico Accise), finalizzati a censire, ai soli fini fiscali, l’utilizzo “privato” di depositi e distributori di carburanti entro certe dimensioni. Peraltro il DL n. 34/2020, che ne ha previsto il rinvio al 1° gennaio 2021,  ha, altresì, semplificato il regime degli adempimenti sostituendo l’obbligo di denuncia con quello di una comunicazione da effettuare sempre all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Con la Circolare n. 47 del 3 dicembre scorso l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha fornito le istruzioni operative per effettuare la comunicazione diramando il modello da utilizzare e fornendo ulteriori precisazioni rispetto al dettato normativo anche per quanto riguarda le tipologie escluse nell’ambito delle quali possono rientrare molti dei serbatoi in uso presso le imprese edili.

COSA FARE SE…?

l’impresa che detiene, per usi connessi alla sua attività (es. rifornimento dei propri veicoli) serbatoi di carburante (o meglio di prodotti energetici) appartenenti a una di queste tipologie:

DEPOSITO MINORE (es. gasolio da riscaldamento per uso uffici/fabbricati, prodotti energetici per il funzionamento di impianti, oli lubrificanti sfusi contenuti in serbatoi o confezioni sigillate ecc.)

Capacità superiore a 10 metri cubi (10.001 litri) e non superiore a 25 metri cubi (25.000 litri)

DISTRIBUTORI MINORI ossia apparecchi di distribuzione automatica di carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori/contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all’interno di stabilimenti, cantieri, aree private).

L’impianto deve essere dotato di attrezzature atte a consentire il rifornimento degli autoveicoli di norma mediante uno o più pistole erogatrici con le relative attrezzature ausiliarie (pompe, motori elettrici o comunque qualsiasi sistema che consenta l’erogazione).

Capacità superiore a 5 metri cubi (5.001 litri e non superiore a 10 mc (10.000)

ATTENZIONE: quello che conta è la capacità complessiva del contenitore e non il quantitativo di carburante introdotto!

DEVE…

comunicarlo all’ufficio delle Dogane territorialmente competente utilizzando il modulo Allegato e fornendo le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici del dichiarante ed estremi identificativi dell’impresa;
  • i dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione e caratteristiche;
  • gli eventuali altri atti autorizzativi, di natura non fiscale, prescritti per la specifica tipologia di impianto già in possesso o richiesti (autorizzazione comunale, certificato prevenzione incendi);
  • gli strumenti di misura per la contabilizzazione del prodotto scaricato
  • le modalità di tenuta del registro di carico e scarico (elettronico o cartaceo).

ATTENZIONE: sebbene la Circolare ribadisce chiaramente che i nuovi obblighi di comunicazione e tenuta della contabilizzazione mediante il registro di carico e scarico decorrano dal 1° gennaio 2021 si consiglia di inoltrare la predetta comunicazione il prima possibile anche in considerazione del fatto che i tempi di risposta non saranno presumibilmente brevi. Al riguardo la Circolare chiarisce che, in attesa del rilascio del codice,  l’utilizzo dell’impianto può regolarmente continuare ma sembrerebbe debba essere garantita in ogni caso l’osservanza delle modalità di tenuta del registro di carico e scarico.

A COSA SERVE LA COMUNICAZIONE?

Verificata la regolarità formale della comunicazione e fatta salva la facoltà di effettuare un sopralluogo l’Agenzia delle Dogane rilascia un codice identificativo.

E’ sufficiente una sola comunicazione anche se si detengono più serbatoi e la contabilizzazione nello stesso registro. In tali casi però la somma delle capacità di stoccaggio dei serbatoi viene a comporre la capacità globale utile ai fini dell’insorgenza dell’obbligo. La Circolare non sembra chiarire se deve trattarsi della stessa tipologia di prodotto.

Non concorrono al computo gli oli lubrificanti per i quali vige un autonomo obbligo di comunicazione (art. 62, comma 7, del TUA).

COSA FARE UNA VOLTA OTTENUTO IL CODICE DITTA?

L’impresa deve contabilizzare i prodotti energetici utilizzati un registro di carico e scarico, non soggetto a vidimazione, da conservare su supporto elettronico o cartaceo.

COME DEVE ESSERE TENUTO IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO?

  • va tenuto secondo le modalità descritte nella comunicazione di attività; non vi sono modelli predefiniti;
  • va conservato presso l’impianto per 5 anni successivi alla data di ultima scritturazione;
  • ha validità illimitata;
  • ogni tipologia di carburante stoccato deve essere contabilizzata separatamente in una distinta sezione del registro;
  • la prima registrazione con valenza fiscale di ciascuna sezione è quella riferita al 1° gennaio 2021. Per tale motivo è indispensabile procedere tempestivamente alla comunicazione!
  • la giacenza iniziale di ciascun prodotto energetico stoccato presso l’impianto minore è rilevata in autonomia dall’esercente;
  • entro il mese di febbraio di ciascun anno deve essere trasmesso all’ADM un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente quali desunti dal registro di carico e scarico.

CONTROLLI E SANZIONI

I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e i militari della Guardia di Finanza possono effettuare verifiche in cantiere circa la tenuta del registro di carico e scarico. Le infrazioni e le irregolarità nella tenuta dei registri possono essere sanzionate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 50 del Testo unico Accise.

NON SUSSISTE NESSUN OBBLIGO PER …

gli impianti mobili di distribuzione carburanti utilizzati temporaneamente per rifornire sul posto macchine operatrici. La Circolare richiama, a titolo meramente esemplificativo, gli impianti mobili utilizzati nei cantieri stradali, ferroviari, per i quali non è definito un luogo di stabile ubicazione (si pensi a quelli montati su veicoli ed adibiti al rifornimento di mezzi d’opera di cantieri itineranti).

Si ritiene che vi rientrino anche altre varie tipologie di cantieri edili (es. costruzione di fabbricati) che per loro natura hanno le caratteristiche poc’anzi evidenziate.

In ALLEGATO:

Nuovo tasso d’interesse legale per il 2021: 0,01%

Con il decreto 11 dicembre 2020 (G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020) il Ministro dell’economia ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2021, sarà pari allo 0,01% in ragione d’anno. Attualmente (e fino al 31 dicembre 2020) è pari allo 0,05 % in ragione d’anno.

L’art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.

La determinazione del nuovo tasso d’interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tiene conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno.

Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Di seguito si riportano i tassi d’interesse legale applicati fino ad oggi e cioè:

  • 5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990 (art. 1284 c.c.);
  • 10% dal 16/12/1990 e per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 (Legge 353/1990 e Legge 408/1990);
  • 5% per il 1997 e 1998 (Legge 662/1996);
  • 2,5% per il 1999 e 2000 (DM 10/12/1998);
  • 3,5% per il 2001 (DM 11/12/2000);
  • 3% per il 2002 e 2003 (DM 11/12/2001);
  • 2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003);
  • 3% per il 2008 e 2009 (DM 12/12/2007);
  • 1% per il 2010 (DM 4/12/2009);
  • 1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010);
  • 2,5% per il 2012 e 2013 (DM 12/12/2011);
  • 1% per il 2014 (DM 12/12/2013);
  • 0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014)
  • 0,2% per il 2016 (DM 11/12/2015)
  • 0,1% per il 2017 (DM 7/12/2016);
  • 0,3% per il 2018 (DM 12/12/2017);
  • 0,8% per il 2019 (DM 12/12/2018);
  • 0,05% per il 2020 (DM 12/12/2019).

L’elenco sopra riportato evidenzia che il nuovo tasso d’interesse fissato per il 2021 allo 0,01% rappresenta il minimo storico dal 1942 in poi.

Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.

In allegato il DM economia 11 dicembre 2020

Decreto MEF 11-12-2020 pdf 77,6 Kb

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