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Chiusura Uffici per ferie collettive

Si comunica che gli Uffici dell'ANCE Agrigento rimarranno chiusi, per ferie collettive, dall'11 al 22 agosto 2014.
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Tabelle revisionali costo materiali e noli 1° semestre 2014

Disponibili le tabelle revisionali costo materiali e noli - in vigore per il 1° semestre 2014 nella relativa sezione del sito.

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Sono, altresì, reperibili le tabelle relative ai periodi precedenti.

TASI - Chiarimenti del MEF sulla maggiorazione dello 0.8 per mille

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Il Dipartimento delle Finanze illustra le modalità operative ai fini della corretta applicazione, da parte dei Comuni, della maggiorazione TASI in misura pari allo 0,8 per mille, applicabile solo per il 2014.
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Questi i principali contenuti della Circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014 del Dipartimento delle Finanze del MEF.
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Come noto, l’art. 1, co. 677 della legge 147/2013 prevede che la TASI si applica con aliquota base dell’1 per mille sul “valore catastale” degli immobili, determinato con le stesse modalità vigenti ai fini IMU (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i relativi coefficienti).
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In linea generale, viene previsto che i Comuni possono variare tale aliquota:
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-       in diminuzione, sino ad azzerarla,
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-       in aumento, a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi il 10,6 per mille (aliquota massima IMU + aliquota base TASI).
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Tuttavia, limitatamente al 2014, veniva previsto[1] che l’aliquota della TASI, per tutti i tipi di immobili, non potesse superare il 2,5 per mille del citato “valore catastale” degli stessi.
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In merito, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1 del DL 16/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 68/2014 ,è stato successivamente previsto che tale limite dello 2,5 per mille, limitatamente al 2014, può essere “sforato”, fino ad un massimo dello 0,8 per mille complessivo, per finanziare detrazioni d’imposta per le abitazioni principali.
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Sul punto, la C.M. n. 2/DF precisa il comportamento che i Comuni possono adottare, per il 2014, tenuto conto dei seguenti limiti, che devono essere alternativamente rispettati:
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  • l’aliquota massima applicabile dello 10,6 per mille (IMU+TASI) può salire fino all’11,4 per mille (cd. primo limite);
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  • l’aliquota TASI, può essere applicata nella misura massima del 3,3 per mille (ossia 2,5 + 0,8 per mille), per ogni tipologia di immobile (cd. secondo limite).
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Al riguardo, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti dai Comuni, la C.M. n. 2/DF/2014, relativamente al 2014, fornisce utili indicazioni circa la corretta applicabilità di tale maggiorazione.
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In particolare, viene precisato che la facoltà di aumentare la TASI fino allo 0,8 per mille può essere esercitata, dai vari Comuni, in uno dei seguenti modi:
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1.      l’intera maggiorazione viene destinata ad aumentare il tetto massimo IMU+TASI fino al 6,8 per mille per l’abitazione principale[3]e fino all’11,4 per mille per tutti gli altri immobili.
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In tale ipotesi, resta fermo il limite dell’aliquota TASI che non potrà superare il 2,5 per mille;
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2.      viene aumentata dello 0,8 per mille l’aliquota TASI, raggiungendo così quota 3,3 per mille (2,5 + 0,8).
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Anche in tale ipotesi, applicando la maggiorazione per intero sull’aliquota base del 2,5 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille per l’abitazione principale;
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3.      l’ammontare a disposizione (0,8 per mille) viene distribuito tra le due opzioni suddette, a scelta del Comune.
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Ad esempio, l’ente locale può decidere di ripartire l’ammontare a disposizione nel seguente modo:
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o   uno 0,3 per mille[4] viene destinato ad incrementare l’aliquota massima IMU+TASI che diventa pari al 6,3 per mille per l’abitazione principale3 e al 10,9 per mille per tutti gli altri immobili;
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o   il restante 0,5 per mille integra l’aliquota TASI di base del 2,5 per mille, che così diventa del 3 per mille.
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Come è evidente la ripartizione dello 0,8 per mille, fatta dal Comune, tra aliquota TASI e somma IMU+TASI, nella misura massima, deve essere sempre rispettata, per tutte le tipologie di immobili.
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Pertanto, qualsiasi comportamento del Comune, diverso dalle tre suddette ipotesi sopra esposte, è da considerarsi illegittimo e il medesimo ente dovrà modificare eventuali delibere di fissazione delle aliquote TASI non in linea con le istruzioni diramate dal Dipartimento delle Finanze del MEF.\r\n
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[1] Ai sensi della formulazione originaria dell’art. 1, co. 677, della legge 147/2013 - 
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[3] Sul punto, si ricorda che l’esenzione da IMU vale sono per le abitazioni principali, diverse da quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
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[4] Ovviamente la ripartizione può essere di qualsiasi entità e percentuale.
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Compensazione fra crediti verso la P.A. debiti fiscali - La disciplina completa

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Dalla messa a regime della compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali derivanti dalla chiusura anticipata delle liti, all’estensione, al 30 settembre 2013, del termine di notifica delle cartelle di pagamento per la compensazione fra i medesimi crediti certificati e i debiti fiscali iscritti a ruolo, passando per l’ampliamento della platea delle P.A. nei confronti delle quali maturano i crediti compensabili mediante tali meccanismi. 
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Queste le novità in materia di utilizzo in compensazione dei crediti commerciali verso la P.A. contenute negli artt.28-quater e 28-quinquies, del D.P.R. 602/1973, così come modificati dal D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 (cd. “Decreto Spending review”)In particolare, vengono previsti:  
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-       l’estensione al 30 settembre 2013 del termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini della compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali iscritti a ruoloIl “Decreto Spending review” interviene, infatti, sull’art.9, co.02, del D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni nella legge 64/2013, in materia di utilizzabilità dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., mediante il meccanismo della compensazione dei debiti fiscali[3].
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In tal caso, la compensazione viene effettuata mediante presentazione ad Equitalia della certificazione del credito verso la P.A., che provvederà ad estinguere il debito fiscale; 
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-       la messa a regime del meccanismo di compensazione fra i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. e i debiti fiscali derivanti dalla chiusura anticipata delle liti[4].
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Come noto, le modalità applicative della citata tipologia di compensazione sono contenute nel Decreto del Ministro dell’economia e finanze 14 gennaio 2014, recante «Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario»,in vigore dal 23 gennaio 2014. 
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In tal caso, la compensazione avviene mediante l’utilizzo del Modello F24 telematico (“F24 Crediti PP.AA.”), approvato mediante il Provvedimento 31 gennaio 2014, n.2014/13917,che deve indicare gli importi del credito certificato e del debito fiscale.
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Con la Risoluzione 4 febbraio 2014, n.16/E è stato approvato, inoltre, il codice tributo, relativo ai crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., denominato “PPAA”; 
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-       l’ampliamento della platea delle Amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali possono maturare i crediti che consentono di fruire di entrambe le citate tipologie di compensazione
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Infatti, entrambi gli attuali artt.28-quater e 28-quinquies del D.P.R. 602/1973 (a seguito dell’intervento dell’art.39, co.1-bis, del “Decreto Spending review”) prevedono che possono essere compensati i crediti commerciali sorti «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni» (si tratta, in estrema sostanza, della quasi totalità delle P.A.)[5]
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Il contribuente, quindi, ha a disposizione diversi strumenti di utilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., quali: 
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-       la compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo[6];
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-       la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti[7];
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-       la cessione del credito per la quale, l’art.38-bis del D.L. 66/2014 prevede la detassazione, consistente nell’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'IVA. 
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Alla luce delle ultime novità contenute nel “Decreto Spending review”, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la propria Guida operativa sull’utilizzo dei crediti commerciali in compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti, ovvero iscritti a ruolo.
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[4] Al riguardo, si ricorda che, fino all’entrata in vigore del “Decreto Spending review” (28 aprile 2014), il meccanismo operava per i soli crediti maturati nei confronti della P.A. entro il 31 dicembre 2012.
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[5]In merito, si ricorda, infatti, che la precedente formulazione degli artt. 28-quater e 28-quinquies, del D.P.R. 602/1973 si riferiva ai crediti maturati «nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale», con esclusione, quindi, delle altre P.A..
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[6] Ai sensi dell’art.28-quater del D.P.R. 602/1973.
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[7]Ai sensi dell’art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973.
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