Con l’allegata nota n. 8376 del 25 settembre scorso (clicca qui per scaricarla), l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito un diverso orientamento rispetto a quanto comunicato con la nota n. 9099 del 3 maggio 2016, in merito all’individuazione del parametro annuo da cui consegue la rilevanza penale (per effetto del D.Lgs n. 8/2016) dell’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito in Legge n. 538/1983.
In particolare, il Ministero del Lavoro, con la precedente nota, aveva comunicato che il parametro di riferimento temporale per l’individuazione dell’importo complessivo dei versamenti omessi a titolo di ritenute, era l’anno civile, ossia il periodo 1° gennaio - 31 dicembre.
Il Dicastero aveva altresì specificato che, poiché i versamenti contributivi relativi al mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell’anno successivo, ai fini della determinazione dell’importo omesso nell’anno si dovesse tenere conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (riferiti al mese di dicembre dell’anno precedente) al 16 dicembre (relativi al mese di novembre) (Cfr. Comunicazione Ance del 28 luglio 2016).
Sul punto, invece, è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 39882/2017, ha chiarito che “la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo”.
Pertanto, l’INL, nel rivedere la propria interpretazione, ha chiarito, con la nota in oggetto, che l’eventuale omissione del versamento delle ritenute va verificata secondo il criterio della competenza contributiva, “facendo, pertanto, riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo relativo al mese di gennaio (16 febbraio) fino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo)”.
Con l’allegato messaggio n. 4067/17, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini per la presentazione delle domande di Cassa Integrazione guadagni ordinaria, nonché in relazione alle richieste dei periodi di proroga del trattamento integrativo.
Diversamente, in assenza di tale specifica indicazione, l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa sarà riconducibile al lunedì della prima settimana oggetto della domanda.
Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 2/2017, in risposta a un duplice quesito della Confcommercio, ha fornito chiarimenti riguardo all’eventuale violazione del diritto di precedenza previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 81/2015, nelle assunzioni a tempo indeterminato di un lavoratore a tempo determinato.
I due quesiti attengono le seguenti fattispecie:
- la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo di un contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore già in forza presso la stessa impresa;
- una nuova assunzione con contratto di apprendistato di un altro lavoratore.
Il Ministero precisa, in primo luogo, che il contratto di apprendistato, ai sensi del richiamato d.lgs. n. 81/15, è qualificato a tempo indeterminato fin dall’inizio e, pertanto, il consolidamento del rapporto al termine del periodo formativo non si configura come una nuova assunzione.
Non viene quindi a determinarsi la violazione del diritto di precedenza di un altro lavoratore a termine, in quanto rileva il momento dell’attivazione del contratto di apprendistato e non la successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto.
In secondo luogo, viene anche chiarito, come già evidenziato con l’interpello n. 8/2007 e la circolare ministeriale n. 5/2013, che tale diritto non è violato neppure qualora il lavoratore a tempo determinato risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato, stipulato successivamente.
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