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Immobili da costruire:l'acquirente non può rinunciare alle tutele previste

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Durante la conversione in legge, il  D.L. 8 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (meglio noto come “Decreto Casa”) è stato integrato con l’articolo 10-quater che apporta lievi modifiche al D.Lgs. 122/2005 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire).
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In realtà la proposta emendativa inizialmente formulata e poi accantonata volta all’introduzione di un meccanismo sanzionatorio avrebbe comportato una modifica con effetti piuttosto rilevanti.  Fortunatamente, anche grazie all’azione dell’Ance, l’emendamento non è stato approvato forse anche in considerazione del fatto che, come evidenziato da alcuni parlamentari in un ordine del giorno, sarebbe preferibile intervenire per modificare la normativa sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire “anche al fine di facilitare la concessione di fideiussioni stabilendo dei tassi calmierati”. Di talché si dovrebbero adottare le opportune iniziative per “attivare un tavolo di concertazione e di confronto con le categorie interessate allo scopo di giungere ad un provvedimento legislativo organico che, senza alterare le tutele per i cittadini, venga incontro anche ai costruttori attraverso norme certe che possano favorire le condizioni per la stipula delle fideiussioni”.
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L’articolo 10-quater ha introdotto il comma 1-bis all’articolo 5 del D.Lgs. 122/2005 nel testo che segue:
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5. Applicabilità della disciplina.
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1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.
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L’introduzione dell’art. 1-bis ha il pregio di aver messo nero su bianco un aspetto sul quale negli anni, autorevole dottrina, aveva avuto modo di dilungarsi ossia quello relativo alla possibilità di derogare, anche tramiti artifici contrattuali, agli obblighi imposti dal provvedimento.
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La stessa, forse, ambiguità delle norme aveva portato quindi la dottrina a discutere, ad esempio, sulla possibilità di rinunciare alla garanzia fideiussoria (in via preventiva da parte dell’acquirente) o all’azione di nullità sempre da parte dello stesso acquirente (la c.d. nullità relativa).
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In realtà, come specificato qui di seguito, non sembravano sussistere dubbi circa la vincolatività delle norme.
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L’articolo 2 co. 1 recita, infatti, che “…il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare  all'acquirente una fideiussione, …”
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A seguire ai sensi dell’articolo 4 co. 1 “Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente …”
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Da ultimo l’articolo 6 co. 1 prevede che “Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi dell'articolo 2 sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto devono contenere:…”
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Con tutta chiarezza già il dato testuale ricavabile dalle norma induceva a ritenere che si trattasse di norme di carattere precettivo e come tali imperative ed inderogabili. Anche se, come si può notare, la previsione della nullità è prevista solo per il mancato rilascio della fideiussione mentre per la polizza decennale postuma, non è prevista analoga sanzione e la mancata consegna della polizza all’atto di rogito, riproduce una ipotesi di inadempimento contrattuale con possibilità di richiedere il risarcimento danni.
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Com’è noto, nel nostro ordinamento perché un contratto, o anche una singola clausola, sia nullo, non occorre che la nullità sia espressamente prevista dalla legge; è sufficiente che una norma imperativa sia stata violata. La previsione del nuovo comma 1-bis in base concretizza di fatto un principio generale di diritto già riconosciuto dal codice civile (v. art. 1418) che considera nulle le clausole contrattuali contrarie a norme imperative. La modifica legislativa contenuta nell’articolo 10 quater deve intendersi come una ulteriore specificazione di tale principio di ordine pubblico.
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La nuova norma ha dunque il merito di fare maggiore chiarezza se non altro perché essa ha come ambito di riferimento tutte le forme di tutela previste dal D.Lgs. 122/2005.
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Le altre modifiche riguardano gli articoli 9 e 10 che sono stati emendati nel testo che segue:
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Art. 9 – Diritto di prelazione
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1. Qualora l’immobile sia stato consegnato all’acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per se’ o del proprio coniuge o per un proprio parente in primo grado, all’acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, e’ riconosciuto il diritto di prelazione nell’acquisto dell’immobile al prezzo definitivo raggiunto nell’incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell’articolo 584 del codice di procedura civile.
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Art. 10. – Esenzioni e limiti alla esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare
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1. Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l’acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o del proprio coniuge o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all’azione revocatoria prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
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Si tratta di semplici correttivi che estendono (giustamente) le specifiche tutele (in materia di diritto di prelazione nell’acquisto dell’immobile all’incanto nonché in tema di sottrazione all’azione revocatoria fallimentare dei contratti di trasferimento di immobili da costruire) anche quando sia stato il coniuge e non il titolare del contratto a stabilire nell’immobile l’abitazione principale o la residenza.
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Appalto, gravi difetti:anche il committente-venditore può essere responsabile

Con la sentenza n. 12675 la II sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato una tematica connessa all’ambito di applicazione dell’articolo 1669 del codice civile sulla responsabilità decennale dell’appaltatore per vizi e gravi difetti di costruzione.  
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Tra le questioni esaminate la Corte ha preliminarmente preso posizione in ordine all’ambito soggettivo di responsabilità ex art. 1669 c.c., stabilendo se le disposizioni relative alla responsabilità del venditore-costruttore si applichino allorquando tale veste sia ricoperta da una società cooperativa che abbia appaltato i lavori ad un'impresa.
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La Corte, ha affermato che “ai fini dell'applicazione del regime di responsabilità previsto dall'art. 1669 cod. civ. riveste la qualità di costruttore-venditore la cooperativa edilizia che ha assegnato ai soci prenotatari unità immobiliari di un complesso condominiale, realizzandosi in tal caso un trasferimento della proprietà a titolo oneroso nonostante l'equivalenza del corrispettivo al prezzo della costruzione e l'assenza di profitto della cooperativa". (cfr. con Cass. n. 16202/07).
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In più la Corte ha ritenuto che la responsabilità dell'appaltatore debba essere estesa al soggetto proprietario che sia ritenuto costruttore. Ciò si verificherebbe allorquando il committente, pur avendo appaltato a terzi l'esecuzione dell'opera, abbia conservato il potere di impartire direttive ovvero il potere di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, in modo che l'opera sia a lui riferibile.
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Accogliendo un orientamento giurisprudenziale (v. da Cass. II sez., 4622/02 e anche Cass. 8109/97)  la II sezione della Cassazione ha ribadito che: “la denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente e suoi aventi causa, può essere fatta anche dagli acquirenti dell'immobile, in base al principio che le disposizioni di cui all'art. 1669 cod. civ. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale”.
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Quindi “il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale, in quanto il venditore abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicchè anche in tali casi la costruzione dell'opera è a lui riferibile” (v. anche Cass. 567/05; 2238/12).
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Infatti va considerato che proprio questa attività di interferenza o di controllo, così come quella di progettazione, documentano in generale il coinvolgimento del venditore committente e la sua corresponsabilità, salvo che, in ipotesi limite, sia dimostrata la incolpevole estraneità. “Che la sottrazione alla corresponsabilità sia limitata a rari casi, si desume anche dalla considerazione che non può negarsi che il controllo esercitato dal committente tramite il direttore dei lavori sia tale da ricondurre, di regola, anche a omissioni di quest'ultimo (per mancati controlli, trascuratezze, etc.) il verificarsi di danni, rovina o malfunzionamenti derivati dall'esecuzione dell'opera affidata all'appaltatore”. Il committente in tutte queste ipotesi risponde quindi verso il terzo acquirente della rovina o dei gravi difetti che sono in qualche modo anche a lui riferibili.
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Modelli unici per l'edilizia:sancito l'Accordo

E’ stato sancito in Conferenza Unificata l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione della modulistica unificata per la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività e del Permesso di costruire

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 La circolare è pubblicata nell'area riservata

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Autotrasporto in GU il DM sulla qualificazione dei conducenti

Anticipato dalla sua circolare esplicativa diramata poco tempo fa è stato ora finalmente pubblicato il DM 20 settembre 2013 in tema di corsi di qualificazione dei conducenti

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La circolare è pubblicata nell'area riservata

Nuova Direttiva VIA: in vigore dal 15 maggio

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Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è entrata in vigore lo scorso 15 maggio la Direttiva 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale che apporta una serie di modifiche e integrazioni alla Direttiva 2011/92.
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La nuova direttiva, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
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Si evidenziano le principali novità:
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·        introduzione della definizione di “valutazione di impatto ambientale”: un processo comprendente 1) la preparazione del rapporto ambientale da parte del proponente; 2) lo svolgimento delle consultazioni; 3) l’esame istruttorio da parte dell’autorità competente; 4) la conclusione motivata; 5) la decisione finale;
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·        ricomprensione tra gli obiettivi di tutela perseguiti dalla VIA di aspetti legati alla biodiversità, al clima e alla salute umana;
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·        previsione, per gli  Stati membri, della facoltà di escludere la VIA per progetti o parti di essi aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile; gli Stati membri possono poi, ma solo in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto;
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·        possibilità di integrare la VIA nelle procedure già esistenti nei singoli Stati membri per l’ autorizzazione di progetti;
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·        previsione di una valutazione congiunta o coordinata nel caso di progetti per i quali, oltre all’obbligo di VIA, sussiste contemporaneamente, anche per effetto di altre direttive europee, l’obbligo di effettuare altre valutazioni ambientali; in tali ipotesi gli Stati membri dovrebbero designare un’unica autorità competente che provveda ad un’unica valutazione;
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·        estensione della portata delle informazioni da includere ai fini della VIA; tuttavia è chiarito che il committente deve tenere conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità alla legislazione comunitaria o nazionale;
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·        previsione della fase facoltativa di scoping mediante la quale il proponente può richiedere che l’autorità competente esprima un parere preventivo sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
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·        al fine di garantire che i rapporti ambientali siano completi e di qualità il proponente deve garantire che il rapporto di valutazione sia elaborato da esperti competenti mentre dal canto suo l’autorità amministrativa deve assicurare di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto ambientale;
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·        semplificazione della procedura attraverso l’espressa previsione della necessità di evitare duplicazioni sia nell’acquisizione dei dati (che possono essere già in possesso dell’autorità competente) sia durante il monitoraggio;
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·        previsione di tempi certi per la conclusione del procedimento (90 giorni salvo casi eccezionali di particolare complessità);
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·        rafforzamento del ruolo del pubblico interessato in tutte le fasi della procedura con previsione di tempi certi per la loro consultazione.
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Nel frattempo sembrerebbe che la Commissione europea abbia nuovamente sollecitato l’Italia ad adeguare la propria normativa sulla VIA. Le obiezioni della Commissione riguardano la definizione di "progetto" nella legislazione italiana, le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico alle valutazioni e l'ampiezza di determinate categorie di progetti.
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Una lettera di costituzione in mora era stata inviata nell'aprile 2009, seguita da una lettera di costituzione in mora complementare nel febbraio 2012. Se diverse osservazioni hanno trovato soluzione, resta irrisolta la maggior parte delle contestazioni della Commissione, "in quanto i testi preparatori presentati finora dall'Italia sono insufficienti a porre termine alla violazione o sono ancora nella fase di stesura". La Commissione avrebbe pertanto inviato un parere motivato invitando l’Italia ad attivarsi quanto prima.
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