E' stato pubblicato il calendario che individua le limitazioni alla circolazione per particolari categorie di veicoli e di trasporti stradali per l'anno 2016. Si rimanda alla lettura della circolare n.1, pubblicata nell'area riservata sezione circolari.
L'articolo 10 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) del DL n. 210 del 30 dicembre 2015 (pubblicato sulla GU n 302 del 30/12/2015 e in vigore dallo stesso giorno) al comma 6 dispone anche per l'anno 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili dati locazioni alla pubbliche amministrazioni (comprese le autorità indipendenti e la Consob) utilizzati per fini istituzionali.
\r\nLa norma in pratica modifica il comma 1 dell'articolo 3 del DL n. 95/2012 che aveva disposto inizialmente che il mancato adeguamento Istat valesse solo per il triennio 2012-2014 mentre il decreto "milleproroghe" dello scorso anno aveva disposto la proroga fino a tutto il 2015.
\r\nIn Allegato: art. 3 DL n. 95/2012 come integrato dal DL n. 210/2015
Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 21 dicembre 2015 recante "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016" pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.300 del 28 dicembre 2015) è stato approvato il MUD (Modello di dichiarazione unica ambientale) per l'anno 2016.
\r\nPer il 2016 è stato confermato il modello già utilizzato per l'anno 2015 ed allegato al D.P.C.M. del 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 della Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2014).
\r\nQuesto modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2016 (data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n.70) con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
\r\nCon il decreto 11 dicembre 2015 (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2015) il Ministro dell'economia, ha fissato la nuova misura del tasso d'interesse legale ai sensi dell'art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2016, sarà pari allo 0,2% in ragione d'anno. Attualmente (e fino al 31 dicembre 2015) è pari allo 0,5 % in ragione d'anno.
\r\nL'art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell'economia il potere di modificare annualmente il tasso d'interesse legale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
\r\nLa determinazione del nuovo tasso d'interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso d'inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
\r\nDi seguito si riportano i tassi d'interesse legale applicati negli ultimi anni:
- 2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003);
- 3% per il 2008 e il 2009 (DM 12/12/2007);
- 1% per il 2010 (DM 4/12/2009);
- 1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010);
- 2,5% per il 2012 e il 2013 (DM 12/12/2011);
- 1% per il 2014 (DM 12/12/2013);
- 0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014).
Si ricorda che il tasso d'interesse legale può avere rilievo, tra l'altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.
\r\nIn allegato il DM economia 11 dicembre 2015