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Riqualificazione sale cinematografiche: al via l’assegnazione dei contributi

Con la pubblicazione del DPCM 4 agosto 2017 (GU n. 239 del 12/10/2017) si aggiunge un altro tassello all’attuazione del “Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali” previsto all’art. 28 della Legge 220/2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” (vedi news Ance n. 26589 del 30-11-2016 Nuove misure per la riqualificazione delle sale cinematografiche).
 
Il DPCM 4 agosto 2017 contiene le indicazioni per l’assegnazione dei contributi previsti dal Piano straordinario, finalizzato ad incentivare la diffusione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, promuovendo interventi di:
  • riattivazione di sale chiuse o dismesse, con particolare riguardo a quelle presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per quelle dichiarate di interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004;
  • realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto dei locali necessari;
  • trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all’aumento dei numero degli schermi;
  • ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale in esercizio.
Le misure per realizzare il Piano sono due e cioè:
  • la costituzione di una apposita sezione nell’ambito del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema previsto dall’art. 13, comma 4 della Legge 220/2016, avente una dotazione complessiva di 120 milioni/€ per gli anni dal 2017 al 2021. Tali risorse sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto ovvero in conto interesse sui mutui o sulle locazioni finanziarie accese per realizzare gli interventi di riqualificazione/nuova costruzione ricompresi nel Piano straordinario. La disciplina e il riparto del Fondo, istituito a partire dal 2017 nello stato di previsione del ministero dei beni culturali, sono contenuti nel DPCM 20 maggio 2017 (vedi news Ance n. 29384 del 20-07-2017 Riqualificazione sale cinematografiche: al via il Fondo per gli investimenti); 
  • l’attribuzione alle Regioni e alle Province autonome del potere di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, dirette ad incentivare la ristrutturazione delle sale cinematografiche e dei centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione con incrementi volumetrici quale misura premiale (art. 28, comma 5). 
Il DPCM 4 agosto 2017 disciplina ora i soggetti beneficiari delle risorse stanziate nell’ambito del Fondo per lo sviluppo degli investimenti, i limiti massimi di intensità di aiuto, le condizioni per l’accesso al beneficio, le priorità nella concessione dei contributi e gli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d’uso e alla programmazione cinematografica.
 
In particolare si segnala che:
  • i soggetti beneficiari delle risorse sono le imprese di esercizio cinematografico italiane, che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo e che siano soggette a tassazione in Italia (art. 4);
  • le richieste di contributo sono presentate alla Direzione Generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno (art. 5);
  • le risorse sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono così ripartite: 50% dell’ammontare complessivo annuo per la riattivazione delle sale chiuse o dismesse; 25% per la realizzazione di sale nuove, 15% per la trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino e 10% per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico (art. 3).
Si segnala infine che:
  • la Direzione Generale Cinema del Mibact, entro 15 giorni dalla pubblicazione del DPCM, pubblicherà la modulistica prevista per la presentazione delle domande;
  • per gli investimenti che abbiano avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino alla data di pubblicazione del DPCM, le domande di contributo sono presentate alla DG Cinema entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
 

Riforma della legge fallimentare: cosa cambierà?

Lo scorso 11 ottobre il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” (DDL 2681/S) (vedi news del 13/10/17). Si tratta di una riforma importante che andrà a rivedere i contenuti della vecchia legge fallimentare del 1942 in un’ottica di maggiore attenzione al superamento dell’insolvenza per garantire la continuità aziendale. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge (ancora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) saranno predisposti i decreti delegati che dovranno attenersi ai principi e criteri contenuti nel provvedimento. Il contenuto delle principali novità che saranno alla base della riforma sono illustrate dall’Ance nel documento “Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza: le principali novità” . In allegato il Documento “Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza: le principali novità”.

1 allegato

All._ Riforma Crisi di impresa

Riforma delle crisi d’impresa: al via la legge delega di riforma

Approvata definitivamente la legge delega che modifica radicalmente la vecchia legge fallimentare del 1942.

 
Si tratta della “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”, ora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che segna un’importante passo in avanti in merito alle dinamiche relative alla gestione dello stato di crisi finalizzate, coerentemente a quanto più volte sottolineato dalla Commissione Europea, a salvaguardare e garantire la continuità aziendale.
 
La legge delega, a cui seguiranno entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore l’approvazione di  uno o più decreti legislativi che conterranno la riforma vera e propria, è incentrata a definire un quadro regolamentare in grado di affrontare anticipatamente l’emersione della crisi cercando di eliminare tutte le conseguenze che anche da un punto vista economico e sociale hanno in questi anni segnato le imprese in generale e colpito molto pesantemente,  in particolare, quelle del settore edile a causa della crisi congiunturale degli ultimi anni.
 
L’impatto economico della crisi sul settore delle costruzioni è stato, infatti, drammatico. Tra il 2008 ed il 2015, sono uscite dal settore delle costruzioni quasi 120.000 imprese (-18,8%). Il bilancio complessivo dei posti di lavoro persi nelle costruzioni dall’inizio della crisi continua ad aumentare: dal quarto trimestre 2008 al primo trimestre 2017 le costruzioni hanno perso circa 600.000 posti di lavoro; considerando l’indotto si arriva a circa 900.000 posti di lavoro.
 
Il nuovo impianto legislativo su cui si baserà la riforma è volto a superare questa situazione attraverso la previsione di strumenti normativi che da un lato prevengano lo stato di insolvenza al fine di garantire la salvaguardia dell’attività dell’impresa e dall’altro introducano regole più certe attraverso:
  • procedure di allerta e di composizione assistita della crisi al fine di affrontare lo stato di insolvenza in via preventiva;
  • prevalenza del concordato preventivo in continuità aziendale a scapito del concordato liquidatorio che ad oggi comportava il dissolvimento dell’impresa;
  • procedura unitaria per i gruppi d’imprese in stato di crisi o insolventi;
  • sostituzione del “fallimento” con la “liquidazione giudiziale”;
  • riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • nuove misure sull’esdebitazione e sulla disciplina della procedura da composizione delle crisi da sovraindebitamento;
  • revisione e riordino dei privilegi.
Nell’iter di approvazione del provvedimento al Parlamento sono state accolte alcune specifiche istanze dell’ANCE sia sotto il profilo normativo sia con l’approvazione di diversi ordini del giorno riguardanti anche la definizione del “fallimento onesto” ossia la necessità di pervenire alla codificazione  della differenza fra insolvenza dovuta alla crisi (ossia a condizioni oggettive e sfavorevoli di mercato) e quella prodottasi a seguito di negligenza da parte degli amministratori.
 
L’azione Ance continuerà su questo tema e su altri aspetti della legge delega nella fase di predisposizione dei successivi decreti delegati.
 
Il contenuto delle principali novità previste nel provvedimento saranno a breve  illustrate dall’Ance nel documento “Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza: le novità” .

Immobili da costruire: in futuro obbligo del “preliminare” dal notaio

Con l’approvazione definitiva del disegno di legge 2681/S  “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza” di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Governo è stato delegato ad adottare, entro i prossimi dodici mesi,  anche alcune norme che andranno a modificare la disciplina contrattuale in materia di tutela degli acquirenti di immobili da costruire.
Si tratta in particolare dell’art. 12 del Ddl, inserito come emendamento durante l’esame alla Camera e nei confronti del quale l’Ance aveva evidenziato alcuni profili di criticità.
 
COSA PREVEDE L’ARTICOLO 12
 
L’articolo 12 del Ddl stabilisce che il Governo dovrà adottare norme finalizzate a disciplinare:
  • l’obbligo di stipulare per atto pubblico o scrittura privata autenticata e quindi con l’assistenza del notaio il preliminare di compravendita (o atto equipollente) di un immobile da costruire;
  • la previsione della nullità relativa ( quindi fatta valere solo su istanza del promissario acquirente) per l’ipotesi di mancata consegna della polizza indennitaria decennale (analogamente a quanto previsto per il mancato rilascio della fideiussione).
La norma, che si presenta completamente avulsa rispetto all’intero articolato normativo, sembrerebbe rispondere alla finalità di individuare un rimedio giuridico verso la più volte denunciata disapplicazione, da parte dei costruttori, degli obblighi nascenti dal D.lgs. 122/2005 specie per quanto riguarda il rilascio delle fideiussioni a garanzia degli acconti. Pur non esistendo dati certi e affidabili sull’effettivo tasso di elusione della normativa l’Ance non è stata contraria ad individuare soluzioni normative che eliminassero gli ostacoli che rendono l’applicazione degli obblighi normativi spesso gravosi per le imprese di costruzioni. Tuttavia l’Ance ritiene che tale formulazione normativa dovrà trovare in sede di decreto legislativo una migliore e più chiara definizione che eviti ad esempio di dover anticipare la consegna della polizza postuma al momento del preliminare.
 
Considerato che, negli anni passati, sono state più volte presentate ipotesi emendative dai contenuti, che se fossero stati approvati si sarebbero tradotti immediatamente, senza necessità di ulteriore recepimento in sanzioni pecuniarie per le imprese inadempienti, la norma appena approvata va letta come un tentativo emendativo difficilmente arginabile, ma sul quale si avrà tempo di definirne meglio i contenuti.
 
LA NORMA NON HA EFFETTI IMMEDIATI.
 
Trattandosi di una norma di principio l’articolo 12 non avrà immediata attuazione per cui anche con la pubblicazione in GU e, quindi, con la sua entrata in vigore 15 giorni dopo, non cambierà nulla rispetto alla vigente disciplina. Occorrerà infatti attendere l’emanazione del decreto legislativo che recepirà quanto previsto dalla legge delega.
 
 

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