L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.
Si ricorda che a partire dal 1°gennaio 2018 sarà vigente l’obbligo di procedere all’assunzione di un soggetto disabile per le imprese, nonché per i partiti politici e per le organizzazioni sindacali che occupano da 15 a 35 dipendenti quale base di computo per il calcolo della quota di riserva, secondo la normativa sul collocamento obbligatorio.
Tale obbligo sorge in virtù dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 3 della L. n. 68/1999 il quale prevedeva che, per i suddetti soggetti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile sorgesse esclusivamente in caso di nuova assunzione.
A partire dal 1° gennaio 2018, pertanto, le aziende, i partiti politici e le organizzazioni sindacali, da 15 a 35 dipendenti, avranno 60 giorni di tempo per regolarizzarsi e assumere un soggetto disabile secondo le procedure previste (richiesta di avviamento agli uffici competenti della Provincia).
Si rammenta che, ai sensi dell’attuale normativa, sono state inasprite le sanzioni in caso di mancato adempimento agli obblighi prescritti, alle quali si aggiunge l’impossibilità, per le imprese, di ottenere la certificazione di ottemperanza per la partecipazione agli appalti pubblici (prevista già dall’art.17 DLgs 68/1999).
Con riferimento, invece, all’obbligo di invio del prospetto informativo per i datori di lavoro che abbiano subito una variazione della base occupazionale al 31 dicembre 2017, attualmente la scadenza dell’adempimento sembrerebbe sempre fissata al 31 gennaio 2018, salvo proroghe.
Si fa riserva, in ogni caso, di fornire ulteriori indicazioni a seguito degli eventuali ulteriori approfondimenti da parte degli istituti competenti.
Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 5/2017, ha fornito chiarimenti riguardo l’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale (art. 47, comma 4, d.lgs. n. 81/15).
Nel rammentare che tale tipologia di apprendistato rappresenta una fattispecie peculiare, mirata ad assicurare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, a prescindere dall’età anagrafica, il dicastero ha precisato che la formazione di base e trasversale, in ragione dei suoi contenuti, è da ritenersi ultronea per coloro che abbiano già acquisito le nozioni pertinenti nell’ambito di pregresse esperienze lavorative o siano in possesso di attestazione formale dell’acquisizione delle relative competenze in virtù di un precedente rapporto di apprendistato professionalizzante.