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Autorizzazione paesaggistica: il silenzio assenso si applica anche nel procedimento ordinario

L’art. 11, comma 9 del Dpr 31/2017 sul procedimento semplificato di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità prevede espressamente che, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro 20 giorni dalla richiesta della Regione o del Comune da essa delegato, si forma il silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17 bis Legge 241/1990, inserito dalla Legge 124/2015 (vedi News Ance Autorizzazione paesaggistica: al via la semplificazione Come si applica il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche?).
 
L’art. 146 del D.lgs. 42/2004 che disciplina invece il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in via ordinaria non prevede espressamente l’operatività del silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni ma, anche in considerazione di quanto stabilito dalla nota n. 11688 del 11/04/2017 dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei beni culturali (vedi News Ance Autorizzazione paesaggistica semplificata: i chiarimenti del Mibac sul regime transitorio), è possibile affermare che il silenzio assenso dell’art. 17 bis Legge 241/1990 trova applicazione anche nell’ambito del procedimento ordinario.  
 
Nella Nota - che contiene chiarimenti sul regime transitorio del Dpr 31/2017 - l’Ufficio Legislativo del Mibac alla lettera b1) afferma che, con riferimento agli effetti del decorso del termine entro il quale la Soprintendenza deve rilasciare il suo parere sul progetto e cioè 45 gg. in caso di procedimento ordinario e 20 gg. in quello semplificato, opera sempre il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 17 bis nella Legge 241/1990, inserito dall’art. 3 della legge 124/2015.
 
A tal fine viene richiamata la precedente Nota n. 27158 del 10/11/2015 (poi integrata dalla Nota n. 21892 del 20/07/2016) con cui l’Ufficio Legislativo aveva fornito chiarimenti interpretativi sull’applicazione del silenzio assenso fra p.a. nell’ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dei beni culturali. In questi ultimi documenti si precisa che:
  • la formazione del silenzio assenso in caso di mancato rilascio del parere del Soprintendente avviene decorso il termine specifico di 45 giorni previsto dall’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e non quello generale di 90 gg previsto dall’art. 17-bis per le amministrazioni che tutelano i beni culturali e paesaggistici;
  • il meccanismo del silenzio assenso è alternativo e incompatibile con la conferenza di servizi. Pertanto ogni volta che viene indetta una conferenza di servizi, trovano applicazione gli artt. 14 e ss Legge 241/1990 e non l’art. 17-bis;
  • la formazione del silenzio assenso in caso di inerzia della soprintendenza avviene solo in presenza di alcune condizioni e cioè legittimazione del soggetto a presentare la domanda, competenza della p.a. a riceverla e sussistenza della documentazione completa dalle norme di legge in materia;
  • una volta formatosi il silenzio assenso per decorso del termine di legge, quest’ultimo deve considerarsi perentorio e la sua scadenza fa pertanto venire meno il potere di dissenso postumo della Soprintendenza.
 
 
In allegato:

In partenza i nuovi modelli unici per l’edilizia

Nella Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 è stato siglato l’accordo tra Stato - Regioni ed enti locali sull’adozione dei nuovi modelli unici per l’edilizia.
L’Accordo è frutto del lavoro avviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Semplificazioni, che nei mesi scorsi aveva istituto uno specifico tavolo di lavoro con le Regioni e le associazioni di categoria.
L’ Ance ha partecipato attivamente ai lavori e ha contribuito alla predisposizione dei modelli unici.
A seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 126/2016 (cd. SCIA 1) e Dlgs 222/2016 (cd. SCIA 2) (vedi news n. 26978 del 13-01-2017) sono stati in particolare:
-           aggiornati i modelli unici della SCIA, della SCIA in alternativa al permesso di costruire (prima DIA) e della CILA che erano stati già approvati tra il  2014/2015.  (Vedi news n. 16571 del 16-06-2014news n. 18752 del 22-12-2014);
-           introdotti tre nuovi moduli relativi alla comunicazione di fine lavori,  alla comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, alla SCIA per l’agibilità.
Nell’accordo è previsto che le Regioni dovranno adeguare la loro modulistica con la possibilità, come previsto nei precedenti accordi, di integrare la stessa nelle sezioni indicate come variabili con le specifiche normative regionali. IComuni, a loro volta, si adegueranno sulla base delle eventuali integrazioni apportate dalla Regioni.
Nelle istruzioni operative che accompagnano la nuova modulistica è stato specificato che:
-          non è più necessario allegare autorizzazioni, segnalazioni o comunicazioni che sono preliminari all’avvio dell’attività in quanto sarà lo sportello unico ad acquisirle e a trasmetterle alle amministrazioni interessate;
-          non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990);
-          le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
Non sarà possibile chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l’accordo. La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
 
 

In Gazzetta il Decreto Scia 2

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2016, n. 277 (Suppl. ordinario n. 52) il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, 222 (cd. Decreto Scia 2).
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Molte le novità per il  settore edilizio:
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-          precisa individuazione delle attività soggette a comunicazione, SCIA, silenzio assenso con la specifica del relativo regime procedurale (contenute nella Tabella A allegato al decreto legislativo);
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-          modifiche al TU edilizia (SCIA per l’agibilità; eliminazione della CIL e ampliamento dell’attività edilizia libera; sostituzione della DIA in alternativa con la SCIA in alternativa al permesso);
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-          approvazione entro il 9 febbraio 2017 di un Glossario unico che contenga l’elenco delle principali opere con l’individuazione della corrispondente categoria di intervento.
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E’ di rilievo il ruolo delle Regioni e degli enti locali  che avranno tempo fino al 30 giugno 2017 per adeguarsi alle disposizioni contenute nel decreto legislativo.
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Nella nota Ance allegata “Decreto SCIA 2: le novità in edilizia e il nuovo regime dei titoli edilizi” tutti i dettagli delle novità introdotte dal Dlgs 222/2016.
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In allegato:
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Autotrasporto: la DPL può sanzionare il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo

Per la Cassazione, sesta sezione civile, l’accertamento delle violazioni al Codice della strada specie laddove quest’ultime abbiano riguardato norme volte alla tutela non solo della sicurezza della circolazione ma anche della tutela dei lavoratori può essere effettuato anche dall’Ispettorato del lavoro.
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I soggetti preposti al controllo delle infrazioni possono essere come afferma la Cassazione nella sentenza n. 20594 del 12 ottobre 2016 sia quelli indicati nel Codice della Strada sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro.
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Nello specifico caso a seguito del controllo dei dischi tachigrafici era emerso un mancato rispetto dei tempi di guida e riposo con la conseguenza di dover applicare le sanzioni previste dall’articolo 174 del Codice della strada.
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