E’ stato pubblicato il calendario delle scadenze del Bando ISI 2021, rivolto alle imprese che intendono realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.
Le imprese potranno inserire la domanda di finanziamento sul portale Inail, con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
Si rimanda all’allegato per maggiori informazioni.
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il D.L. n. 4/2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, in vigore dal 27 gennaio 2022.
L’art. 23 del predetto D.L. apporta alcune modifiche al d. lgs. n. 148/2015, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, già oggetto di un significativo intervento di riordino da parte della legge di bilancio 2022 (cfr. da Legge bilancio 2022 – Riordino normativa ammortizzatori sociali – Circ. Ministero Lavoro n. 1/2022).
Si rinvia alla nota allegata per l’illustrazione delle modifiche di interesse per le imprese del settore edile.
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Si comunica che l’Inail ha prorogato al 23 febbraio 2022 il termine di scadenza per l’effettuazione dell’upload della documentazione relativa al Bando ISI 2020.
È stata, inoltre, rinviata al 31 marzo 2022 la pubblicazione degli elenchi definitivi.
In allegato il calendario aggiornato dall’Istituto.
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Il decreto del ministero dell’interno del 1° settembre 2021 stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività.
Il decreto entrerà in vigore il 25 settembre 2022, un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In attuazione alla normativa prevista dall’art. 46, comma 3, lett. a), punto 3, del D.lgs. 81/08, il decreto in oggetto, insieme al decreto interministeriale del 2 settembre 2021 e a quello del 3 settembre, sostituirà le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, attualmente previste nel Decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.
Al fine di chiarire meglio alcuni aspetti del decreto 1 settembre, i VVF hanno emanato la Circolare del 6 ottobre 2021.
Si rimanda al testo allegato per un approfondimento sui contenuti del provvedimento.
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DM 1 sett 2021_Nota di approfondimento pdf
DM_1-09-_2021- Primi_chiarimenti pdf
Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, l’art. 2 del D.L. n. 146/2021 ha fissato in 150 giorni dalla notifica (in luogo dei 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima del decorso di tale termine, l’agente della riscossione non potrà procedere all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Con il messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021, l’INPS, dopo aver illustrato quanto sopra, segnala di aver richiesto un parere al MEF e al Ministero del Lavoro in merito all’ambito di applicazione della suddetta disposizione, con specifico riferimento all’attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all'Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.
I Ministeri interpellati, nel confermare la lettura della norma proposta dall’INPS, hanno considerato che la riscossione delle somme di cui al suddetto art. 30 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nell’esclusiva competenza dell’Istituto; pertanto, stante il tenore letterale dell’art. 2 del D.L. n. 146/2021, hanno ritenuto che lo stesso debba essere riferito alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'agente della riscossione.
Di conseguenza, per gli avvisi di addebito di cui al menzionato art. 30 del D.L. n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica per il relativo pagamento.
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INPS mess_4131 pdf