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Riscossione - Nuova dilazione delle cartelle di pagamento per i contribuenti "decaduti"

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Scade il 31 luglio 2014, il termine per presentare la domanda di “riammissione” alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per tutti i contribuenti che, alla data del 22 giugno 2013, sono decaduti da tale beneficio.
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“Domanda” semplificata, senza documentazione allegata comprovante la situazione di difficoltà economica, anche per le somme superiori a 50.000 euro.
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Questo il contenuto dell’art. 11-bis del DL 66/2014 (cd. decreto “Spending rewiev”) convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014, che ridisegna la nuova dilazione delle somme iscritte a ruolo per i contribuenti che, al 22 giugno 2013, erano decaduti da una rateizzazione già concessa.
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Come noto, infatti, l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, prima delle modifiche apportate dal DL 69/2013, convertito con modificazioni nella legge 98/2013 (cd. “Decreto Fare”)[1] ed entrate in vigore il 22 giugno 2013, prevedeva, per i soggetti in situazione di grave disagio economico, la possibilità di rateizzare il pagamento delle cartelle di pagamento e delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.
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Sempre nella precedente formulazione, veniva previsto che il debitore sarebbe decaduto dalla rateazione in caso di omesso versamento di 2 rate del piano concesso da Equitalia.
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A tal riguardo, l’art. 11-bis del DL 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014, ha previsto la possibilità, per i contribuenti che sono decaduti da precedenti rateizzazioni (per non aver pagato 2 rate), di essere riammessi a tale beneficio, a condizione che:
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o   la decadenza dalla precedente dilazione sia avvenuta entro il 22 giugno 2013;
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o   la richiesta di riammissione venga presentata ad Equitalia entro il 31 luglio 2014.
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Una volta ammessi al nuovo piano di ammortamento del debito tributario, per i contribuenti viene, altresì, previsto che:
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·        la nuova dilazione può essere accordata per un massimo di 72 rate mensili (escludendo la possibilità di richiedere la cd. “dilazione straordinaria” fino a  120 rate mensili);
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·        il piano concesso non è ulteriormente prorogabile, nemmeno nell’ipotesi di peggioramento dello stato di difficoltà economica;
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·        la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di sole due rate, anche non consecutive (anziché 8 rate come previsto a regime dalla nuova formulazione dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973).
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Con riferimento alle modalità operative, viene chiarito che la richiesta di riammissione[2] si può presentare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mano presso gli sportelli dell’Agente della riscossione competente per territorio.
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Inoltre, Equitalia, in risposta ad una serie di quesiti posti dalla stampa specializzata, ha ulteriormente chiarito che:
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-     non occorre presentare una nuova documentazione per il “ricalcolo” delle rate (es. ISEE o indici di bilancio), poiché la rateizzazione verrà concessa in un numero di rate pari a quelle del precedente piano;
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-      l’importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro, ma si può chiedere una dilazione a rate variabili e crescenti;
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-        i nuovi debiti tributari del contribuente (ossia le iscrizioni a ruolo successive al 22 giugno 2013 e non rientranti nel precedente piano di dilazione) seguono la disciplina a regime delineata dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973[3];
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-        con la riammissione alla dilazione, Equitalia non può porre in essere procedure esecutive (iscrizione di ipoteca su immobili, fermo amministrativo su autoveicoli e pignoramento di beni mobili), finché il contribuente è in regola con i pagamenti. Dunque, il soggetto che ha ottenuto la nuova dilazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il DURC e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare.
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[1] Sul punto, si ricorda che l’art.52 del DL 69/2013 e il relativo D.M. 6 novembre 2013   ha modificato la disciplina della riscossione dei debiti fiscali, intervenendo a favore delle imprese in situazione di grave disagio economico, prevedendo:
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-         la possibilità di ampliare sino a 120 rate mensili il periodo di ammortamento  (cd. “rateizzazione straordinaria”, ossia 10 anni in luogo dei sei previsti dalla normativa previgente);
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-         l’incremento del numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell'accordo di rateizzazione, che, da 2 rate consecutive, passano a 8 rate anche non consecutive.
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[2] I moduli sono disponibili sul sito internet di Equitalia e presso tutti gli uffici.
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[3] Sul punto, si ricorda che la nuova formulazione dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 prevede la possibilità, per i soggetti in stato di difficoltà economica, di rateizzare le somme iscritte a ruolo, facendo ricorso alla:
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·        dilazione ordinaria, pagamento del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili;
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·        dilazione “straordinaria” (legata alla grave crisi economica di questo periodo), che può prevedere il pagamento del debito fino a 120 rate mensili.
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In entrambi i casi, si decade dalla rateizzazione con l’omesso versamento di 8 rate, anche non consecutive.
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Pubblicato il decreto sulla morosità incolpevole

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2014, n. 161 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 emanato in attuazione dell’art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124.
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Con la disposizione citata si ricorda che è stato istituito un Fondo per la morosità incolpevole con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
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A tale fondo potranno accedere i comuni ad alta tensione abitativa che abbiano già avviato  entro il 30 ottobre 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) appositi bandi per l'erogazione di contributi destinati ad intervenire per situazioni analoghe.
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Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 sono stati, quindi, ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse assegnate al Fondo nonché stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole per l’accesso ai contributi.
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In particolare, il decreto ha stabilito che per morosità incolpevole” deve intendersi la “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare” ossia: perdita di lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici ecc.
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Il provvedimento prevede, inoltre, che siano i Comuni a comunicare ai Prefetti l'elenco degli inquilini che richiedono il contributo e che sono in possesso dei requisiti per l'accesso allo stesso.
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Invio d.d.l. sul governo del territorio del Ministro Lupi

Si trasmette, in allegato, il disegno di Legge "Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana" presentato dal Ministro Lupi il 24 luglio

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Il disegno di legge sarà esaminato dalla Task Force "Individuazione delle prospettive" della Commissione referente per l'edilizia e il territorio di ANCE Nazionale nella riunione del 29 luglio .

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allegato 

Sbloccati 195 milioni di euro per la prevenzione del rischio sismico

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E' stata sbloccata la quarta annualità (2013) del Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico, istituito dall'articolo 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo.

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Lo stanziamento, pari a 195,6 milioni di euro, verrà speso secondo la disciplina contenuta nell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171 del 19 giugno 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2014).

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Quattro sono le tipologie di azioni ammesse a godere dei contributi:
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a) Indagini di microzonazione sismica; 
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b) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici ed opere infrastrutturali d’interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanza particolare per le conseguenze di un collasso.
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Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota destinata agli interventi di cui alle presenti lettere b) e c), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche.

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E’ anche consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18 dell’Ordinanza.

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c) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati;

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d) Interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico.

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Agli interventi strutturali di cui alle lettere b) e c), definiti agli articoli da 8 a 13 dell’Ordinanza, è destinata la gran parte delle risorse stanziate: il totale disponibile per le due tipologie ammonta a 170 milioni di euro sui 195,6 disponibili.
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I contributi sono assegnati alle Regioni, che li gestiscono programmando gli studi di microzonazione sismica, selezionando gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica e stilando la graduatoria di ammissione ai finanziamenti per gli interventi sugli edifici privati.
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Le risorse saranno distribuite tra le Regioni in proporzione al rischio sismico, sulla base dell’indice medio di rischio sismico, elaborato secondo i criteri stabiliti nell’allegato 2 all’Ordinanza.
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I contributi sono destinati ad edifici o opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo "ag" è maggiore o uguale a 0,125g (vedi l’elenco di cui all’Allegato 7 dell’Ordinanza). Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel   sito dell'opera, dimostrata ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S·ag non inferiore a 0,125g.
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Agli interventi su edifici privati, di cui alla tipologia c), ogni Regione garantisce tra il 20% e il 40% del finanziamento ad essa assegnato. Non possono essere finanziati edifici o opere, di proprietà sia pubblica che privata, che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data del 1° dicembre 2010, o che già usufruiscano di contributi pubblici per le stesse finalità. Ulteriore requisito per l’assegnazione dei contributi agli edifici privati è la destinazione a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari e/o all’esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva di almeno due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari.
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I beneficiari dei contributi per gli interventi di cui alla lettera c) sono i proprietari degli edifici.
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Per fare richiesta di contributo per tali interventi, occorre fare riferimento al bando che verrà pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito web istituzionale del singolo Comune destinatario dei finanziamenti.
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Il termine per presentare la domanda è 60 giorni dall’affissione/pubblicazione del Bando nell’Albo pretorio e la relativa modulistica è riportata nell’allegato 4 all’Ordinanza.
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Il Comune trasmetterà le richieste alle Regioni che le inseriranno in una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: tipo di struttura; anno di realizzazione; occupazione giornaliera media; classificazione e pericolosità sismica; eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche. I criteri di priorità sono dettagliati nell’allegato 3 all’Ordinanza.
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I soggetti in posizione utile nella graduatoria dovranno presentare un progetto di intervento entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, per gli interventi di rafforzamento locale, e 180 giorni, per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione/ricostruzione.
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Per gli interventi di rafforzamento locale, si applicano i requisiti di cui agli articoli 9 e 11 dell’Ordinanza.
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Nel caso di miglioramento sismico, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.
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Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.
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I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo ed essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento simico o di demolizione e ricostruzione. Tali termini sono indicati all’articolo 14 dell’Ordinanza.
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L’importo massimo del contributo per gli interventi sulle parti strutturali di edifici privati, indicato all’articolo 12 dell’Ordinanza, è così stabilito:
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  • Rafforzamento locale: 100 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
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  • Miglioramento sismico: 150 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
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  • Demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.
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I contributi sono concessi dalle Regioni con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. La prima rata è erogata al momento dell’esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell’esecuzione del 70% del valore e l’ultima rata è erogata a saldo, al completamento dei lavori o, se previsto, alla presentazione del certificato di collaudo statico. Le indicazioni di massima sulle procedure di erogazione dei contributi sono descritte nell’allegato 6 all’Ordinanza.
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Per gli interventi su edifici e opere di proprietà pubblica, i massimali dei contributi sono indicati all’articolo 8 dell’Ordinanza. La selezione degli interventi, in questo caso, è affidata alle Regioni, tenuto conto delle proposte di priorità dei Comuni e delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Il contributo concesso è pari a una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall’esito della verifica tecnica, calcolato come da procedura indicata all’articolo 10 dell’Ordinanza.
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Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti potranno essere specificati in futuri decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile.
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In allegato si riporta il testo dell’Ordinanza.
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