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In allegato nell'area riservara sezione circolari, la cirolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/5931/16/106/15, chiarisce che nessuna sanzione è prevista se, in sede di controllo, il conducente esibisce il certificato RC auto in formato digitale o una stampa non originale del digitale stesso.
L'art. 9 del D. Lgs. 144/2008 (attuativo della Direttiva 2006/22/CE) che disciplinava l'utilizzo dell'apposito modulo prestampato al fine di documentare le assenze (non registrabili tramite cronotachigrafo) per malattia, ferie, congedi ecc. da parte dei conducenti di veicoli pesanti avvenute nei ventotto giorni precedenti deve ritenersi non più in vigore per effetto dell'art. 34 del Regolamento UE n. 165/2014.
\r\nDopo mesi di attesa finalmente è arrivato, dal ministero dell'Interno, un'importante chiarimento in tema di tachigrafo e tempi di guida e riposo: il venir meno dell'obbligatorietà di compilare, nelle ipotesi previste, il modulo assenze conducenti.
\r\nTale chiarimento, come segnalato e auspicato dall'Ance, era necessario a seguito delle modifiche normative entrate in vigore a marzo 2015 per effetto del Regolamento n. 165/2014 che ha abrogato il Regolamento n. 3821/1985 nonché apportato modifiche integrazioni al Regolamento n. 561/2006.
\r\nUna delle modifiche di maggior rilievo e di interesse anche per il settore edile, è contenuta proprio nell'articolo 34 del Regolamento n. 165/2014 che ha riprodotto, quasi integralmente il contenuto dell'abrogato articolo 15 del Regolamento n. 3821/85. Particolare rilievo assume il periodo contenuto sotto il comma 3 dove si stabilisce che gli Stati membri non devono imporre ai conducenti l'obbligo di compilare appositi moduli al fine di attestare la loro attività quando si allontanano dal veicolo.
\r\nL'Ance aveva accolto con favore questa disposizione consapevole dei numerosi disagi di ordine pratico che discendevano dall'adempimento dell'obbligo di compilare il modulo assenze specificando, tuttavia, che era necessario attendere un chiarimento applicativo da parte dei ministeri competenti al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste.
\r\nFacendo seguito al Chiarimento n. 7 fornito di recente dalla Commissione UE sull'applicazione dell'articolo 34 del Regolamento n. 165, sollecitato, come sembra, da numerosi Stati membri, il Ministero dell'Interno ha comunicato ufficialmente, nella Circolare n. 300/A/5933/16/111/20/3 dell'1 settembre 2016 indirizzata a tutti gli organi di controllo stradale e per conoscenza al Ministero delle Infrastrutture e trasporti, la facoltatività per i conducenti e rispettive imprese datoriali di redigere, in un'ottica di collaborazione con gli organi di controllo, il modulo previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 144/2008 solo al fine di chiarire le eventuali assenze effettuate nell'arco dei 28 giorni precedenti.
\r\nLa redazione del modulo di controllo non è più obbligatoria con la conseguenza che l'autista che viene fermato e ne è sprovvisto non è più sanzionabile.
\r\nPer maggiore chiarezza è bene, tuttavia, segnalare che, come ben evidenziato nel Chiarimento 7 della Commissione europea, la necessità di evitare inutili oneri per i conducenti deve però bilanciarsi con l'obbligo previsto dall'articolo 6 del Regolamento 561/2006 di registrare non solo la guida ma altresì "altri periodi di lavoro e disponibilità di ogni giorno dal suo ultimo periodo di risposo giornaliero o settimanale, e non solamente per i giorni in cui un conducente esegue le operazioni che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento". Le registrazioni devono, infatti, coprire tutti i periodi di attività (guida, disponibilità, guida out o scope, altre mansioni) e inattività (pause, riposi, ferie, assenza per malattia o altro ecc.). Quando non sia possibile (tecnicamente) registrare a posteriori tali dati i conducenti potranno utilizzare il modulo di attestazione al fine di colmare le lacune nelle registrazioni tachigrafiche.
\r\nIn Allegato:
· Circolare Min. Interno n. 300/A/5933/16/111/20/3 dell'1/9/2016
· Chiarimento della Commissione 7