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Lavoro e previdenza

Inps - Determinazione dell’importo per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali

In relazione alle norme che hanno parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi del D.Lgs. n. 8/16, attuativo della L. n. 67/14, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 437/18, ha fornito i chiarimenti ai fini della corretta identificazione dell’arco temporale per il calcolo della soglia minima di omissione, pari a 10.000,00 euro, che consente di determinare l’applicazione delle sanzioni penali.

A tal riguardo, si ricorda che: per le ipotesi di omessi versamenti di importi superiori ad euro 10.000,00 annui è prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032; per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia, nei confronti del datore di lavoro è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.

La questione interpretativa afferente la corretta determinazione del suddetto importo, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata oggetto dell’allegata informazione provvisoria n. 1, N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, emanata dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione che hanno chiarito che: “nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso)”.

2 allegati

Inps Messaggio 437 del 31-01-2018
Corte Suprema Cassazione_Informazione Provvisoria


 

Apprendistato e distacco – Chiarimenti dell’INL

Con la nota n. 290 del 12 gennaio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito un parere in merito alla compatibilità della formazione durante un contratto di apprendistato con il distacco ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003.

In proposito, l’Ispettorato del Lavoro non ravvisa ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, purché siano garantiti i requisiti di legge, in particolare:

• l’interesse del distaccante,
• l’espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore,
• la presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.

Per quanto attiene la figura del tutor, fermo restando che l’obbligo di formazione è a carico del datore di lavoro che ne garantisce la qualità e la quantità, la nota sottolinea quanto già espresso dal Ministero del lavoro con la circolare n. 40/2004, seppur con riferimento alle modalità di formazione “a distanza”, ossia che, qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può essere esteso all’attività di “tutoraggio”.

In tali casi, pertanto, rileva che tale figura sia in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.

Slittato il termine per l’invio del prospetto informativo disabili

E’ slittato al 28 febbraio prossimo il termine per la presentazione del prospetto informativo dei disabili previsto per il 31 gennaio scorso (vedi ns. news del 22 dicembre 2017).

Solo in data odierna, infatti, il sito del Ministero del Lavoro ha reso pubblica tale informazione.

Quindi i soggetti che, per qualsiasi ragione, non avessero ancora provveduto a tale adempimento mediante l’invio telematico del prospetto informativo, potranno farlo entro tale data.
 

I presupposti per l’invio del prospetto, si rammenta, sono quelli del mutamento della situazione occupazionale tale da incidere sull’obbligo di assunzione al 31 dicembre 2017 e l’avere una base di computo con 15 o più dipendenti. 

Inail - Autoliquidazione 2017/2018.

Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la nota Inail n. 1387/18, con la quale l’Istituto assistenziale ha reso note le istruzioni operative relative all'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi 2017/2018.
 
In particolare, l’Inail ha ricordato che, nelle more di approvazione delle nuove tariffe, il calcolo del premio anticipato per il 2018 dovrà, provvisoriamente, fare riferimento alle tariffe in vigore al 31 dicembre 2017.
 
L’autoliquidazione 2017/2018 presenta delle novità in relazione all’abrogazione, dal 2018 dell'aliquota addizionale per il fondo vittime dell’amianto. Conseguentemente, l’applicazione dell’aliquota addizionale, in misura pari all’1,29%, dovrà essere calcolata, limitatamente alla regolarizzazione 2017, sulle retribuzioni afferenti specifiche voci di tariffa indicate nella nota in parola ed a cui si fa esplicito rinvio.
 
Un’altra novità, connessa al miglioramento delle tecnologie informatiche, consentirà anche ai soggetti assicuranti, che hanno iniziato l’attività al termine del 2017, di poter effettuare l’autoliquidazione unificata del premio a febbraio 2018, sulla scorta delle basi di calcolo estratte a metà gennaio 2018.
 
Per quanto riguarda le scadenze, il versamento del premio in un‘unica soluzione o della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2018. Per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2017, tramite i servizi telematici “Alpi online” e “invio telematico Dichiarazioni Salari”, il termine di scadenza è il 28 febbraio 2018.
 
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2017/2018 da indicare nel modello F24 è il 902018.
 
In relazione alle riduzioni del premio assicurativo, si evidenziano, in particolare, l’agevolazione sui premi ordinari delle polizze dipendenti, ex L. n. 147/13, la cui misura da applicare al premio di regolazione 2017 è pari al 16,48% e quella da applicare al premio di rata 2018 è pari al 15,81%.
 
In virtù della pubblicazione del decreto direttoriale del 5 luglio 2017, resta confermata, inoltre, relativamente all’anno 2017, la riduzione del premio in favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%.
 
Tale riduzione, applicabile alla sola regolazione 2017, non potrà interessare i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
 
La richiesta dell’agevolazione è condizionata dall’inoltro, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, dell’apposito modello di autocertificazione (reperibile sul portale informatico dell’Istituto) riguardante l’assenza delle suddette condanne, nonché dall’indicazione nella dichiarazione delle retribuzioni nella sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” di sconto, il codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
 
Per la riduzione del premio si ricordano: l’incentivo relativo al sostegno della maternità e paternità, ovvero quello riconosciuto per la sostituzione di lavoratori in congedo; per l’ultima volta, la riduzione per le assunzioni di cui all’art. 8, c. 9 della L. n. 407/90 (assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2014 e per la durata massima di trentasei mesi); l’incentivo per le assunzioni di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi di cui all’art. 4 co. 8-11 della L. n. 92/12.
 
A seguito del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha fissato per l’anno 2017 nella misura dello 0,68% il tasso medio di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi, per le richieste di rateazione del premio dovranno essere utilizzati i seguenti coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2017/2018. 
 
Rata   Data scadenza                     Data pagamento                    Coefficiente interesse
 
 2         16.05.2018                            16.05.2018                                   0,00165808
 3         16.08.2018                            20.08.2018                                   0,00337205
 4         16.11.2018                            16.11.2018                                   0,00508603
 

Si ricorda infine che il pagamento del 25% dell’importo complessivamente dovuto come prima rata dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2018 e che entro la medesima data, attraverso il servizio telematico dell’Inail “Riduzione presunto”, dovrà essere comunicata l’eventuale riduzione delle retribuzioni, indicando l’importo che verrà corrisposto nel 2018. 

1 allegato

Autoliquidazione 2017-2018 Istruzioni e riduzioni

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