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Marcatura CE:elenco prodotti strutturali in carpeneteria metallica non coperti dalla norma EN 1090

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A seguito dell’entrata in vigore il 1° luglio 2014 della norma UNI EN 1090-1 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”, sono sorti dubbi in merito all’applicabilità o meno della stessa norma ad alcune tipologie di prodotti e alla loro eventuale conseguente marcatura CE.
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 A tal fine, il CEN (Comitato europeo di normazione), in risposta ad una richiesta della Commissione europea, ha diffuso un elenco esteso, sebbene non esaustivo, dei prodotti in carpenteria metallica non ricadenti nell’ambito di applicazione della norma armonizzata EN 1090-1.
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 Pertanto, per tali tipologie di prodotto non si applica la marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090-1, sebbene possa eventualmente applicarsi la marcatura CE ai sensi di altra specifica tecnica/norma relativa alle medesime tipologie di prodotto.
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 In allegato si riportano il documento del CEN e l’elenco dei prodotti non coperti dalla già citata norma.
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Implicazioni per le attività di cantiere a seguito dell’entrata in vigore della UNI EN 1090
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Le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) prevedono, al capitolo 11 “Materiali e prodotti per uso strutturale”, che tutti i prodotti e materiali ad uso strutturale debbano essere qualificati dal produttore/fabbricante secondo una delle seguenti tre procedure alternative:
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  • marcatura CE, per prodotti per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata in vigore;
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  • attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, per prodotti per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza;
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  • marcatura CE in conformità a Benestare Tecnico Europeo/Valutazione Tecnica Europea o, in alternativa, certificato di idoneità tecnica all’impiego, per prodotti innovativi o comunque non citati nel capitolo 11 e non ricadenti nelle precedenti due tipologie.
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 Di conseguenza, l’entrata in vigore della norma UNI EN 1090-1 ha dato il via, per i prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale da essa coperti, all’obbligo di marcatura CE; marcatura CE che, costituisce qualificazione del prodotto sufficiente, ovvero sostituisce l’attestato di qualificazione precedentemente previsto per gli stessi prodotti ai sensi del punto 11.3.1.2 “Controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione” delle NTC 2008, nonché esime il fabbricante dalla dichiarazione dell'attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica presso il Servizio Tecnico Centrale, di cui al punto 11.3.1.7 “Centri di trasformazione” delle NTC 2008.
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Si sottolinea che l’obbligo di marcatura CE non si applica alle produzioni/lavorazioni di materiale metallico ad uso strutturale, effettuate direttamente in cantiere sotto il controllo del Direttore dei Lavori; né ai prodotti fabbricati in stabilimento in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine e progetto specifici del committente. 
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Si raccomanda pertanto di porre attenzione a che il progettista abbia fornito le specifiche tecniche del prodotto, conformemente ai requisiti di qualificazione come sopra descritti, ai fini di un corretto approvvigionamento del prodotto stesso.
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 In fase di accettazione dei prodotti, è bene accertarsi che il Direttore dei Lavori proceda a verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (dichiarazione di prestazione), con i requisiti richiesti dalle NTC 2008 e dallo specifico progetto.
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 Ciò permetterà di evitare problemi durante la fase di collaudo delle strutture.
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Cessione pro soluto crediti PA

Con riferimento all'art. 37 del DL 66/14, al fine di consentire l’immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente della P.A., i crediti commerciali di parte corrente maturati al 31 dicembre 2013 verso le pubbliche amministrazioni (diverse dallo Stato), già certificati alla data del 24 aprile 2014, ovvero certificati a seguito di istanza presentata entro il termine del 23 agosto 2014 (anche se si prevede una proroga al 31 agosto 2014), sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari abilitati.

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Si richiama l’attenzione sul fatto che l’attivazione del meccanismo di cessione del credito assistito da garanzia dello Stato presuppone che il creditore presenti l’istanza di certificazione del credito nel termine dato. Pertanto,

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è interesse del creditore (qualora non disponga già della certificazione) procedere quanto prima alla presentazione dell’istanza di certificazione.

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In virtù della garanzia dello Stato, la cessione pro soluto dei suddetti crediti avverrà applicando una percentuale di sconto particolarmente vantaggiosa (nella misura massima – comprensiva di ogni onere e commissione – dell’1,90% in ragione d’anno per importi di ammontare complessivo del credito o dei crediti ceduti sino a 50.000 euro, ovvero dell’1,60% in ragione d’anno per importi eccedenti i 50.000 euro di ammontare della cessione).

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Tenuto conto dei tempi stretti si allega, oltre al Vademecum del MEF, una proposta di Contratto di Mediazione Creditizia avanzata da ANCE SICILIA 

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allegato 1 

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allegato 2

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allegato 3

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Debiti Pa: in un seminario Ance tutte le novità sui pagamenti

Nel corso delle ultime settimane il Governo ha approvato nuove misure relative al pagamento dei debiti pregressi della Pubblica Amministrazione. I decreti attuativi di queste misure sono stati pubblicati in questi giorni, o sono in corso di pubblicazione, e fissano scadenze anche durante la pausa estiva.
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Per questo motivo, il 31 luglio 2014, l’Ance ha organizzato un seminario destinato a fornire, sia alle Associazioni sia alle imprese, informazioni aggiornate su tutte le opportunità offerte in materia di pagamento dei debiti PA. Il seminario ha permesso in particolare di fare il punto su:
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-        le nuove anticipazioni di liquidità che potranno essere erogate agli enti territoriali;
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-        la certificazione dei crediti della Pubblica Amministrazione e le operazioni di smobilizzo in banca;
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-        le recenti iniziative del Ministero dell’Economia che dovrebbero portare ad un primo allentamento del Patto di stabilità interno nei prossimi giorni.
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 In allegato sono disponibili le slides presentate nel corso dell’evento.
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Prevenzione incendi:pubblicate le regole tecniche per asili nido, aerostazioni e interporti

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Sono stati pubblicati sulle Gazzette Ufficiali n. 173 del 28 luglio 2014 e n. 174 del giorno successivo tre decreti contenenti le regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di:
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-        asili nido;
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-        aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²;
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-        interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e relative attività affidatarie.
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 Il decreto 16 luglio 2014, sugli asili nido, si applica:
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-        per il Titolo I, a tutti gli asili nido;
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-        per il Titolo II, agli asili nido, con oltre 30 persone presenti, di nuova realizzazione o esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2014), nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento;
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-        per il Titolo IV, agli asili nido con meno di 30 persone presenti.
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Il Titolo III contiene invece le regole per l’adeguamento degli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti al 15 agosto 2014; adeguamento che deve essere fatto secondo le indicazioni e le scadenze temporali di cui all'articolo 6 del decreto,  salvo che nei seguenti casi:
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a)     gli asili nido siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
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b)     siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 151/2011.
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Le scadenze temporali di adeguamento degli asili nido esistenti, di cui al predetto articolo 6, consistono nel termine del 7 ottobre 2014 per alcuni punti del Titolo III (tra cui le strutture di separazione e le scale), nel termine del 7 ottobre 2016 per altri punti (tra cui l’impianto idrico antincendio e gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme), ed entro il 7 ottobre 2019 per tutti i restanti punti.
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 Il decreto 17 luglio 2014, riguardante le aerostazioni, si applica alle aerostazioni di nuova realizzazione e alle aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (16 agosto 2014), nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a tale data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
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Le aerostazioni esistenti al 16 agosto 2014 devono essere adeguate alla regola tecnica in esame secondo le indicazioni e le scadenze temporali di cui all'articolo 6 del decreto, salvo che nei seguenti casi:
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a)     siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
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b)     siano stati pianificati o siano in corso lavori di ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 151/2011.
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Le scadenze temporali di adeguamento delle aerostazioni esistenti, di cui al predetto articolo 6, consistono nel termine del 7 ottobre 2014 per alcuni punti della regola tecnica (tra cui gli impianti elettrici), nel termine del 7 ottobre 2017 per altri punti (tra cui gli impianti di climatizzazione e l’illuminazione di sicurezza), ed entro il 7 ottobre 2019 per tutti i restanti punti.
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 Similmente, il decreto 18 luglio 2014, relativo agli interporti, si applica agli interporti e alle relative attività affidatarie di nuova realizzazione e agli interporti e alle relative attività affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (17 agosto 2014), nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi a tale data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
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Gli interporti e relative attività affidatarie esistenti al 17 agosto 2014 devono essere adeguati alla regola tecnica secondo le disposizioni e le scadenze temporali di cui all'articolo 6 del decreto, a eccezione degli interporti inclusi nell’Allegato I del già citato D.P.R. n. 151/2011 nel caso in cui:
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a)     siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
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b)     siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4, del decreto del D.P.R. n. 151/2011;
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c)     siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3, del D.P.R. n. 151/2011.
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Anche in tali tre casi, comunque, è fatto obbligo di rispettare i requisiti di cui al punto 9 della regola tecnica, “Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio”.
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Le scadenze temporali di adeguamento degli interporti esistenti sono dettagliate all’articolo 6 del decreto e consistono nel termine del 7 ottobre 2014 per alcuni punti (tra cui gli impianti elettrici e la segnaletica di sicurezza), del 7 ottobre 2016 per l’illuminazione esterna e il sistema di allarme e del 7 ottobre 2018 per tutti gli altri punti.
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 In allegato i tre decreti.
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