L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di giugno 2016 è risultato pari a 99,9 (base 2015 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,00750000
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n6/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,75
\r\n75% di -0.00663551 [indice giugno su indice dicembre 2015 x 100 - 100] =
0,000000.
TOTALE = 0,750000
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 giugno 2016 ed il 14 luglio 2016.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
\r\n\r\n
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di maggio 2016 è risultato pari a 99,7 (base 2015 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,00625000
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n5/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,625
\r\n75% di -0,20682243 [indice maggio su indice dicembre 2015 x 100 - 100] =
0,000000.
TOTALE = 0,625000
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 maggio 2016 ed il 14 giugno 2016.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
\r\nCon l'allegata Circolare n. 121 del 5 luglio scorso, l'Inps ha fornito indicazioni operative in merito alla trasformazione in illecito amministrativo del reato relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, operata dal D.Lgs n. 8/2016 recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione", a norma dell'articolo 2, comma 2, della L. n. 67/2014 recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" (cfr. Comunicazione Ance del 25 gennaio 2016).
\r\nL'Istituto, nel ribadire quanto già contenuto nel testo in esame, ha precisato che, nel caso di un comportamento attivo da parte del datore di lavoro, la punizione sarà attenuata. Sarà prevista, infatti, la non punibilità con sanzione penale per le omissioni più gravi e la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia, qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
\r\nCon riferimento, poi, al regime intertemporale previsto all'art. 8 del decreto medesimo, è stato precisato che sarà possibile l'applicazione della sanzione amministrativa anche alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016 (data di entrata del vigore del decreto), sempreché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
\r\nPertanto, in caso di condotte poste in essere prima della suddetta data e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'autorità giudiziaria disporrà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la trasmissione, all'autorità amministrativa competente, degli atti penali trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato non sia stato già prescritto o estinto per altra causa.
\r\nSarà cura poi dell'autorità amministrativa notificare, entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi ai procedimenti penali, gli estremi della violazione ai diretti interessati, i quali, entro 60 giorni dalla notificazione degli stessi, saranno ammessi al pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento.
\r\nL'Istituto, facendo riferimento, poi, all'allegata Circolare n. 6/2016 del Ministero del Lavoro sul tema, ha chiarito che il Dicastero ha individuato, per ragioni di economia amministrativa, le sedi territoriali dell'Inps, quale autorità amministrativa destinataria degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria.
\r\nE' stato, inoltre, precisato che, ai fini della determinazione dell'importo di 10.000 euro annui (soglia al di sopra della quale la fattispecie passa da illecito amministrativo a illecito penale), va considerato, per il controllo del corretto adempimento degli obblighi contributivi, l'arco temporale che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno civile.
\r\nPertanto, il valore soglia dei 10.000 euro sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno, ricomprendendo tutte le omissioni accertate, anche se riferite alle diverse gestioni previdenziali nelle quali è stata rilevata l'omissione delle ritenute, indipendentemente dallo stato gestionale di ogni denuncia.
\r\nL'Istituto ha poi, però, richiamato il Ministero del Lavoro il quale, con l'allegata lettera circolare n. 9099/2016, ha specificato che i versamenti contributivi relativi al mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell'anno successivo e, pertanto, ai fini della determinazione dell'importo omesso nell'anno si dovrà tenere conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente) al 16 dicembre (relativi al mese di novembre).
\r\nQuindi, i controlli sul corretto adempimento degli obblighi contributivi riguarderanno i versamenti che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare nel corso dell'anno contributivo (16 gennaio – 16 dicembre).
\r\nPer quanto non espressamente indicato nella presente, si rinvia alle circolari allegate.
\r\n3 allegati
\r\nCircolare INPS n 121 del 05-07-2016
MLcirc62016Depenaliz
DLGS_n8_2016_dispo-materia-depenalizzazione
Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota dei giorni scorsi, ha fornito ulteriori chiarimenti circa il deposito dei contratti e delle dichiarazioni di conformità previsti dal DM 25 marzo 2016 (in tema di detassazione dei premi di produttività).
\r\nLa nota ribadisce che, ai fini dell'art. 5 del Decreto, il deposito dei contratti deve avvenire attraverso le modalità telematica messe a disposizione nella sezione "Servizi" del sito istituzionale del Ministero del Lavoro all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.
\r\nPer i contratti territoriali già depositati alla data del 25 marzo 2016 presso la competente Direzione territoriale del lavoro, viene ribadito che il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto territoriale applicato, ma dovrà semplicemente indicare, nel modulo della procedura telematica, i riferimenti dell'avvenuto deposito (data e DTL presso la quale è avvenuto il deposito), nonché evidenziare nella Sezione 2 che si tratta di "contratto territoriale".
\r\nDall'8 luglio scorso, inoltre, è possibile depositare i contratti rinviando ad un momento successivo la compilazione del modello di dichiarazione di conformità e, in ogni caso, nelle more dell'adozione di un modulo ad hoc, resta ferma la possibilità di depositare i contratti territoriali, a mezzo PEC, presso la Dtl territorialmente competente.
\r\nÈ comunque a disposizione una breve guida per la registrazione e per la compilazione del modulo (che si allega unitamente alla nota).
\r\nSono state previste, poi, altre funzionalità del sistema informatico per la ricerca dei contratti depositati e per la consultazione dei modelli di monitoraggio, direttamente on line. Per qualsiasi ulteriore dubbio, la nota rimanda all'indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
\r\nAlla luce, comunque, delle criticità che ancora permangono circa l'esatta applicazione dell'istituto della detassazione dei premi di produttività, nonché circa il deposito dei contratti medesimi, l'Ance è in attesa di un apposito incontro con la direzione competente del Ministero del Lavoro. Non appena possibile si forniranno i necessari aggiornamenti.
\r\n1 allegato
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