Con l’allegata circolare n. 49 del 15 marzo scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcune precisazioni in merito al divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, di cui all’art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 81/20151.
In particolare, l’Istituto ha ribadito, come già indicato nelle Circolari nn. 18 e 20 del 2012, che, in caso di violazione della disposizione suddetta, il contratto intermittente si considera nullo e pertanto si convertirà in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Ciò anche in virtù del consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, nel considerare la mancata valutazione dei rischi come elemento di contrarietà ad una norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico”, ne dichiara la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. e la sua trasformazione nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato, pur in assenza di una norma “sanzionatoria” espressa.
L’Istituto ha, altresì, precisato che i trattamenti, retributivi e contributivi dovranno essere corrisposti in base al lavoro realmente effettuato, in termini sia quantitativi che qualitativi, sino al momento della conversione e, pertanto, secondo il principio della “effettività delle prestazioni”, il contratto potrà essere riconosciuto anche a tempo parziale.
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1 E' vietato il ricorso al lavoro intermittente: c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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Confindustria ha avviato, anche quest’anno, l’indagine sul lavoro mirata a raccogliere dati sulla dinamica dell’occupazione e sull’orario di lavoro, (da cui si possono calcolare, tra l'altro, i tassi di assenteismo), nonché sulla diffusione della contrattazione aziendale e sull’erogazione di premi variabili e di beni/servizi di welfare.
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