Sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 29 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il decreto, che entrerà in vigore il 28 ottobre 2022, si compone di cinque articoli e un allegato recante i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
Il decreto stabilisce, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del D. Lgs. n. 81/2008, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
Il provvedimento si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo D. Lgs. n. 81/2008.
Articolo 2 – Valutazione dei rischi di incendio
La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008.
La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del D. Lgs. n. 81/2008.
Articolo 3 – Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato. Tali criteri possono essere, altresì, quelli riportati del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei due summenzionati casi, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Articolo 4 – Disposizioni transitorie e finali
Per i luoghi di lavoro esistenti al 28 ottobre 2022, l'adeguamento viene attuato nei casi indicati nell'art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 81/08.
Tale articolo prevede che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Dal 28 ottobre 2022 è abrogato il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.
Si allega la circolare emanata dai VVF recante primi chiarimenti sul provvedimento in parola.
1 allegato
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il decreto, che stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del D. Lgs. n. 81/08, entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, ossia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l’abrogazione contestuale dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
Si rimanda al testo allegato per un approfondimento sui contenuti del provvedimento.
2 allegati
DM_Nota approfondimento pdf
DM_2_sett_2021_-_Primi_chiarimenti pdf
Nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato in data 11 novembre 2021 il decreto direttoriale 30 settembre 2021 dello stesso Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, avente a oggetto la determinazione della riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile prevista dall’art. 29 comma 2 del D.L. n. 244/95, convertito con modificazioni dalla legge n. 345/95, e s.m.i.
Per l’anno 2021 tale riduzione contributiva è stata confermata nella misura dell’11,50%.
Si ricorda che la suddetta agevolazione si applica sull’ammontare delle contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.
Si fa riserva di comunicare tempestivamente le indicazioni operative che l’INPS fornirà al riguardo.
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di settembre 2021 è risultato pari a 104,5 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,02737903.
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
9/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,125
75% di 2,150538 [indice settembre 2021 su indice dicembre 2020x100-100] = 1,612903
TOTALE = 2,737903
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 agosto 2021 ed il 14 settembre 2021.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021, ha adottato il ventottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.