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DPCM 171/2014: Nuova organizzazione del Ministero dei beni culturali

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A distanza di tre mesi dalla sua approvazione, è stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2014) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, contente il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previsto dal Decreto Legge 66/2014 in un’ottica di contenimento della spesa pubblica.
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 Il DPCM 171/2014, che entrerà in vigore il prossimo 10 dicembre, prende il posto del precedente regolamento contenuto nel DPR 233/2007 che viene conseguentemente abrogato.
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 Come affermato dallo stesso Ministero sul suo sito web, la riorganizzazione, è improntata, al di là delle esigenze di spending review, ai seguenti obiettivi:
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- piena integrazione tra cultura e turismo;
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- semplificazione dell’amministrazione periferica;
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- ammodernamento della struttura centrale.
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 Lo scopo dichiarato è quello di risolvere l’“ingorgo” burocratico venutosi a creare negli anni a causa della moltiplicazione delle linee di comando e dei frequenti conflitti tra Direzioni regionali e Soprintendenze e a tal fine viene ripensata l’amministrazione periferica, mantenendo il livello regionale quale ambito ottimale di riferimento.
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 Il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo riveste una notevole rilevanza poiché permette di individuare gli organi competenti ad esercitare i poteri di tutela e valorizzazione degli immobili soggetti a vincolo culturale o paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
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Di seguito le principali disposizioni di interesse del settore.
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Amministrazione centrale
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A livello centrale il Ministero si articola ora in 12 Direzioni generali (anziché 8 come in precedenza), fra le quali si evidenziano:
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-        Direzione generale “Archeologia”;
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-        Direzione generale “Belle arti e paesaggio”;
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-        Direzione generale “Arte e architettura contemporanee e periferie urbane”;
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-        Direzione generale “Turismo”.
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Direzione generale “Belle arti e paesaggio”
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La Direzione generale “Belle arti e paesaggio” (art. 15) svolge funzioni di tutela dei beni storico-artistici, dei beni architettonici e del paesaggio ed esercita poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo sulle Soprintendenze ora denominate “Belle arti e paesaggio”. Si segnala inoltre che la Direzione promuove ora “la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree periferiche compromesse o degradate, al fine della ridefinizione e ricostituzione di paesaggi…”.
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Direzione generale “Arte e architettura contemporanee e periferie urbane”
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La nuova Direzione “Arte e architettura contemporanee e periferie urbane” (art. 16) svolge le funzioni relative alla qualità architettonica ed urbanistica, alla promozione dell’arte e dell’architettura contemporanee e promuove anche la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane.
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In particolare, la Direzione:
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-        elabora proposte ai fini della partecipazione del Ministero al Comitato Interministeriale per le politiche Urbane (CIPU), istituito dall’art. 12 bis del Decreto Legge 83/2012;
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-        cura e coordina la concertazione con le Regioni e le autonomie locali ai fini della promozione e realizzazione di programmi e piani di rigenerazione urbana e di riqualificazione anche ambientale delle periferie urbane, anche nel quadro della programmazione nazionale e regionale dei fondi europei;
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-        promuove iniziative di riqualificazione e valorizzazione delle periferie urbane, anche tramite apposite convenzioni con enti territoriali, ecc.
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Si tratta evidentemente di tematiche fino ad oggi nella competenza del Ministero delle infrastrutture ed è auspicabile pertanto che non si vengano a creare sovrapposizioni, idonee a determinare conflitti fra tali enti che rallenterebbero eventuali iniziative di riqualificazione.
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Consiglio Superiore “Beni culturali e paesaggistici”
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Confermato il Consiglio Superiore “Beni culturali e paesaggistici” (art. 25), organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.
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Il Consiglio, in carica per tre anni, esprime pareri, tra l’altro, sui piani paesaggistici regionali elaborati congiuntamente con le Regioni (non obbligatori) e può avanzare proposte al Ministro su questioni di carattere generale di particolare rilievo relative alle materie di sua competenza.
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Amministrazione periferica
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L’art. 31 elenca gli organi periferici del Ministero e cioè:
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-        i Segretariati regionali;
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-        le Soprintendenze Archeologia;
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-        le Soprintendenze Belle arti e paesaggio;
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-        altri organi quali le Soprintendenze archivistiche, i poli museali regionali, ecc.
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Segretariati regionali
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I Segretariati regionali, che prendono il posto delle Direzioni regionali, assicurano il coordinamento dell’attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale e curano i rapporti del Ministero con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni  (art. 32).
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Per quanto di interesse del settore, il Segretario regionale svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
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-        convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale, in particolare ai fini del riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dalle Soprintendenze e dagli altri organi periferici del Ministero secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 bis del Decreto legge 83/2014 cd. “decreto cultura”, convertito dalla Legge 106/2014  Dl cultura: pubblicata la legge di conversione) (sul punto vedi sub Commissioni regionali per il patrimonio culturale);
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-        dispone il concorso del Ministero nelle spese effettuate dai proprietari di beni culturali per interventi di restauro, manutenzione e conservativi in senso lato degli immobili soggetti a vincolo culturale, sia obbligatori che volontari (contributo in conto capitale ai sensi degli artt. 34 e 35 del D.lgs. 42/2004), nonché eroga il contributo in conto interessi su mutui ed altre forme di finanziamento, previsto per gli interventi conservativi dall’art. 37 del D.lgs. 42/2004;
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-        stipula con i proprietari degli immobili soggetti a vincolo culturale che hanno beneficiato dei contributi del Ministero per la realizzazione degli interventi di conservazione, gli accordi per le modalità di accesso degli stessi al pubblico, come stabilito dall’art. 38 del D.lgs. 42/2004;
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-        stipula l’intesa con la Regione per la redazione congiunta del piano paesaggistico regionale, limitatamente alla parte relativa alla ricognizione e alla determinazione della disciplina d’uso degli immobili vincolati (art. 143 D.lgs. 42/2004);
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-        esprime il parere di competenza del Ministero, anche in sede di conferenza di servizi, su interventi in ambito regionale che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore;
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-        predispone, d’intesa con le Regioni, i programmi e i piani finalizzati all’attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte a disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane.
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Soprintendenze Archeologia e Belle arti e paesaggio
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Le Soprintendenze Archeologia (in precedenza denominate Soprintendenze per i beni archeologici) e le Soprintendenze Belle arti e Paesaggio (che accorpano le Soprintendenze per i Beni architettonici e paesaggistici con quelle per i beni storici, artistici ed etnoantropologici) assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale (art. 33). In particolare:
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-        autorizzano l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;
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-        dispongono l’occupazione temporanea di immobili per l’esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
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-        partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;
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-        istruiscono e propongono alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e 13 e le prescrizioni di tutela indiretta degli immobili vincolati ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 42/2004;
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-        istruiscono e propongono alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico (art. 138, comma 3 D.lgs. 42/2004) ovvero le integrazioni del loro contenuto (art. 141 bis D.lgs. 42/2004);
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-        impongono ai proprietari dei beni soggetti a vincolo culturale gli interventi necessari ad assicurarne la conservazione ovvero dispongono l’intervento diretto del Ministero (art. 32 D.lgs. 42/2004);
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-        istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni culturali nonché dal Dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia) agli artt. 33, comma 3 (interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità) e 37, comma 2 (interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività).
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In attuazione dell’art. 12, comma 1 ter del Decreto Legge 83/2014 si prevede espressamente che le Soprintendenze devono assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale pubblicando integralmente sul proprio sito internet, ove esistente, e in quello del Ministero tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati nell’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione previste dal Codice dei beni culturali, indicando altresì per ogni procedimento la data di inizio, lo stato di avanzamento, il termine di conclusione e l’esito dello stesso  (art. 33 comma 2).
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Si evidenzia che il numero e le sedi delle soprintendenze saranno identificate in concreto con un successivo decreto ministeriale.
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Commissioni regionali per il patrimonio culturale
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Le Commissioni regionali per il patrimonio culturale sono organi collegiali a competenza intersettoriale, con il compito di coordinare e armonizzare l’attività di tutela e valorizzazione nel territorio regionale.
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In precedenza denominati Comitati regionali di coordinamento con funzioni meramente consultive, questi organi vengono potenziati con l’attribuzione di numerose funzioni di tutela attiva degli immobili vincolati ,di notevole rilevanza anche per il settore, quali:
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-        verifica della sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 12 del Codice;
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-        dichiarazione ,su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, dell’interesse culturale delle cose, mobili e immobili, a chiunque appartenenti, ai sensi dell’art. 13 del Codice;
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-        imposizione, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del Codice;
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-        autorizzazione, su proposta del Soprintendente degli atti di alienazione, di permuta, di costituzione di ipoteca e di pegno e di ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali ai sensi degli artt. 55, 56, 57 bis, e 58 del Codice;
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-        richiesta alle Commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, di adozione della proposta di vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 138 del Codice (provvedimento regionale);
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-        adozione, su proposta del Soprintendente e previo parere della Regione, del provvedimento statale di vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 141 del Codice;
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-        adozione del provvedimento di integrazione dei contenuti del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 141 bis del Codice.
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Le Commissioni svolgono, inoltre, le funzioni di Commissioni di garanzia per il patrimonio culturale introdotte dall’art. 12, comma 1 bis del Decreto legge 83/2014 e cioè, riesaminano i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Soprintendenze e dagli altri organi periferici del Ministero, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell’atto, trasmesso in via telematica da tali organi contestualmente alla sua adozione.
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Il riesame può avvenire d’ufficio o su richiesta delle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni, l’atto si intende confermato.
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In caso di conferenza di servizi, qualora il riesame da parte della Commissione confermi il dissenso espresso dagli organi periferici del Ministero in tale sede, la decisione può essere rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater, comma 2 della Legge 241/1990. 
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 In allegato il DPCM 171/2014
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Vendite immobiliari:quando è obbligatorio l'APE

Secondo l’ultima riformulazione dell’art. 6 D. Lgs. 192/2005 (vigente dal 22 febbraio 2014) nelle vendite immobiliari e in tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso è obbligatorio inserire apposita clausola informativa e allegare copia dell’attestato di prestazione energetica. Escluse, per il Notariato, le vendite forzate

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Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura della circolare n. 66 pubblicata nell'area riservata ai Soci

Fondo di sostegno alla locazione: 50 milioni di euro alle Regioni

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Con il DM 4 settembre 2014 (GU n. 234 dell’8/10/2014) sono stati ripartiti tra le Regioni (secondo i criteri già fissati a suo tempo con DM 14 settembre 2005 prot. 1998/C2) gli ulteriori 50 milioni di euro, per l’anno 2014, assegnati al Fondo nazionale di sostegno alla locazione (art. 11 L. 431/1998) in virtù del comma 1, articolo 1, del Dl 47/2014.
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Altri 50 milioni di euro, sempre a valere per il 2014, erano stati già ripartiti con il DM 12 febbraio 2014 (GU n. 121 del 27/5/2014 ) La tabella di riparto delle risorse è allegata al DM. Le risorse, ovviamente, dovranno essere  a loro volta ripartite tra i Comuni.
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Le risorse possono essere utilizzate oltre che per l’erogazione di contributi per l’affitto in favore di inquilini in possesso di determinati requisiti, anche per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini.
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Si evidenzia che anche le imprese di costruzione potranno mettere a disposizione alloggi in locazione in convenzione con i Comuni.
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Permesso di costruire in deroga: ok all'ampliamento degli alberghi

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L’art. 14 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” stabilisce che “il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia” (comma 1).
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Il Consiglio di Stato (sez. V, 5 settembre 2014, n. 4518), prendendo spunto da una vicenda relativa ad un intervento di ampliamento di un albergo per il quale era stato rilasciato dal Comune il permesso di costruire in deroga, ha ribadito alcuni importanti principi in relazione all’applicazione di questo strumento e cioè:
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-        per “edificio di interesse pubblico” ai fini del rilascio del titolo edilizio in deroga deve intendersi ogni manufatto edilizio idoneo, per caratteristiche intrinseche o per destinazione funzionale, a soddisfare interessi di rilevanza pubblica, potendo in tale categoria ricomprendersi anche una struttura alberghiera ed il suo ampliamento;
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-        il permesso in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici è espressione di un potere di natura eccezionale e necessita quindi di un’adeguata e congrua motivazione;
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-        la deroga può riguardare sia le previsioni contenute nel piano urbanistico generale, sia quelle contenute nei piani attuativi.
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Si ricorda che, di recente, il Decreto Legge 133/2014 cd. “sblocca cantieri”, per agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente e favorire la riduzione del consumo di suolo, ha inserito all’art. 14 del Dpr 380/2001 il nuovo comma 1 bis in base al quale “Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico”.
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In allegato la sentenza del Consiglio di Stato n. 4518/2014
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Veicoli eccezionali:nuovi chiarimenti ministeriali

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Con la Direttiva n. 4214 del 10 settembre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Direzione generale per la sicurezza stradale) fornisce ulteriori chiarimenti rispetto alle Linee guida pubblicate lo scorso anno (Direttiva 1 luglio 2013 n. 3911) per la corretta applicazione della normativa sui veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
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Per quanto riguarda il settore delle costruzioni si richiama in particolare l’attenzione sul par. 1.2. che prende in considerazione la circolazione dei mezzi d’opera.
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Nello specifico viene chiarito che le motrici degli autotreni “mezzi d’opera” non possono trasportare macchine operatrici, in quanto non ricomprese tra i materiali di cui all’art. 54, c. 1, lett. n, del Codice della Strada, e all’art. 11, c. 2, della Legge n. 454/1997.
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Al contrario, le macchine operatrici possono essere trasportate, oltre che sui rimorchi, anche sulle motrici degli autotreni che non costituiscono complessi “mezzi d’opera”, purchè anch’esse siano dotate di carrozzerie idonee allo scopo; sia sulle motrici che sui rimorchi non potranno essere trasportate altre fattispecie diverse da eventuali accessori delle macchine operatrici da cantiere trasportate.
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In Allegato: Direttiva 4214-2014
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