La riforma della class action: cos’è, a cosa serve e chi può farla. Una Guida ANCE illustra le novità della Legge 12 aprile 2019, n. 31 che ha riscritto il procedimento dell’azione di classe.
La disciplina, inizialmente introdotta dalla Legge Finanziaria 2008, aveva trovato la sua collocazione all’interno del Codice del Consumo nell’art. 140-bis.
Con la riforma:
Allegato: “Class Action” la guida Ance
ENEA ha fornito importanti chiarimenti in merito alla fruizione del SuperBonus nel caso di interventi trainati non ancora completati e per i lavori di coibentazione delle coperture degli edifici.
Ha infatti chiarito che “le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori”, diversamente da quanto in precedenza richiesto, ovvero che gli interventi trainati dovessero essere stati già portati a termine per inserirli nei SAL.
Si ricorda che le condizioni necessarie affinché gli interventi trainati possano accedere alla detrazione fiscale del 110% sono che:
Per quanto riguarda le spese relative alle coperture non disperdenti, tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 vi è la possibilità di detrarre al 110% anche le spese sostenute per isolare le coperture di sottotetti non riscaldati, in deroga a quanto richiesto per gli interventi di Ecobonus che permettevano di intervenire sulle sole superfici disperdenti.
A tal proposito ENEA precisa che: “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”.
È bene ricordare che la modifica introdotta per le coperture non disperdenti non ha modificato la definizione di superficie disperdente per il calcolo del 25% della superficie minima su cui intervenire con l’isolamento, al fine di considerare l’intervento trainante. Per superficie disperdente si intende la superficie che delimita il volume climatizzato rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione (v. art. 2 del DM Requisiti Minimi del 26 Giugno 2015).
Inoltre Enea ha pubblicato due avvisi riguardanti l’aggiornamento delle procedure di accesso al Portale Enea per i tecnici asseveratori degli interventi del SuperBonus 110% nonché per l’inserimento delle pratiche relative agli incentivi di Ecobonus e Bonus Casa. È previsto che da settembre l’accesso ai Portali Enea avverrà tramite SPID, salvo un periodo di transizione fino al 1° ottobre, per chi fosse già registrato sul Portale Enea, durante il quale potrà intervenire sulle pratiche precedentemente inserite senza l’uso di SPID. Dal 1° ottobre, invece avverrà tutto tramite SPID ad eccezione delle aziende che continueranno ad utilizzare la procedura con user-name (indirizzo e-mail) e password.
E’ ufficiale la proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - D.Lgs. 14/2019 - dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. Rinviate al 31 dicembre 2023 anche le segnalazioni d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell’insolvenza. Introduzione, dal 15 novembre 2021, di un meccanismo semplificato di “composizione negoziata della crisi”.
Lo conferma il Decreto Legge 24 agosto 2021, n.118, in vigore dal 25 agosto 2021, recante “Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.202 del 24 agosto 2021[1].
Il Provvedimento è stato trasmesso in Parlamento per la relativa conversione in legge (atto Camera n.3270).
Vengono, così, accolte le istanze dell’ANCE che in questi mesi ha proseguito le proprie iniziative presso tutte le Sedi istituzionali, al fine di consentire un ulteriore rinvio della riforma della disciplina dell’insolvenza, necessaria anche a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto.
In particolare, oltre alla proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022 e delle procedure d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, al 31 dicembre 2023 (in sostanza dal 2024)[2], il D.L. 118/2021 prevede ulteriori disposizioni in materia di crisi d’impresa, come la “composizione negoziata della crisi”, la possibilità di effettuare un test di solvibilità online, evidenziate in un dossier illustrativo. Nella tabella seguente, invece, sono riepilogate le diverse tempistiche relative all’entrata in vigore delle misure adottate dal D.L. 118/2021.
misura |
entrata in vigore |
codice della crisi d’impresa |
16 maggio 2022 |
procedure d’allerta ed indici di crisi |
31 dicembre 2023 |
composizione negoziata |
15 novembre 2021 |
accesso degli esperti all’elenco |
decreto ministero giustizia |
nomina degli esperti indipendenti |
15 novembre 2021 |
indicazioni per il piano di risanamento e test di solvibilità on-line |
decreto ministero giustizia |
segnalazione dell’organo di controllo |
15 novembre 2021 |
regime premiale |
15 novembre 2021 |
modifiche alla legge fallimentare |
25 agosto 2021 |
[1]Cfr. ANCE “Via libera alla proroga del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza al 2022” - ID n. 45858 del 5 agosto 2021. Si ricorda che la precedente scadenza ai fini dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa era stata fissata al 1° settembre 2021(cfr. l’art.5 del D.L. Liquidità – D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020).
[2] Cfr. l’art.389 del D.Lgs. 14/2019.
2 allegati
dossier illustrativo pdf
Decreto Legge 24 agosto 2021 n.118 pdf
Investimenti in beni strumentali nuovi: se al 15 novembre 2020 è stato effettuato l’ordine vincolante ed è stato versato l’acconto, il credito di imposta segue le regole fissate dalla legge di bilancio 2020. Se, invece, al 15 novembre 2020 le suddette condizioni non si sono verificate, valgono le regole della legge di bilancio 2021.
Con la Circolare 9/E del 23 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale disciplina applicare al credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi in caso di investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2021 e ha affrontato una serie di questioni legate alle modalità di applicazione del credito d’imposta alla luce delle novità della legge di bilancio 2021.
Si ricorda che la legge 178/2020 (bilancio 2021) ha modificato e rafforzato la disciplina[1] del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Le novità riguardano, in particolare, gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022[2].
Pertanto, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 viene a crearsi una parziale sovrapponibilità tra la nuova disciplina e quella fissata[3] della legge di bilancio 2020.
Su questo punto l’Agenzia precisa che la disciplina prevista dalla legge di bilancio 2020 si applica a quegli investimenti per cui al 15 novembre 2020 è stato effettuato l’ordine vincolante, è stato versato l’acconto del 20% (c.d. “prenotazione”), e sempre che gli investimenti vengano completati entro il 30 giugno 2021.
Diversamente, se al 15 novembre non si sono verificate le suddette condizioni si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2021.
Nella circolare vengono, poi, forniti ulteriori chiarimenti, ad esempio in tema di:
Sul punto l’Agenzia precisa che la fruizione in una sola quota è facoltativa;
Per verificare che il cumulo degli incentivi non superi il costo dell’investimento l’Agenzia precisa che occorre:
Se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta, maggiorato del risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito per intero, altrimenti questo andrà ridotto proporzionalmente.
[1] Già la Legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) aveva “trasformato” i benefici “super ammortamento” ed “iper ammortamento” legati alla maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa, in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione. Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse” - ID N. 38132 dell’8 gennaio 2020.
[2] oppure al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
[3] Cfr. art. 1 commi 184 a 197.
[4] Inizialmente, anche per questi beni la Legge di Bilancio 2021 ammetteva la compensazione in unica quota solo a favore dei soggetti con volume di ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro. È stato poi il DL 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis convertito nella legge 106/2021) ad estendere tale possibilità, sempre sino al 31 dicembre 2021, anche agli altri.
[5] Restano fruibili in 3 quote i medesimi investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione del beneficio e il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”.
1 allegato