\r\n
A distanza di tre mesi dalla sua approvazione, è stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2014) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, contente il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previsto dal Decreto Legge 66/2014 in un’ottica di contenimento della spesa pubblica.
\r\n
Il DPCM 171/2014, che entrerà in vigore il prossimo 10 dicembre, prende il posto del precedente regolamento contenuto nel DPR 233/2007 che viene conseguentemente abrogato.
\r\n
Come affermato dallo stesso Ministero sul suo sito web, la riorganizzazione, è improntata, al di là delle esigenze di spending review, ai seguenti obiettivi:
\r\n
- piena integrazione tra cultura e turismo;
\r\n
- semplificazione dell’amministrazione periferica;
\r\n
- ammodernamento della struttura centrale.
\r\n
Lo scopo dichiarato è quello di risolvere l’“ingorgo” burocratico venutosi a creare negli anni a causa della moltiplicazione delle linee di comando e dei frequenti conflitti tra Direzioni regionali e Soprintendenze e a tal fine viene ripensata l’amministrazione periferica, mantenendo il livello regionale quale ambito ottimale di riferimento.
\r\n
Il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo riveste una notevole rilevanza poiché permette di individuare gli organi competenti ad esercitare i poteri di tutela e valorizzazione degli immobili soggetti a vincolo culturale o paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
\r\n
Di seguito le principali disposizioni di interesse del settore.
\r\n
\r\n
Amministrazione centrale
\r\n
\r\n
A livello centrale il Ministero si articola ora in 12 Direzioni generali (anziché 8 come in precedenza), fra le quali si evidenziano:
\r\n
- Direzione generale “Archeologia”;
\r\n
- Direzione generale “Belle arti e paesaggio”;
\r\n
- Direzione generale “Arte e architettura contemporanee e periferie urbane”;
\r\n
- Direzione generale “Turismo”.
\r\n
\r\n
Direzione generale “Belle arti e paesaggio”
\r\n
La Direzione generale “Belle arti e paesaggio” (art. 15) svolge funzioni di tutela dei beni storico-artistici, dei beni architettonici e del paesaggio ed esercita poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo sulle Soprintendenze ora denominate “Belle arti e paesaggio”. Si segnala inoltre che la Direzione promuove ora “la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree periferiche compromesse o degradate, al fine della ridefinizione e ricostituzione di paesaggi…”.
\r\n
\r\n
Direzione generale “Arte e architettura contemporanee e periferie urbane”
\r\n
La nuova Direzione “Arte e architettura contemporanee e periferie urbane” (art. 16) svolge le funzioni relative alla qualità architettonica ed urbanistica, alla promozione dell’arte e dell’architettura contemporanee e promuove anche la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane.
\r\n
In particolare, la Direzione:
\r\n
- elabora proposte ai fini della partecipazione del Ministero al Comitato Interministeriale per le politiche Urbane (CIPU), istituito dall’art. 12 bis del Decreto Legge 83/2012;
\r\n
- cura e coordina la concertazione con le Regioni e le autonomie locali ai fini della promozione e realizzazione di programmi e piani di rigenerazione urbana e di riqualificazione anche ambientale delle periferie urbane, anche nel quadro della programmazione nazionale e regionale dei fondi europei;
\r\n
- promuove iniziative di riqualificazione e valorizzazione delle periferie urbane, anche tramite apposite convenzioni con enti territoriali, ecc.
\r\n
Si tratta evidentemente di tematiche fino ad oggi nella competenza del Ministero delle infrastrutture ed è auspicabile pertanto che non si vengano a creare sovrapposizioni, idonee a determinare conflitti fra tali enti che rallenterebbero eventuali iniziative di riqualificazione.
\r\n
\r\n
Consiglio Superiore “Beni culturali e paesaggistici”
\r\n
Confermato il Consiglio Superiore “Beni culturali e paesaggistici” (art. 25), organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.
\r\n
Il Consiglio, in carica per tre anni, esprime pareri, tra l’altro, sui piani paesaggistici regionali elaborati congiuntamente con le Regioni (non obbligatori) e può avanzare proposte al Ministro su questioni di carattere generale di particolare rilievo relative alle materie di sua competenza.
\r\n
\r\n
Amministrazione periferica
\r\n
\r\n
L’art. 31 elenca gli organi periferici del Ministero e cioè:
\r\n
- i Segretariati regionali;
\r\n
- le Soprintendenze Archeologia;
\r\n
- le Soprintendenze Belle arti e paesaggio;
\r\n
- altri organi quali le Soprintendenze archivistiche, i poli museali regionali, ecc.
\r\n
\r\n
Segretariati regionali
\r\n
I Segretariati regionali, che prendono il posto delle Direzioni regionali, assicurano il coordinamento dell’attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale e curano i rapporti del Ministero con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni (art. 32).
\r\n
\r\n
Per quanto di interesse del settore, il Segretario regionale svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
\r\n
-
convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale, in particolare ai fini del riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dalle Soprintendenze e dagli altri organi periferici del Ministero secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 bis del Decreto legge 83/2014 cd. “decreto cultura”, convertito dalla Legge 106/2014
Dl cultura: pubblicata la legge di conversione) (sul punto vedi sub
Commissioni regionali per il patrimonio culturale);
\r\n
- dispone il concorso del Ministero nelle spese effettuate dai proprietari di beni culturali per interventi di restauro, manutenzione e conservativi in senso lato degli immobili soggetti a vincolo culturale, sia obbligatori che volontari (contributo in conto capitale ai sensi degli artt. 34 e 35 del D.lgs. 42/2004), nonché eroga il contributo in conto interessi su mutui ed altre forme di finanziamento, previsto per gli interventi conservativi dall’art. 37 del D.lgs. 42/2004;
\r\n
- stipula con i proprietari degli immobili soggetti a vincolo culturale che hanno beneficiato dei contributi del Ministero per la realizzazione degli interventi di conservazione, gli accordi per le modalità di accesso degli stessi al pubblico, come stabilito dall’art. 38 del D.lgs. 42/2004;
\r\n
- stipula l’intesa con la Regione per la redazione congiunta del piano paesaggistico regionale, limitatamente alla parte relativa alla ricognizione e alla determinazione della disciplina d’uso degli immobili vincolati (art. 143 D.lgs. 42/2004);
\r\n
- esprime il parere di competenza del Ministero, anche in sede di conferenza di servizi, su interventi in ambito regionale che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore;
\r\n
- predispone, d’intesa con le Regioni, i programmi e i piani finalizzati all’attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte a disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane.
\r\n
\r\n
Soprintendenze Archeologia e Belle arti e paesaggio
\r\n
Le Soprintendenze Archeologia (in precedenza denominate Soprintendenze per i beni archeologici) e le Soprintendenze Belle arti e Paesaggio (che accorpano le Soprintendenze per i Beni architettonici e paesaggistici con quelle per i beni storici, artistici ed etnoantropologici) assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale (art. 33). In particolare:
\r\n
- autorizzano l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;
\r\n
- dispongono l’occupazione temporanea di immobili per l’esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
\r\n
- partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;
\r\n
- istruiscono e propongono alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e 13 e le prescrizioni di tutela indiretta degli immobili vincolati ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 42/2004;
\r\n
- istruiscono e propongono alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico (art. 138, comma 3 D.lgs. 42/2004) ovvero le integrazioni del loro contenuto (art. 141 bis D.lgs. 42/2004);
\r\n
- impongono ai proprietari dei beni soggetti a vincolo culturale gli interventi necessari ad assicurarne la conservazione ovvero dispongono l’intervento diretto del Ministero (art. 32 D.lgs. 42/2004);
\r\n
- istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni culturali nonché dal Dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia) agli artt. 33, comma 3 (interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità) e 37, comma 2 (interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività).
\r\n
\r\n
In attuazione dell’art. 12, comma 1 ter del Decreto Legge 83/2014 si prevede espressamente che le Soprintendenze devono assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale pubblicando integralmente sul proprio sito internet, ove esistente, e in quello del Ministero tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati nell’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione previste dal Codice dei beni culturali, indicando altresì per ogni procedimento la data di inizio, lo stato di avanzamento, il termine di conclusione e l’esito dello stesso (art. 33 comma 2).
\r\n
\r\n
Si evidenzia che il numero e le sedi delle soprintendenze saranno identificate in concreto con un successivo decreto ministeriale.
\r\n
\r\n
Commissioni regionali per il patrimonio culturale
\r\n
Le Commissioni regionali per il patrimonio culturale sono organi collegiali a competenza intersettoriale, con il compito di coordinare e armonizzare l’attività di tutela e valorizzazione nel territorio regionale.
\r\n
In precedenza denominati Comitati regionali di coordinamento con funzioni meramente consultive, questi organi vengono potenziati con l’attribuzione di numerose funzioni di tutela attiva degli immobili vincolati ,di notevole rilevanza anche per il settore, quali:
\r\n
- verifica della sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 12 del Codice;
\r\n
- dichiarazione ,su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, dell’interesse culturale delle cose, mobili e immobili, a chiunque appartenenti, ai sensi dell’art. 13 del Codice;
\r\n
- imposizione, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del Codice;
\r\n
- autorizzazione, su proposta del Soprintendente degli atti di alienazione, di permuta, di costituzione di ipoteca e di pegno e di ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali ai sensi degli artt. 55, 56, 57 bis, e 58 del Codice;
\r\n
- richiesta alle Commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, di adozione della proposta di vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 138 del Codice (provvedimento regionale);
\r\n
- adozione, su proposta del Soprintendente e previo parere della Regione, del provvedimento statale di vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 141 del Codice;
\r\n
- adozione del provvedimento di integrazione dei contenuti del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 141 bis del Codice.
\r\n
\r\n
Le Commissioni svolgono, inoltre, le funzioni di Commissioni di garanzia per il patrimonio culturale introdotte dall’art. 12, comma 1 bis del Decreto legge 83/2014 e cioè, riesaminano i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Soprintendenze e dagli altri organi periferici del Ministero, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell’atto, trasmesso in via telematica da tali organi contestualmente alla sua adozione.
\r\n
Il riesame può avvenire d’ufficio o su richiesta delle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni, l’atto si intende confermato.
\r\n
In caso di conferenza di servizi, qualora il riesame da parte della Commissione confermi il dissenso espresso dagli organi periferici del Ministero in tale sede, la decisione può essere rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater, comma 2 della Legge 241/1990.
\r\n
In allegato il DPCM 171/2014
\r\n
\r\n