Con la nota n. 11093 del 6 dicembre 2022, l’Inail ha comunicato che dalla medesima data del 6 dicembre è disponibile nel sito dell’Istituto, nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”, il servizio online relativo alla “Comunicazione delle Basi di Calcolo” per l’autoliquidazione 2022/2023.
Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.
Si rinvia alla nota allegata per le istruzioni operative, anche con riferimento alle ditte cessate nel corso del 2022 che abbiano utilizzato la nuova funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”.
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di ottobre 2022 è risultato pari a 117,2 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,09018362
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
10/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,25
75% di 10,35781544 [indice ottobre 2022 su indice dicembre 2021×100-100] = 7,768362
TOTALE = 9,018362
Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 ottobre 2022 ed il 14 novembre 2022.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
Allegati
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di settembre 2022 è risultato pari a 113,5 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,06280367
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
09/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,125
75% di 6,87382298 [indice settembre 2022 su indice dicembre 2021×100-100] = 5,155367
TOTALE = 6,280367
Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 settembre 2022 ed il 14 ottobre 2022.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
Allegati
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di agosto 2022 è risultato pari a 113,2 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,05943503
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
08/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1
75% di 6,59133710 [indice agosto 2022 su indice dicembre 2021×100-100] = 4,943503
TOTALE = 5,943503
Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 agosto 2022 ed il 14 settembre 2022.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo
Allegati