In relazione alle norme che hanno parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi del D.Lgs. n. 8/16, attuativo della L. n. 67/14, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 437/18, ha fornito i chiarimenti ai fini della corretta identificazione dell’arco temporale per il calcolo della soglia minima di omissione, pari a 10.000,00 euro, che consente di determinare l’applicazione delle sanzioni penali.
A tal riguardo, si ricorda che: per le ipotesi di omessi versamenti di importi superiori ad euro 10.000,00 annui è prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032; per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia, nei confronti del datore di lavoro è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.
La questione interpretativa afferente la corretta determinazione del suddetto importo, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata oggetto dell’allegata informazione provvisoria n. 1, N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, emanata dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione che hanno chiarito che: “nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso)”.
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Inps Messaggio 437 del 31-01-2018
Corte Suprema Cassazione_Informazione Provvisoria
Con la nota n. 290 del 12 gennaio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito un parere in merito alla compatibilità della formazione durante un contratto di apprendistato con il distacco ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003.
In proposito, l’Ispettorato del Lavoro non ravvisa ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, purché siano garantiti i requisiti di legge, in particolare:
• l’interesse del distaccante,
• l’espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore,
• la presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.
Per quanto attiene la figura del tutor, fermo restando che l’obbligo di formazione è a carico del datore di lavoro che ne garantisce la qualità e la quantità, la nota sottolinea quanto già espresso dal Ministero del lavoro con la circolare n. 40/2004, seppur con riferimento alle modalità di formazione “a distanza”, ossia che, qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può essere esteso all’attività di “tutoraggio”.
In tali casi, pertanto, rileva che tale figura sia in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.
I presupposti per l’invio del prospetto, si rammenta, sono quelli del mutamento della situazione occupazionale tale da incidere sull’obbligo di assunzione al 31 dicembre 2017 e l’avere una base di computo con 15 o più dipendenti.
Si ricorda infine che il pagamento del 25% dell’importo complessivamente dovuto come prima rata dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2018 e che entro la medesima data, attraverso il servizio telematico dell’Inail “Riduzione presunto”, dovrà essere comunicata l’eventuale riduzione delle retribuzioni, indicando l’importo che verrà corrisposto nel 2018.
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