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Mercato e impresa

Da oggi entrano in vigore i “delitti contro l’ambiente”

Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale (GU n. 122 del 28 maggio 2015), che introduce nuovi reati in campo ambientale.

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In sintesi, il provvedimento inserisce nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), che comprende, tra gli altri, i seguenti nuovi reati: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica.

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Tra le altre novità introdotte si evidenziano l'aggravante ambientale, applicabile a tutti i fatti già previsti come reato e il c.d. ravvedimento operoso, che comporta una diminuzione della pena per colui il quale si adoperi concretamente alla messa in sicurezza, bonifica e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi (vedi news ance del 20 maggio 2015).

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In allegato la legge 22 maggio 2015, n.68

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Rifiuti: dal 1° giugno la nuova classificazione

Lo scorso 18 dicembre 2014, la Commissione Juncker ha adottato due importanti novità, che diventano direttamente applicabili, per tutti gli Stati membri, a partire dal 1° giugno 2015.

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La prima riguarda il Regolamento UE n. 1357/2014 che sostituisce l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, definendo i nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti. La seconda invece è relativa alla Decisione 2014/995/CE che modifica la Decisione 2000/532/CE riguardante l'elenco europeo dei rifiuti (CER) ai sensi della direttiva 2008/98/CE oggi contenuta nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

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Si tratta di tematiche di estrema importanza in quanto, dalla corretta classificazione dei rifiuti, parte la corretta gestione degli stessi.

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Le nuove norme si sono rese necessarie a seguito della piena entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, comunemente detto "CLP" (Classification, Labelling, Packaging).

Dall’Albo gestori ambientali, chiarimenti sulla disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha diramato la Circolare 30 aprile 2015, n. 345 relativa alla "Disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo. Integrazione circolare n. 995 del 9 settembre 2013".

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Preliminarmente, si ricorda che ai fini dell'esercizio dell'autotrasporto merci, secondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio che per il trasporto in conto terzi, i seguenti titoli di disponibilità dei veicoli: proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e locazione finanziaria (leasing), nonché locazione e comodato senza conducente, purché siano rispettate alcune condizioni.

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La Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 5681 del 16 marzo 2015, emanata a seguito di alcune successive modifiche normative, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di autotrasporto per conto di terzi, ha prefigurato i casi in cuiè consentita la locazione e comodato (senza conducente), ed ha stabilito che non è consentita la cessione dei veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato. In base a ciò l'Albo gestori ambientali con la Circolare n. 345 del 30 aprile 2015, ha chiarito che lo stesso principio (divieto di sublocazione o subcomodato) deve essere applicato anche alla disponibilità di veicoli per il trasporto in contro proprio presi in locazione ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Codice della strada.

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Resta escluso dalla disciplina della locazione senza conducente, il leasing (locazione finanziaria). Pertanto, l'impresa che dispone del veicolo mediante tale titolo può, alle condizioni previste, locare senza conducente il veicolo stesso salvo espressa e diversa indicazione contenuta nel contratto di locazione finanziaria.

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È consentita inoltre la disponibilità, mediante comodato senza conducente,di veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t. Ai fini dell'iscrizione all'Albo le imprese allegheranno alla domanda copia del contratto di comodato senza conducente corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

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Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alle circolari di seguito allegate.

Sistri: chiarita la cancellazione dal sistema

Esattamente una settimana prima della scadenza del 30 aprile 2015, termine entro il quale tutti i soggetti obbligati devono versare il contributo annuale di iscrizione al Sistri, sono state pubblicate sul portale web http://www.sistri.it/ le indicazioni per la cancellazione delle imprese non obbligate al sistema di tracciabilità dei rifiuti.
In particolare, le modalità di cancellazione sono articolate in due fasi: la prima in cui avviene la "richiesta cancellazione" dal sistema, da effettuarsi in maniera autonoma dagli Utenti attraverso l'applicativo "Gestione Azienda" disponibile nell'area autenticata, la seconda in cui si "consegnano i dispositivi USB".
Si ricorda che, per effettuare la richiesta di cancellazione è necessario disporre di almeno un dispositivo USB di un delegato dell'azienda (il dispositivo associato ai veicoli non è abilitato a tali operazioni) e verificare che non siano presenti movimentazioni in corso e/o giacenze di rifiuti.
Le aziende che dispongono di veicoli dotati di Black Box devono recarsi preventivamente presso la sezione dell'Albo Gestori Ambientali di competenza per richiedere la cancellazione dei veicoli dal Sistri. La Sezione di competenza provvede ad emettere i voucher per la disinstallazione delle Black Box presso l'Officina Autorizzata prescelta dal richiedente e, contestualmente, a ritirare i dispositivi USB dei veicoli, come previsto dalla Circolare n. 250 del 28 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente - Albo Gestori Ambientali. L'Utente dovrà quindi recarsi presso l'Officina prescelta con il voucher per provvedere alla corretta disinstallazione dell'apparato Black Box e al ritiro dello stesso dal veicolo.
Solo successivamente all'effettiva disinstallazione delle Black Box in dotazione è possibile presentare la richiesta di cancellazione tramite l'applicativo presente in area autenticata "Gestione azienda".
Una volta ricevuta la conferma dell'avvenuta cancellazione inviata dal Sistri, è possibile, entro 10 giorni lavorativi, inviare i dispositivi USB delegato con raccomandata A/R a: SISTRI Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma allegando il MODULO RESTITUZIONE USB debitamente compilato.

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In allegato:

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MODULO RESTITUZIONE USB

Albo gestori ambientali e attività di bonifica

La Circolare 21 aprile 2015, prot. N.306/Albo/Pres, del Comitato nazionale gestori ambientali ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda l'iscrizione nelle categorie 9 (bonifica dei siti) e 10 (bonifica dei beni contenenti amianto), a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 120/2014. Nonostante il fatto che il nuovo D.M. (120/2014) abbia rideterminato, aumentandoli, gli importi dei lavori cantierabili sui quali sono basate le classe d'iscrizione nelle categorie 9 e 10, i requisiti previsti per l'iscrizione alle stesse categorie e le relative classi restano al momento immutati. È stato chiarito, quindi, che le imprese iscritte ai sensi del D.M. 406/1998 possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi previste dal nuovo D.M (120/2014).

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classi                                             D.M. 28-4-1998 n. 406                                D.M. 3-6-2014 n. 120
a)                                                     oltre lire quindici miliardi;                           oltre a euro 9.000.000,00;
b)                                                     fino a lire quindici miliardi;                         fino a euro 9.000.000,00;
c)                                                      fino a lire tre miliardi;                                  fino a euro 2.500.000,00;

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d)                                                      fino a lire ottocento milioni;                       fino a euro 1.000.000,00;

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e)                                                      fino a lire cento milioni.                              fino a euro 200.000,00.

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Per l'iscrizione in categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto), la Circolare ricorda che continua ad applicarsi il D.M. 5 febbraio 2004 che stabilisce le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie richieste alle imprese.

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3 allegati

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Circolare 21 aprile 2015 prot306

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DM 28 aprile 1998 n 406
DM 3 giugno 2014 n 120

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