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Bonus facciate: tutti i dubbi sui lavori in corso

In uno scenario ancora di forte incertezza circa il futuro imminente delle agevolazioni fiscali diverse dai Superbonus 110%, oggetto già di modifica da parte del recente Decreto Anti-frode (DL 157/2021) e di sicura rimodulazione in seno alla prossima legge di Bilancio per il 2022, da più parti sono stati sollevati numerosi dubbi interpretativi in ordine al corretto comportamento da adottare per quel che concerne le modalità operative e contabili del cd. Bonus facciate (art.1, co. 219-223, della legge 160/2019).

In particolare, le questioni più ricorrenti attengono alla possibilità di vedersi riconosciuto il beneficio per quegli interventi avviati nel corso del 2021 ma non conclusi entro il 31 dicembre dello stesso anno, per i quali il relativo corrispettivo è stato fatturato e liquidato integralmente.

Allo stesso modo, emergono perplessità circa la corretta contabilizzazione dei suddetti interventi nel bilancio dell’impresa esecutrice, nonché sul conseguente trattamento fiscale della fattispecie, sia sotto il profilo delle imposte dirette che dell’IVA, tenuto conto che ad oggi ancora si rimane in attesa di un orientamento specifico da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Sui predetti temi, l’ANCE propone quindi una ricostruzione della fattispecie, offrendo un Approfondimento operativo, che si propone di indirizzare le imprese del settore sul corretto comportamento da adottare sotto il profilo contabile e fiscale.

Allegato

Approfondimento_operativo401

Riduzione contributiva dell'11.50% per l'anno 2021 - Indicazioni INPS

Con la circolare n. 181 del 7 dicembre 2021, l’INPS fornisce indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili per il corrente anno 2021 (cfr. Riduzione contributiva dell’11,50% per l’anno 2021 – Pubblicazione del decreto direttoriale 30/09/21).

Per l’illustrazione della circolare si rinvia alla nota allegata.

1 allegato
nota_di_approfondimento_ANCE pdf

Bonus edilizi e decreto antifrode: tutte le regole delle Entrate

Definiti criteri, modalità e termini per i controlli antifrode dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle comunicazioni di opzione ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura collegate alla fruizione del Superbonus e degli altri bonus edilizi cedibili.

Questo il contenuto del Provvedimento 1° dicembre 2021 n.340450 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in attuazione delle nuove disposizioni contenute nell’art.122-bis del D.L. 34/2020, di recente introdotto dal D.L. 157/2021 – cd. D.L.- antifrodi, secondo il quale, per le comunicazioni che presentano specifici “profili di rischio”, opera un meccanismo di sospensione preventiva.

In particolare, la sospensione della comunicazione di opzione avviene sulla base dei seguenti criteri:

  • coerenza e regolarità dei dati indicati rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Al riguardo, il Provvedimento conferma che entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di opzione, l’Agenzia delle Entrate rende noto se la stessa è sospesa, con ricevuta telematica al soggetto che l’ha trasmessa.

La sospensione, stabilita per un periodo non superiore a trenta giorni, riguarda l’intero contenuto della comunicazione e, se terminate le verifiche vengono confermati i profili di rischio, l’Agenzia delle Entrate comunica, con motivazione, l’annullamento dell’opzione.

In questo caso, la comunicazione si considera non effettuata.

Diversamente, se i profili di rischio non vengono confermati, ovvero se decorrono i trenta giorni, l’opzione produce i suoi effetti.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che per le cessioni dei crediti successive alla prima, il cessionario può accettare il credito trascorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione della cessione.

Il Provvedimento, che si aggiunge alla recente Circolare 16/E/2021, , completa, così, la disciplina in materia di controlli antifrode in materia di cessione del credito/sconto in fattura.

Allegato
Provvedimento_1_dicembre_2021_n340450021221184750 

Misure anti-frode: aggiornato il software per l’invio delle comunicazioni all’Ade

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le procedure telematiche per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per la cessione o lo sconto relative alle detrazioni per lavori edilizi cd. “ordinarie”, diverse dal Superbonus, esercitate entro l’11 novembre 2021 in linea con quanto annunciato nelle FAQ pubblicate sul proprio sito internet lo scorso 22 novembre[1].

In questa occasione, infatti, è stato chiarito che sono esclusi dai nuovi obblighi “anti frode” (visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi) introdotti a partire dal 12 novembre 2021 dal DL 157/2021, i beneficiari dei bonus “ordinari” (bonus facciate, ristrutturazioni, Eco e Sisma bonus) che, prima di questa data, abbiano ricevuto e pagato le fatture, stipulato gli accordi per la cessione del credito o per lo sconto (con l’annotazione in fattura), senza aver trasmesso la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, tali soggetti potranno procedere all’invio delle relative comunicazioni utilizzando le nuove procedure, senza obbligo di apporre il visto di conformità (e di ottenere l’attestazione sulla congruità dei costi sostenuti).


[1] Cfr. Ance “Bonus edilizi ordinari: cessione/sconto in fattura e Nuove FAQ dell’Agenzia Entrate” - ID N.47071 del 22 novembre 2021.

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