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Bonus Facciate: Nuova Guida AdE

Bonus facciate fino a fine 2021: per le persone fisiche vale la data del bonifico a prescindere dalla fine dei lavori, mentre per le imprese vale la data di ultimazione dell’intervento, non rilevando il momento del pagamento delle spese.

Questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate che, dopo un anno e mezzo dalle prime indicazioni[1], aggiorna la propria Guida sul Bonus Facciate alla luce della proroga sino al 31 dicembre 2021 (legge 178/2021)[2] e dell’introduzione (per le spese sostenute nel biennio 2020-2021) della possibilità di fruire della detrazione anche sotto forma di cessione del corrispondente credito d’imposta o dello sconto in fattura (art.121 DL 34/2020, convertito nella legge 77/2020)[3].

In primo luogo, va ricordato che il Bonus Facciate è una detrazione d’imposta pari al 90% delle spese documentate e sostenute dal contribuente per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444.

Con la recente Guida, l’Amministrazione finanziaria, ripercorrendo le caratteristiche principali dell’agevolazione e mettendo a sistema le diverse risposte ad interpello fornite sul bonus, puntualizza alcuni aspetti tra i quali:

  • soggetti ammessi e spettanza del bonus: per i privati opera il “principio di cassa”, mentre per le imprese quello di “competenza”, per cui «le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2021, con pagamenti effettuati sia nel 2021 che nel 2022, possono beneficiare del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2021. Le imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino»;
  • “sconto in fattura” o cessione del credito: anche ai fini del Bonus Facciate, la possibilità di optare per tali utilizzi alternativi alla detrazione diretta riguarda tutti i potenziali beneficiari della stessa, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta. Resta ferma la necessità di trasmettere in via telematica la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020 (modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 12 ottobre 2020), entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

In merito a tali opzioni, viene inoltre chiarito che, se più soggetti sostengono spese per interventi realizzati sullo stesso immobile di cui sono possessori, ciascuno può decidere se usufruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri. Per esempio, nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici non è necessario che tutto il condominio scelga lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante: alcuni condòmini possono scegliere di beneficiare della detrazione e altri dello sconto in fattura o della cessione del credito;

  • cumulabilità con altre agevolazioni: nel caso in cui si effettuino interventi riconducibili a differenti fattispecie agevolabili (per esempio, si realizzino nell’ambito dell’isolamento termico dell’involucro dell’intero edificio sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al Bonus Facciate, sia interventi di isolamento della restante parte dell’involucro, ammessi all’Ecobonus), il contribuente potrà usufruire di entrambe le agevolazioni per le rispettive spese, a condizione che:
    • siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi,
    • siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
      Infine, viene nuovamente ribadito che il Bonus Facciate non è cumulabile con la detrazione spettante ai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico (prevista nell’articolo 15, co.1, lett.g, del TUIR-DPR 917/1986 – cfr. anche CM 2/E/2020);
  • nuova costruzione o demolizione e ricostruzione dell’edificio: il Bonus Facciate non spetta per gli interventi riguardanti la facciata effettuati durante la fase di costruzione del fabbricato, o realizzati mediante demolizione e ricostruzione anche se inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (art.3, co.1, lett.d, DPR 380/2001);
  • individuazione delle zone territoriali A e B: l’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti, non essendo sufficiente l’attestazione da parte dei professionisti abilitati (ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi Ordini professionali).

Sul tema viene poi specificato che, se l’immobile si trova in parte in “zona di completamento B3” e per la restante superficie in “zona attività terziarie”, il bonus spetta sull’intero immobile se il contribuente dispone di una certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza della “zona attività terziarie” alla “zona B”. In caso contrario, spetta limitatamente alla porzione delle spese riferibili alla parte dell’edificio insistente sulla “zona di completamento B3”;

  • interventi agevolati: il bonus spetta, a titolo esemplificativo, per gli interventi realizzati:
    • sulle facciate laterali di un edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico,
    • su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio, a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile anche parzialmente dalla strada pubblica,
    • sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è parzialmente visibile dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico,
    • sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base di un’apposita convenzione con l’Amministrazione comunale,
  • spese escluse: il bonus non spetta, tra gli altri , per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli o per la riverniciatura degli scuri e delle persiane, o per gli interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio;
  • interventi di efficienza energetica, influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (di cui all’art.1, co.220 della legge 160/2019):  devono soddisfare sia i requisiti di cui al Decreto MISE 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”), sia i valori limite della trasmittanza termica del:
    • DM 11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal Dm 26 gennaio 2010, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020,
    • DM 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E), per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

I suddetti DM 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”), 11 marzo 2008 e 6 agosto 2020 (“Requisiti Ecobonus”) non si applicano agli interventi effettuati su immobili di notevole interesse pubblico (Parte seconda e art.136, co.1, lett. b-c, Codice dei beni culturali e del paesaggio) soltanto nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del predetto Codice, il rispetto delle relative prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto sotto il profilo storico, artistico e paesaggistico.

In termini di adempimenti, sempre per gli interventi sulla facciata influenti dal punto di vista termico, viene specificato che i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:

stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato e da inviare all’ENEA  entro 90 giorni dalla fine dei lavori,

  • asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi,
  • copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori
  • copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8, co. 1, del D.Lgs. 192/2005, o il provvedimento regionale equivalente,
  • schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP)
  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

[1] Cfr. ANCE “Bonus Facciate: Prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate” - 

[2] Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2021 – Misure fiscali d’interesse” - ID n. 43194 del 20 gennaio 2021.

[3] Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” - ID n. 41108 del 24 luglio 2020.

1 allegato

Guida sul Bonus Facciate pdf

Superbonus – Demolizione e ricostruzione con ampliamento – R. n.513/E/2021

Nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio unifamiliare, dovuto all’adeguamento alla normativa antisismica, riconosciuto il Sismabonus al 110% anche sulla parte ampliata, ed escluso il Super Ecobonus sulla nuova porzione del fabbricato.

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.513/E del 27 luglio 2021, ad un’istanza d’interpello sull’applicabilità del Superbonus al 110%[1], sia nell’ipotesi di interventi antisismici che di efficienza energetica effettuati a seguito della demolizione di una unifamiliare, poi ricostruita con aumento di volumetria dal proprietario residente all’estero.

In particolare nel caso di specie, in fase di ricostruzione verranno realizzate due unità immobiliari indipendenti, e le agevolazioni fiscali (Ecobonus, Sismabonus, installazione dell’impianto fotovoltaico e di accumulo al 110%) verranno richieste unicamente su una delle due nuove abitazioni, sulla quale il Comune ha autorizzato un lieve aumento di volumetria, necessario per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ritorna sul tema[2] dell’applicabilità del Superbonus nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione, ribadendo che l'agevolazione spetta in presenza di interventi che rientrino nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001, ferma restando la competenza del Comune ai fini della qualificazione delle opere edilizie.

In sostanza, la qualificazione dell’intervento come “ristrutturazione edilizia” deve risultare dal titolo edilizio che autorizza i lavori.

Ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria richiama ancora una volta il parere ricevuto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici[3], nel quale è stato affermato che nell’ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, «a differenza del "Supersismabonusla detrazione fiscale legata al "Super ecobonus" non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam».

Alla luce di tale chiarimento, la Risposta n.513/E/2021 conferma che, nel caso di specie esaminato, il Sismabonus al 110% spetta per l’intero intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, mentre l’Ecobonus al 110% è riconosciuto solo per le spese riferite alla porzione preesistente dell’edificio[4].

A tal fine, sotto il profilo della corretta documentazione delle spese sostenute, agevolabili con l’Ecobonus al 110%, viene ribadito che l’interessato deve:

  • distinguere, sul piano della fatturazionele due tipologie di intervento (ristrutturazione ed ampliamento);

ovvero

  • ottenere un'apposita attestazione con l’indicazione «degli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento (ristrutturazione ed ampliamento), rilasciata dall'impresa di costruzione/ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi».

A parere dell’ANCE tale interpretazione continua a suscitare perplessità, tenuto conto della modifica alla nozione di “ristrutturazione edilizia” intervenuta ormai un anno fa, nella quale è stata ricompresa anche la demolizione e ricostruzione con incremento di volumetria (nei casi previsti dalla legislazione nazionale o dagli strumenti urbanistici comunali, anche per promuovere la rigenerazione urbana)[5].

Sempre in tema di Superbonus, poi, l’Agenzia delle Entrate ritorna sulle modalità applicative generali del beneficio, e conferma i limiti di spesa massimi (in presenza della detrazione al 110%) relativi ai diversi interventi eseguiti nella fattispecie esaminata[6].

Infine, viene confermato che il Superbonus spetta anche ai soggetti non residenti, purché titolari di redditi imponibili ad IRPEF (ad es. come redditi fondiari), ferma restando la possibilità di usufruire del beneficio nelle modalità alternative all’utilizzo diretto della detrazione, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura[7].

Tali ulteriori modalità sono ammesse anche nell’ipotesi in cui il beneficiario possieda esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata, ad imposta sostitutiva ovvero se l'imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

[1] Cfr. l’art.119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 ed ANCE “Il Superbonus al 110% - Aggiornamento della Guida operativa ANCE” - ID n.43096 del 15 gennaio 2021.

[2] Cfr. la Risposta n.175/E/2021, relativa alla demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria di un edificio in condominio – cfr. ANCE “Superbonus – Demolizione e ricostruzione con ampliamento – R. n.175/E/2021” - ID n.43994 del 18 marzo 2021.

[3] Nota del 2 febbraio 2021, R.U. 031615.

[4] Nel caso di specie, l’immobile demolito era dotato di un preesistente impianto di riscaldamento.

[5] Cfr. l’art.10 del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, che ha modificato l’art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001. Tra l’altro, l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, da ultimo, nella Risposta n.513/E/2021 contraddice quanto dalla stessa chiarito, sempre ai fini dell’Ecobonus potenziato, nelle precedenti Risposte n.11/E/2021 ed 88/E/2021, nelle quali, invece, tale beneficio era stato ammesso, in caso di intervento di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, purché, dal titolo amministrativo rilasciato dal Comune l’intervento risultasse come una “ristrutturazione edilizia”, di cui al modificato art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001.

[6] In particolare, i distinti limiti di spesa sono pari a: 96.000 euro per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (art. 16, co.1-bis e segg., del D.L. 63/2013, convertito nella legge 90/2013) -  30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (art. 119, co 1, lett. c, del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020 - cd. decreto Rilancio) - 54.545 euro per la sostituzione di finestre comprensive di infissi (art.1, co. 345, della legge 296/2006) - 48.000 euro per l'installazione di pannelli fotovoltaici (art.119, co.5, del medesimo decreto Rilancio) - 48.000 euro per l'installazione di sistemi di accumulo (art.119, co. 6, del citato decreto Rilancio). In relazione all’autonomo limite di spesa per tale ultima categoria di intervento, cfr. la R.M. 60/E/2020.

[7] Cfr. l’art.121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

1 allegato

Risposta n.513-E 27 luglio 2021 pdf

Conversione in legge del DL 73/2021 - cd. “Sostegni-bis” - Misure fiscali

Confermate la sospensione delle cartelle esattoriali sino al 30 giugno 2021, rafforzamento dell’ACE, l’estensione a 2 milioni di euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili, la detassazione per l’acquisto della prima casa a favore degli under 36, l’estensione del Bonus Alberghi anche alle spese sostenute nel 2022.

Tra le novità introdotte in fase di conversione in legge del D.L. “Sostegni-bis”, credito d’imposta fino a 100.000 euro per il recupero edilizio di immobili storico-artistici e proroga dei termini di versamento della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, in relazione alle rate da corrispondere nell’anno 2020 e 2021.

Lo prevede la Legge 23 luglio 2021, n.106, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicata sul S.O., n.25 alla Gazzetta Ufficiale, n.176 del 24 luglio 2021, ed in vigore dal 25 luglio 2021.

L’ANCE illustra le misure fiscali di interesse per il settore, comprensive delle disposizioni introdotte in fase di conversione in legge del D.L. “Sostegni-bis”, che complessivamente riguardano:

  • credito d’imposta per le locazioni commerciali (art.4);
  • esenzione dal versamento IMU in favore dei proprietari locatori (art.4-ter);
  • misure urgenti a sostegno del settore turistico e bonus alberghi (art.7);
  • proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (Art.9 e 1-sexies);
  • compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo – Sospensione (art.9);
  • obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi – Sospensione (art.9)
  • credito d’imposta Sisma centro Italia (art.9);
  • proroga versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA- art.9-ter);
  • proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni (art.14);
  • recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (art.18);
  • ACE innovativa 2021 (art.19);
  • modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi (art.20);
  • estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili (art.22);
  • credito d'imposta per sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione (art.32);
  • misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione (art.64);
  • credito di imposta per interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (art. 65-bis).

Al via il sito che in pochi click calcola il Superbonus

E’ operativo quantobonus110.ance.it   un nuovo strumento interattivo messo a punto dall’Associazione nazionale costruttori per aiutare cittadini e imprese nell’utilizzo del Superbonus 110%, valutando accessibilità e sostenibilità degli interventi.

Grazie a un quiz con poche e semplici domande e a una calcolatrice digitale i cittadini riceveranno, infatti,  informazioni utili a capire se e come possono accedere agli incentivi, a calcolare l’ordine di grandezza dei lavori da fare, ma anche indicazioni sull’uso del credito e tutto ciò che serve per orientarsi nel dialogo con l’impresa. QB110 potrà aiutare anche le aziende di costruzione e gli amministratori di condomino a effettuare veloci analisi di fattibilità dei lavori.

Si tratta dunque di uno strumento alla portata di tutti, facile da usare e che offre una panoramica completa sotto il profilo economico, fiscale e giuridico per orientarsi efficacemente nella scelta degli interventi da avviare.

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