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Proroga dei termini

I termini di inizio e fine lavori previsti nei titoli abilitativi o negli atti legittimanti gli interventi edilizi sono diversi da Regione a Regione? Quali le condizioni per ottenere una proroga?
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A queste e altre domande risponde il dossier Ance “proroga dei termini di inizio e fine lavori” che fa il punto sulla normativa statale/regionale e la relativa giurisprudenza in merito alla durata dei titoli abilitativi  e alla relativa disciplina sulla proroga.
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Dal dossier emerge che alcune Regioni si sono dotate di una normativa più ampia rispetto a quella statale prevedendo o termini più lunghi per la durata o condizioni più favorevoli per l’ottenimento della proroga. In alcune Regioni, poi, è possibile richiedere la proroga anche per la DIA e la SCIA.
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Il tema assume particolare attualità dato che la cd. proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori prevista dal DL 69/2013, convertito in Legge 98/2013 (Decreto Del Fare vedi news Ance del 30 agosto 2013), ha ormai quasi esaurito la sua efficacia.
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Nel dossier sono stati riportati anche i riferimenti alla normativa statale e regionale di tale proroga. Si ricorda che anche nelle Regioni che si sono dotate di una propria normativa la proroga straordinaria, sancita dalla normativa statale, ha esaurito la sua efficacia fatta salva la Valle d’Aosta. Quest’ultima ha previsto l’applicazione della proroga anche per i permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2016.
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In allegato:
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Autotrasporto: rinnovo CQC scadute a settembre. Chiarimenti.

 

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Con la Circolare 19604 del 9 settembre 2016, il Ministero delle Infrastrutture e trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale direzione generale per la motorizzazione, ha reso noto che i conducenti che sono in attesa di ricevere la propria Carta di qualificazione, scaduta lo scorso 9 settembre e rinnovata a seguito della frequenza al corso di formazione periodica possono, nel frattempo, considerati i tempi di attesa che potrebbero essere non brevi, circolare anche solo con la ricevuta dell’istanza di rinnovo.
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Circolazione stradale: vale anche il certificato assicurativo digitale

In allegato nell'area riservara sezione circolari, la cirolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/5931/16/106/15, chiarisce che nessuna sanzione è prevista se, in sede di controllo, il conducente esibisce il certificato RC auto in formato digitale o una stampa non originale del digitale stesso.

Autotrasporto: modulo assenze non più obbligatorio

L'art. 9 del D. Lgs. 144/2008 (attuativo della Direttiva 2006/22/CE) che disciplinava l'utilizzo dell'apposito modulo prestampato al fine di documentare le assenze (non registrabili tramite cronotachigrafo) per malattia, ferie, congedi ecc. da parte dei conducenti di veicoli pesanti avvenute nei ventotto giorni precedenti deve ritenersi non più in vigore per effetto dell'art. 34 del Regolamento UE n. 165/2014.

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Dopo mesi di attesa finalmente è arrivato, dal ministero dell'Interno, un'importante chiarimento in tema di tachigrafo e tempi di guida e riposo: il venir meno dell'obbligatorietà di compilare, nelle ipotesi previste, il modulo assenze conducenti.

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Tale chiarimento, come segnalato e auspicato dall'Ance, era necessario a seguito delle modifiche normative entrate in vigore a marzo 2015 per effetto del Regolamento n. 165/2014 che ha abrogato il Regolamento n. 3821/1985 nonché apportato modifiche integrazioni al Regolamento n. 561/2006.

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Una delle modifiche di maggior rilievo e di interesse anche per il settore edile, è contenuta proprio nell'articolo 34 del Regolamento n. 165/2014 che ha riprodotto, quasi integralmente il contenuto dell'abrogato articolo 15 del Regolamento n. 3821/85. Particolare rilievo assume il periodo contenuto sotto il comma 3 dove si stabilisce che gli Stati membri non devono imporre ai conducenti l'obbligo di compilare appositi moduli al fine di attestare la loro attività quando si allontanano dal veicolo.

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L'Ance aveva accolto con favore questa disposizione consapevole dei numerosi disagi di ordine pratico che discendevano dall'adempimento dell'obbligo di compilare il modulo assenze specificando, tuttavia, che era necessario attendere un chiarimento applicativo da parte dei ministeri competenti al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste.

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Facendo seguito al Chiarimento n. 7 fornito di recente dalla Commissione UE sull'applicazione dell'articolo 34 del Regolamento n. 165, sollecitato, come sembra, da numerosi Stati membri, il Ministero dell'Interno ha comunicato ufficialmente, nella Circolare n. 300/A/5933/16/111/20/3 dell'1 settembre 2016 indirizzata a tutti gli organi di controllo stradale e per conoscenza al Ministero delle Infrastrutture e trasporti, la facoltatività per i conducenti e rispettive imprese datoriali di redigere, in un'ottica di collaborazione con gli organi di controllo, il modulo previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 144/2008 solo al fine di chiarire le eventuali assenze effettuate nell'arco dei 28 giorni precedenti.

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La redazione del modulo di controllo non è più obbligatoria con la conseguenza che l'autista che viene fermato e ne è sprovvisto non è più sanzionabile.

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Per maggiore chiarezza è bene, tuttavia, segnalare che, come ben evidenziato nel Chiarimento 7 della Commissione europea, la necessità di evitare inutili oneri per i conducenti deve però bilanciarsi con l'obbligo previsto dall'articolo 6 del Regolamento 561/2006 di registrare non solo la guida ma altresì "altri periodi di lavoro e disponibilità di ogni giorno dal suo ultimo periodo di risposo giornaliero o settimanale, e non solamente per i giorni in cui un conducente esegue le operazioni che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento". Le registrazioni devono, infatti, coprire tutti i periodi di attività (guida, disponibilità, guida out o scope, altre mansioni) e inattività (pause, riposi, ferie, assenza per malattia o altro ecc.). Quando non sia possibile (tecnicamente) registrare a posteriori tali dati i conducenti potranno utilizzare il modulo di attestazione al fine di colmare le lacune nelle registrazioni tachigrafiche.

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In Allegato:
· Circolare Min. Interno n. 300/A/5933/16/111/20/3 dell'1/9/2016
· Chiarimento della Commissione 7

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