Pubblicato il DM 20 maggio 2015 (GU n. 149 del 30/6/2015) sulla Revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici (ai sensi degli artt. 111 e 114 del Codice della Strada) che sarà obbligatoria con gradualità a partire dal prossimo 31 dicembre 2015.
\r\nPer entrambe le tipologie di veicoli il decreto prevede che la revisione periodica sia effettuata ogni 5 anni in base al calendario riportato in Allegato al provvedimento. L'articolo 6 del decreto stabilisce tempi differenti per le diverse tipologie di macchine agricole e operatrici in circolazione.
\r\nLe macchine operatici, soggette ad immatricolazione, per le quali sarà obbligatoria la revisione sono, ai sensi dell'art. 2 del DM:
\r\na) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
\r\nb) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
\r\nc) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.
\r\nNei prossimi mesi è prevista l'emanazione di un altro decreto attuativo che definirà in modo specifico le modalità di esecuzione della revisione, poiché le attuali indicazioni si riferiscono in generale ai veicoli.
\r\nLe macchine operatrici sono sottoposte a revisione generale a far data dal 31 dicembre 2018.
\r\nSi ricorda che ai sensi dell'art. 114 del Codice della Strada solo le macchine operatrici dotate di targa e quindi immatricolate possono circolare sulle strade aperte al pubblico.
\r\nAllegato: DM 20 maggio 2015
Il 30 giugno 2015 è stato pubblicato in G.U. n.149 – Suppl. Ord. N. 35, il Dpcm dell' 8 maggio 2015 contenente il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA. Tale modello è stato istituito ai sensi dell'art.10, comma 3, del DPR 13 marzo 2013, n.59, ed ha avuto il parere positivo dalla Conferenza unificata del 26 febbraio scorso.
\r\nIl modulo AUA, da presentarsi al Suap è costituito da 7 schede e va a sostituire altrettante autorizzazioni ambientali, relative a:
\r\n1) scarichi di acque reflue
2) utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
3) emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
4) emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga
5) impatto acustico
6) utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
7.1) svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi
7.2) svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi
Si ricorda che possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata ambientale) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli abilitativi sopra riportati. La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap). Per i gestori degli impianti, è possibile non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione (ad esempio per il recupero di rifiuti in regime semplificato) o ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza al Suap.
\r\n2 allegati
\r\nIl Presidente della Repubblica ha promulgato la legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale (GU n. 122 del 28 maggio 2015), che introduce nuovi reati in campo ambientale.
\r\nIn sintesi, il provvedimento inserisce nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), che comprende, tra gli altri, i seguenti nuovi reati: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica.
\r\nTra le altre novità introdotte si evidenziano l'aggravante ambientale, applicabile a tutti i fatti già previsti come reato e il c.d. ravvedimento operoso, che comporta una diminuzione della pena per colui il quale si adoperi concretamente alla messa in sicurezza, bonifica e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi (vedi news ance del 20 maggio 2015).
\r\nIn allegato la legge 22 maggio 2015, n.68
\r\n
Lo scorso 18 dicembre 2014, la Commissione Juncker ha adottato due importanti novità, che diventano direttamente applicabili, per tutti gli Stati membri, a partire dal 1° giugno 2015.
\r\nLa prima riguarda il Regolamento UE n. 1357/2014 che sostituisce l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, definendo i nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti. La seconda invece è relativa alla Decisione 2014/995/CE che modifica la Decisione 2000/532/CE riguardante l'elenco europeo dei rifiuti (CER) ai sensi della direttiva 2008/98/CE oggi contenuta nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
\r\nSi tratta di tematiche di estrema importanza in quanto, dalla corretta classificazione dei rifiuti, parte la corretta gestione degli stessi.
\r\nLe nuove norme si sono rese necessarie a seguito della piena entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, comunemente detto "CLP" (Classification, Labelling, Packaging).