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Locazioni passive:riconfermato il blocco dell'aggiornamento ISTAT per il 2022

Anche per il 2022 il Governo ha nuovamente confermato una misura nata per essere temporanea. L’articolo 3 comma 3 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”) ha, infatti, prorogato la sospensione dell’aggiornamento Istat per i canoni di locazione passiva (modificando per l’ennesimo anno consecutivo le scadenze di cui all’articolo 3, comma 1, D.L. 95/2012). 

Per restare in tema di locazioni passive si segnala che anche la Legge di Bilancio n. 234/2021 ha espressamente affermato all’articolo 1 comma 572 lettera g) la necessità, per i Comuni destinatari del contributo statale di cui al comma 567, di procedere, tra le varie necessità, alla razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive.

Nessuna esclusione facoltativa dagli appalti per violazioni under 35.000 euro

Approda in Gazzetta Ufficiale la Legge europea 2019-2020 che, grazie all’azione dell’Ance, riscrive la norma sull’esclusione dalle gare pubbliche per irregolarità fiscali non definitivamente accertate.

In particolare, l’art.10, co.1, lett.c) n.2 della legge 23 dicembre 2021, n.238 (in G.U. -Serie Generale n.12 del 17 gennaio 2022), riscrivendo il co.4 dell’art.80 del D.Lvo. 50/2016, sterilizza l’efficacia della nuova causa di esclusione facoltativa dalle gare d’appalto, rinviando ad un Provvedimento attuativo la definizione delle modalità attuative e della soglia minima d’operatività della nuova regola che comunque non potrà essere al di sotto dei 35.000 euro.

Sul tema, si ricorda che l’art.8 del DL 76/2020 cd. “Decreto Semplificazioni” convertito dalla Legge 120/2020 ha modificato l’art. 80 del DLgs 50/2016 introducendo, accanto alle cause obbligatorie di esclusione dalle gare d’appalto, una causa di esclusione facoltativa.

Si tratta della facoltà riconosciuta alla stazione appaltante di escludere dalle gare pubbliche un operatore economico nel caso in cui essa sia a conoscenza e possa dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte e tasse non definitivamente accertati, qualora tale inadempimento costituisca una “grave violazione”.

La disposizione, come noto, deriva da una procedura di infrazione europea avverso lo Stato italiano in merito alla quale l’Ance è intervenuta nelle competenti sedi per mitigarne gli effetti più critici per le imprese, esposte ad una penalizzazione particolarmente gravosa come quella dell’esclusione da una procedura d’appalto, a fronte di una violazione considerata, ancora, “provvisoria”.

Criticità più evidenti risiedevano non solo nella determinazione della soglia di gravità minima della violazione, pari a 5.000 euro (come fissata per le “gravi violazioni” accertate definitivamente), ma anche nella completa assenza di criteri univoci ed omogenei che guidassero l’azione delle Stazioni appaltanti in tal ambito.

Grazie all’azione associativa, nel corso dell’iter parlamentare di approvazione delle Legge europea 2019-2020, è stato modificato il quinto periodo, comma 4, dell’art. 80 del DLgs 50/2016.

Pertanto, in relazione alle violazioni non definitivamente accertate di tipo fiscale, è stato eliminato il riferimento normativo alla soglia dei 5.000 euro ed è stato ottenuto il rinvio ad un successivo provvedimento, che determinerà una nuova soglia di esclusione commisurata al valore dell’appalto, con un limite minimo che, dopo un lungo dibattito parlamentare, è stato fissato a 35.000 euro. Il provvedimento dovrà definire anche le modalità operative della nuova causa di esclusione.

La norma, che entrerà in vigore dal 1° febbraio p.v., non prevede effetti retroattivi, pertanto, dovrebbero essere fatti salvi tutti gli effetti prodotti fino a tale data dalla previgente formulazione della disciplina.

1 allegato

Art. 10 pdf

Acquisto della casa e Bonus mobili: l’Agenzia delle Entrate aggiorna le Guide

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 che ha prorogato sia il Bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, che il Bonus per l’acquisto della prima casa riconosciuto a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni, l’Agenzia delle Entrate aggiorna le Guide informative.

Si tratta, in particolare, delle Guide Bonus mobili ed elettrodomestici” e Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali che, come di consueto, illustrano la disciplina generale delle agevolazioni, richiamando i nuovi termini di applicazione.

Nello specifico, il Bonus mobili che riconosce una detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di recupero, è stato prorogato sino al 2024.

La proroga, come accennato, è stata disposta dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) con una differenziazione legata al limite di spesa che, solo per il 2022, è di 10.000 euro, mentre diventa 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.  Resta ferma la ripartizione della detrazione in 10 anni.

Non cambia la disciplina generale della detrazione, per cui si ricorda che l’intervento di recupero a cui è connesso il bonus mobili deve essere avviato prima dell’acquisto dei beni agevolati e può riguardare sia le singole unità immobiliari residenziali che le parti comuni degli edifici, sempre residenziali.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella CM n. 30/2020, il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che usufruiscono del Sismabonus sia in forma “ordinaria” che potenziata al 110%.

La Legge 234/2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 anche il Bonus per l’acquisto della prima casa per i giovani di età inferiore a 36 anni introdotto dalla Legge 106/2021 di conversione del DL 73/2021 (cd. “Sostegni bis”).

Pertanto, il Bonus si applica agli atti di acquisto della “prima casa” stipulati, dagli under 36, tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 e consente di ottenere:

  • per le compravendite non soggette a Iva, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore
  • l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Restano ferme le condizioni soggettive legate all’età per cui gli acquirenti non devono aver compiuto i 36 anni nell’anno di stipula dell’atto e all’ISEE che non deve essere superiore ai 40.000 euro. Ferme anche le condizioni oggettive per cui in relazione agli immobili occorre fare riferimento sempre alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa”.

Nella Guida l’Agenzia ricorda, tra l’altro, che le agevolazioni non si applicano ai preliminari di compravendita, mentre sono riconosciute in caso di acquisto tramite asta.

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Permessi di costruire e Scia: proroga straordinaria estesa al 29 giugno 2022

Estesa fino al 29 giugno 2022 la validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19) e il 31 marzo 2022 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza). È la diretta conseguenza dell’ulteriore proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022 prevista dal Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 (art. 1).

Per far fronte all’emergenza sanitaria, l’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. “Cura Italia” (come modificato e integrato dall’articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020), consente in via straordinaria agli atti di assenso della P.A. e alle Scia di prolungare la loro validità, legandola alla durata dello stato di emergenza

In particolare l’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Si ricorda che si è in presenza di una proroga:

–          automatica e cioè per la quale non occorrono condizioni di operatività (es. comunicazione al Comune competente);

–          generalizzata e cioè relativa a tutti i provvedimenti e gli atti di assenso della p.a., fra cui in particolare i permessi di costruire, le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali, le Scia, le Segnalazioni certificate di agibilità.

Si ricorda inoltre che il Decreto Legge 76/2020 cd. “Semplificazioni” ha previsto altre ipotesi di proroga straordinaria e in particolare:

–          una proroga di tre anni – operativa previa comunicazione al Comune competente e specifica per i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 e le Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4);

–          una proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni urbanistiche (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi formatisi al 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4-bis).

Con riferimento invece alle proroghe straordinarie dei titoli abilitativi edilizi previste autonomamente da alcune Regioni, è intervenuta di recente la Corte costituzionale (sentenza n. 245 del 21 dicembre 2021), dichiarando illegittima la norma della Lombardia (art. 28, comma 1, lettera a) LR 18/2020), in quanto difforme da quelle nazionali dei Decreti Legge 18 e 76 del 2020.

Secondo la Consulta, la disciplina della durata dei titoli abilitativi rientra nella materia concorrente del “governo del territorio” e pertanto deve essere ricompresa fra i principi fondamentali di competenza dello Stato, a cui le Regioni devono conformarsi.

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