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Lavoro e previdenza

Lavoro intermittente senza valutazione dei rischi – INL, Circolare n.49/2018

Con l’allegata circolare n. 49 del 15 marzo scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcune precisazioni in merito al divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, di cui all’art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 81/20151.

In particolare, l’Istituto ha ribadito, come già indicato nelle Circolari nn. 18 e 20 del 2012, che, in caso di violazione della disposizione suddetta, il contratto intermittente si considera nullo e pertanto si convertirà in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

Ciò anche in virtù del consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, nel considerare la mancata valutazione dei rischi come elemento di contrarietà ad una norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico”, ne dichiara la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. e la sua trasformazione nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato, pur in assenza di una norma “sanzionatoria” espressa.


L’Istituto ha, altresì, precisato che i trattamenti, retributivi e contributivi dovranno essere corrisposti in base al lavoro realmente effettuato, in termini sia quantitativi che qualitativi, sino al momento della conversione e, pertanto, secondo il principio della “effettività delle prestazioni”, il contratto potrà essere riconosciuto anche a tempo parziale.
 

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1 E' vietato il ricorso al lavoro intermittente: c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

1 allegato

letCircINL 49_2018-precisazioni-intermittente

Guida per le imprese edili sul contratto a termine – Aggiornamento

Si trasmette in allegato la Guida Ance “Il contratto a tempo determinato nel settore delle costruzioni”, aggiornata, sulla base delle novità introdotte dal D.Lgs n. 81/2015, c.d. Jobs Act.
In particolare, la guida riporta, in sintesi:
  • le principali disposizioni contenute nel capo III (artt. da 19 a 29) del D.Lgs n. 81/2015 (c.d. Jobs Act);
  • le disposizioni contrattuali (art. 93 del CCNL delle imprese edili e affini);
  • i chiarimenti ottenuti, per le vie brevi, dal Ministero del Lavoro, in merito ad alcune criticità rilevate sul tema, nonché la risposta del Ministero del Lavoro al quesito avanzato dall’Ance per il computo dei contratti a tempo determinato nell’ipotesi di avvio di nuove attività, che si ritengono tutt’ora validi;
  • le risposte alle domande frequenti (FAQ) pervenute da alcune Associazioni territoriali, anche in materia di BLEN.it.

1 allegato

Vademecum sul contratto a tempo determinato

Indagine Confindustria sul lavoro 2017 - Questionario.

Confindustria ha avviato, anche quest’anno, l’indagine sul lavoro mirata a raccogliere dati sulla dinamica dell’occupazione e sull’orario di lavoro, (da cui si possono calcolare, tra l'altro, i tassi di assenteismo), nonché sulla diffusione della contrattazione aziendale e sull’erogazione di premi variabili e di beni/servizi di welfare. 

In allegato alla presente è possibile scaricare il questionario in formato Excel. Tutte le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente in forma aggregata per salvaguardare la privacy.
 
Una volta compilato, il file andrà inviato al nostro indirizzo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: #333333;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. entro il 5 maggio 2018.
 
Tutti i questionari pervenuti alla nostra Associazione saranno inviati all’Ance che provvederà ad inoltrarli a Confindustria.
 
 

Lavoro usurante e notturno, entro il 31 marzo l'obbligo di comunicazione

È fissata al 31 marzo p.v. la scadenza del termine per la comunicazione dello svolgimento di lavori usuranti relativi all’anno 2017.
 
La comunicazione deve essere effettuata dal datore di lavoro attraverso il modello LAV–US, pubblicato sul portale:
 
 
Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:
· Inizio lavoro a catena
· Lavoro usurante D.M. 1999
· Lavoro usurante notturno
· Lavoro usurante a catena
· Lavoro usurante autisti
 
Per effettuare le comunicazioni bisogna:
accreditarsi al sistema se non si è ancora registrati
 
Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, prevede l’inserimento del numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività in questione. In questo conteggio è necessario includere anche eventuali lavoratori in somministrazione (sono infatti le imprese utilizzatrici ad essere pienamente a conoscenza delle attività svolte dai lavoratori).
In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, etc. come indicato dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.
 
Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

Per ogni utile approfondimento Vi invitiamo a consultare il portale del Ministero. 

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