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La nuova “Class Action”: cosa c’è da sapere

La riforma della class action: cos’è, a cosa serve e chi può farla. Una Guida ANCE illustra le novità della Legge 12 aprile 2019, n. 31 che ha riscritto il procedimento dell’azione di classe.

La disciplina, inizialmente introdotta dalla Legge Finanziaria 2008, aveva trovato la sua collocazione all’interno del Codice del Consumo nell’art. 140-bis.

Con la riforma:

  • è stato esteso l’ambito di applicazione dell’azione di classe eliminando ogni riferimento a consumatori e utenti e allargando l’esperibilità dell’azione a tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali omogenei"; 
  • sono stati ampliati gli strumenti di tutela, con la previsione, sempre nel codice di procedura civile, accanto all'azione di classe, di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori di condotte pregiudizievoli.

Allegato: “Class Action” la guida Ance

Dossier Class Action pdf

Novità ENEA su rendicontazione interventi trainati, coperture non coibentate e accesso al Portale

ENEA ha fornito importanti chiarimenti in merito alla fruizione del SuperBonus nel caso di interventi trainati non ancora completati e per i lavori di coibentazione delle coperture degli edifici.

Ha infatti chiarito che “le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori”, diversamente da quanto in precedenza richiesto, ovvero che gli interventi trainati dovessero essere stati già portati a termine per inserirli nei SAL.

Si ricorda che le condizioni necessarie affinché gli interventi trainati possano accedere alla detrazione fiscale del 110% sono che:

  • sia eseguito almeno uno degli interventi trainanti di SuperEcobonus indicati dal DL 34/2020
  • le spese per gli interventi trainati siano  sostenute all’interno del periodo di esecuzione dei lavori relativi agli interventi  trainanti.

Per quanto riguarda le spese relative alle  coperture non disperdenti, tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 vi è la possibilità di detrarre al 110% anche le spese sostenute per isolare le coperture di sottotetti non riscaldati, in deroga a quanto richiesto per gli interventi di Ecobonus che permettevano di intervenire sulle sole superfici disperdenti.

A tal proposito ENEA precisa che: le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”.

È bene ricordare che la modifica introdotta per le coperture non disperdenti non ha modificato la definizione di superficie disperdente per il calcolo del 25% della superficie minima su cui intervenire con l’isolamento, al fine di considerare l’intervento trainante. Per superficie disperdente si intende la superficie che delimita il volume climatizzato rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione (v. art. 2 del DM Requisiti Minimi del 26 Giugno 2015).

Inoltre Enea ha pubblicato due avvisi riguardanti l’aggiornamento delle procedure di accesso al Portale Enea per i tecnici asseveratori degli interventi del SuperBonus 110% nonché per l’inserimento delle pratiche relative agli incentivi di Ecobonus e Bonus Casa. È previsto che da settembre l’accesso ai Portali Enea avverrà tramite SPID, salvo un periodo di transizione fino al 1° ottobre, per chi fosse già registrato sul Portale Enea, durante il quale potrà intervenire sulle pratiche precedentemente inserite senza l’uso di SPID. Dal 1° ottobre, invece avverrà tutto tramite SPID ad eccezione delle aziende che continueranno ad utilizzare la procedura con user-name (indirizzo e-mail) e password.

Proroga del Codice della Crisi d’impresa al 2022 – D.L. 118/2021

E’ ufficiale la proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - D.Lgs. 14/2019 - dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. Rinviate al 31 dicembre 2023 anche le segnalazioni d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell’insolvenza. Introduzione, dal 15 novembre 2021, di un meccanismo semplificato di “composizione negoziata della crisi”.

Lo conferma il Decreto Legge 24 agosto 2021, n.118, in vigore dal 25 agosto 2021, recante “Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.202 del 24 agosto 2021[1].

Il Provvedimento è stato trasmesso in Parlamento per la relativa conversione in legge (atto Camera n.3270).

Vengono, così, accolte le istanze dell’ANCE che in questi mesi ha proseguito le proprie iniziative presso tutte le Sedi istituzionali, al fine di consentire un ulteriore rinvio della riforma della disciplina dell’insolvenza, necessaria anche a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

In particolare, oltre alla proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022 e delle procedure d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, al 31 dicembre 2023 (in sostanza dal 2024)[2], il D.L. 118/2021 prevede ulteriori disposizioni in materia di crisi d’impresa, come la “composizione negoziata della crisi”, la possibilità di effettuare un test di solvibilità online, evidenziate in un dossier illustrativo. Nella tabella seguente, invece, sono riepilogate le diverse tempistiche relative all’entrata in vigore delle misure adottate dal D.L. 118/2021.

misura

entrata in vigore

codice della crisi d’impresa

16 maggio 2022

procedure d’allerta ed indici di crisi

31 dicembre 2023

composizione negoziata

15 novembre 2021

accesso degli esperti all’elenco

decreto ministero giustizia

nomina degli esperti indipendenti

15 novembre 2021

indicazioni per il piano di risanamento e test di solvibilità on-line

decreto ministero giustizia

segnalazione dell’organo di controllo

15 novembre 2021

regime premiale

15 novembre 2021

modifiche alla legge fallimentare

25 agosto 2021

 

[1]Cfr. ANCE “Via libera alla proroga del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza al 2022” - ID n. 45858 del 5 agosto 2021. Si ricorda che la precedente scadenza ai fini dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa era stata fissata al 1° settembre 2021(cfr. l’art.5 del D.L. Liquidità – D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020).

[2] Cfr. l’art.389 del D.Lgs. 14/2019.

2 allegati

dossier illustrativo pdf
Decreto Legge 24 agosto 2021 n.118 pdf

Credito di imposta investimenti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Investimenti in beni strumentali nuovi: se al 15 novembre 2020 è stato effettuato l’ordine vincolante ed è stato versato l’acconto, il credito di imposta segue le regole fissate dalla legge di bilancio 2020. Se, invece, al 15 novembre 2020 le suddette condizioni non si sono verificate, valgono le regole della legge di bilancio 2021.

Con la Circolare 9/E del 23 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale disciplina applicare al credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi in caso di investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2021 e ha affrontato una serie di questioni legate alle modalità di applicazione del credito d’imposta alla luce delle novità della legge di bilancio 2021.

Si ricorda che la legge 178/2020 (bilancio 2021) ha modificato e rafforzato la disciplina[1] del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Le novità riguardano, in particolare, gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022[2].

Pertanto, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 viene a crearsi una parziale sovrapponibilità tra la nuova disciplina e quella fissata[3] della legge di bilancio 2020.

Su questo punto l’Agenzia precisa che la disciplina prevista dalla legge di bilancio 2020 si applica a quegli investimenti per cui al 15 novembre 2020 è stato effettuato l’ordine vincolante, è stato versato l’acconto del 20% (c.d. “prenotazione”), e sempre che gli investimenti vengano completati entro il 30 giugno 2021.

Diversamente, se al 15 novembre non si sono verificate le suddette condizioni si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2021.

Nella circolare vengono, poi, forniti ulteriori chiarimenti, ad esempio in tema di:

  • Utilizzo in un’unica quota - La fruizione del credito di imposta in un'unica quota è stata introdotta dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 aventi ad oggetto:
  • beni strumentali materiali “non 4.0”[4]
  • beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro[5].

Sul punto l’Agenzia precisa che la fruizione in una sola quota è facoltativa;

  • Contributi per l’acquisizione dei beni agevolati - Analogamente a quanto già precisato con la circolare n. 4/E del 2017 in tema di super e iper ammortamento, viene precisato che il costo del bene agevolabile è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi;
  • Cumulo – La legge di bilancio 2021 prevede la possibilità di cumulare il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Tale facoltà è concessa a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento e tenuto conto anche della non concorrenza del credito alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP.

Per verificare che il cumulo degli incentivi non superi il costo dell’investimento l’Agenzia precisa che occorre:

  • individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili alle diverse discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare;
  • calcolare il credito di imposta e sommarlo agli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti;
  • calcolare il “risparmio d’imposta” derivante dal fatto che il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.

Se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta, maggiorato del risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito per intero, altrimenti questo andrà ridotto proporzionalmente.

 

[1] Già la Legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) aveva “trasformato” i benefici “super ammortamento” ed “iper ammortamento” legati alla maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa, in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione. Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse” - ID N. 38132 dell’8 gennaio 2020.

[2] oppure al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

[3] Cfr. art. 1 commi 184 a 197.

[4] Inizialmente, anche per questi beni la Legge di Bilancio 2021 ammetteva la compensazione in unica quota solo a favore dei soggetti con volume di ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro. È stato poi il DL 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis convertito nella legge 106/2021) ad estendere tale possibilità, sempre sino al 31 dicembre 2021, anche agli altri.

[5] Restano fruibili in 3 quote i medesimi investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione del beneficio e il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”.

1 allegato

Circolare 9/E del 23 luglio 2020 pdf

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