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EDILIZIA: 80.000 LICENZIATI, BLOCCATI 1.123 MLN PER IL SETTORE. L’ANCE SICILIA VALUTA AZIONE DI RESPONSABILITA’. I COSTRUTTORI SICILIANI: “CON QUESTE POLITICHE ECONOMICHE NON VEDIAMO LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL”

EDILIZIA: 80.000 LICENZIATI, BLOCCATI 1.123 MLN PER IL SETTORE.
L'ANCE SICILIA VALUTA AZIONE DI RESPONSABILITA'.
I COSTRUTTORI SICILIANI:"CON QUESTE POLITICHE ECONOMICHE NON VEDIAMO LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL"

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Palermo, 9 ottobre 2014 – Nel settore edile in Sicilia i licenziamenti sono arrivati a quota 80.000 fra diretti e indotto, pari alla popolazione di una città come Marsala. Di contro, continuano a restare bloccati 1.123 milioni di euro per il settore. Lo denuncia il Comitato di presidenza di Ance Sicilia, riunitosi a Palermo per decidere ulteriori azioni di pressione nei confronti della Pubblica amministrazione perché, come è stato sottolineato nel corso della riunione, "con queste politiche economiche non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel della crisi".

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Fra l'altro, i legali dell'associazione stanno studiando sul piano normativo l'ipotesi di avviare un'azione di responsabilità.

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In dettaglio, il Comitato di presidenza ha puntato l'indice sul fatto che le imprese edili dell'Isola avanzano 1,5 miliardi di euro dalle pubbliche amministrazioni per opere eseguite. Come ha certificato il ministero dell'Economia, la Sicilia è l'ultima fra le Regioni italiane per pagamento dei debiti alle imprese. E dopo sei mesi dal varo della legge all'Ars, non c'è ancora certezza sulla disponibilità di 340 milioni destinati alla copertura dei debiti contratti dalla Regione e dagli enti locali (il cui sblocco dipende da una firma, che non arriva, sull'accordo Stato-Regione); né sull'allargamento del Patto di stabilità che libererebbe risorse aggiuntive per 400 milioni.

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Ha destato sgomento, inoltre, il fatto che per garantire spese correnti e improduttive rispettando il Patto di stabilità, da dicembre 2013 a giugno 2014 la Giunta regionale ha deliberato il definanziamento di importanti infrastrutture pronte per andare in gara, la cui copertura finanziaria è stata rinviata a programmazioni successive o di cui non è più neppure previsto il rifinanziamento, per un totale di 383,3 milioni di euro, più di quanto valgono i lotti 6, 7 e 8 della Siracusa-Gela da poco appaltati: come dire, da un lato si dà e dall'altro si toglie.

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Nemmeno dal governo nazionale arriva un conforto. Il decreto "Sbocca Italia" può liberare solo briciole per gli anni 2015 e 2016. Ha messo a disposizione per tutto il Paese solo 39 milioni per opere del 2013, 26 milioni per il 2014, 231 milioni per il 2015 e 159 milioni per il 2016. Significa che per i prossimi due anni, qualora si sbloccassero tutti i cantieri individuati in queste annualità, la 'pioggia' di fondi per l'edilizia in Italia sarebbe di appena 455 milioni, pari all'11,7% dello stanziamento complessivo di 3,890 miliardi.

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"Questi problemi – concludono i costruttori dell'Ance Sicilia – andrebbero affrontati con un'energica politica economica capace di sostenere gli investimenti per lo sviluppo con valore anticiclico per la crisi. Ma i provvedimenti messi in campo o annunciati dal governo nazionale appaiono ancora distanti dall'essere sufficientemente incisivi, mentre a livello regionale lo scontro politico sta paralizzando l'attività del governo e dell'Ars. A quanti altri fallimenti, licenziamenti e suicidi dovremo assistere prima che il buon senso e la responsabilità verso il bene comune possano prevalere su esigenze sia pure importanti e urgenti, ma di corto raggio?".

Organizzazione Corsi di Europrogettazione. Enna, 4 - 5 novembre 2014

Nell'area riservata è pubblicata la circolare n. 52 relativa ai Corsi di Europrogettazione  livello 1, 2 e 3 , che si terranno ad Enna il 4 e il 5 Novembre 2014

Semplificazione fiscale - Definizione di "abitazioni di lusso" ai fini IVA

Il Governo ha rinviato alle Camere lo Schema di Decreto Legislativo in materia di semplificazione fiscale (atto n.99), di attuazione della legge delega 23/2014, non recependo le osservazioni del Parlamento sulla nuova definizione di “abitazione di lusso” ai fini IVA e riproponendo, pertanto, le criticità connesse in materia, specie con riferimento ai cantieri in corso di costruzione o ristrutturazione.
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L’art.33 del Provvedimento, infatti, contiene la nuova definizione di “abitazione di lusso” rilevante ai fini IVA per poter fruire delle agevolazioni “prima casa”.
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Ai sensi dell’attuale disciplina IVA, le cd. “abitazioni di lusso” non possono essere vendute con aliquote IVA ridotte (4% applicabile nel caso in cui l’acquirente abbia i requisiti “prima casa” ovvero 10% applicabile nel caso di cessione di “abitazione non di lusso”) e sono definite dal DM 2 agosto 1969.
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In base al DM 2 agosto 1969, si considerano “abitazioni di lusso”:
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·        le unità immobiliari a destinazione abitativa che corrispondono a particolari fattispecie, quali ad esempio, unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine), oppure abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie
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·        le case o le singole unità immobiliari che possiedono almeno 5 delle caratteristiche tra quelle elencate dal punto 8) della Tabella allegata allo stesso DM, quali ad esempio, superficie utile complessiva superiore a 160 mq, terrazze e balconi, con superficie utile complessiva superiore ai 65 mq.
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Per queste, la costruzione e la successiva cessione sconta sempre l’applicazione dell’aliquota ordinaria al 22%.
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La modifica normativa contenuta nell’art.33 dello Schema di Decreto Legislativo fornisce una nuova definizione di “abitazione di lusso” rilevante ai fini dell’applicazione delle agevolazioni “prima casa”.
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A tal fine, si definisce come abitazione di lusso” l’unità immobiliare catastalmente classificata in:
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·        A/1 (abitazioni di tipo signorile): unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale,
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·        A/8 (abitazioni in ville): per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario,
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·        A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico): rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità Tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.
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In questo modo, la definizione di “abitazione di lusso”, già valida ai fini dell’IMU e dell’Imposta di Registro, viene estesa anche all’ambito IVA.
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Diversamente, per la “seconda casa” continua a valere la definizione di “abitazione di lusso” prevista dal DM 2 agosto 1969.
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Dal nuovo assetto normativo emergono criticità relative all’aumento dell’aliquota IVA applicabile alla cessione (dal 4% al 10%-22%), in particolare, per i fabbricati già esistenti e ristrutturati dalle imprese per la successiva vendita.
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Se, infatti, per le nuove costruzioni, si potrà evitare facilmente un classamento in una delle categorie considerate “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), a meno che già prima della modifica, gli immobili fossero considerati “di lusso” (es. casa in zona di pregio che non poteva fruire delle agevolazioni “prima casa”, ai sensi del DM 2 agosto 1969), nel caso di fabbricati già accatasti in una delle predette categorie, oggetto di interventi di recupero incisivo, sarà più difficile provvedere ad una variazione successiva.
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Tale problematica si riscontra particolarmente perle unità immobiliari in A/1 che, ad oggi, quando non rientranti nella definizione di “abitazione di lusso” di cui al DM 2 agosto 1969, possono fruire, in sede di cessione, dell’applicazione delle aliquote IVA ridotte (4% o 10%), mentre, con la definitiva approvazione del Decreto Legislativo, potranno scontare l’applicazione della sola aliquota ridotta del 10% e non più di quella del 4%.
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Schema di sintesi: Aliquote IVA per la cessione di abitazioni in A/1
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Aliquota
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Disciplina attuale
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Disciplina futura
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4%
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·se l’abitazione non rientra nella definizione di “abitazione di lusso” prevista dal DM 2 agosto 1969
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·se l’acquirente ha i requisiti “prima casa” (art.1, Nota II-bis della Tariffa allegata al DPR 131/1986)
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MAI
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10%
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·se l’abitazione non rientra nella definizione di “abitazione di lusso” prevista dal DM 2 agosto 1969
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·se l’abitazione non rientra nella definizione di “abitazione di lusso” prevista dal DM 2 agosto 1969
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22%
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in tutti gli altri casi
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in tutti gli altri casi
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Sul punto, il Parlamento aveva suggerito al Governo di escludere l’applicazione di tale previsione per le cessioni relative alle abitazioni di lusso già costruite, in corso di costruzione o in corso di ristrutturazione alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo.
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Il Governo, dopo l’approvazione preliminare del Provvedimento il 20 giugno 2014, e la successiva trasmissione alle Camere, ha deciso, lo scorso 19 settembre, di non accogliere le osservazioni che il Parlamento ha formulato sul citato art.33, in quanto, per tali abitazioni, l’esclusione dalla nuova nozione di “abitazione di lusso” «comporterebbe una discriminazione tra immobili, aventi le medesime caratteristiche».
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In realtà, il mantenimento dell’attuale definizione di “abitazione di lusso”, per i soli contratti in corso, non crea alcuna disparità di trattamento, ma tutela l’interesse superiore di coloro che avevano già stipulato una promessa di acquisto anche sulla base dell’incidenza fiscale dell’operazione.
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In merito, l’ANCE aveva già evidenziato alla Commissione l’opportunità di rinviare, ai fini IVA, l’operatività della nuova nozione di “abitazione di lusso”, quantomeno per i fabbricati accatastati in A/1 (abitazioni di tipo signorile), al definitivo completamento del processo di revisione del catasto dei fabbricati, che comporterà anche una nuova classificazione censuaria di tali immobili.
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Sotto tale profilo, tenuto conto di quanto sostenuto dall’ANCE, la posizione del Parlamento appariva equa, poiché consentiva, transitoriamente, di continuare ad applicare i benefici “prima casa” alle cessioni di abitazioni già accatastate in A/1.
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Per tali fabbricati, infatti, il nuovo classamento in A/1, come “abitazioni di lusso” comporta l’impossibilità di applicare le agevolazioni ”prima casa” (aliquota IVA ridotta al 4%).
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In sostanza, il cambiamento nella nozione di “abitazioni non di lusso” incide sulle operazioni relative alle unità immobiliari già costruite e ristrutturate dalle imprese di costruzioni, per la cui cessione sono stati già stipulati i relativi contratti preliminari.
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Del resto, molti fabbricati accatastati in A/1 non presentano di fatto, le caratteristiche “di lusso”, sulla base degli standard costruttivi dell’edificio.
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Sarebbe, quindi, opportuno, come già indicato dalle Competenti Commissioni parlamentari, prevedere una moratoria per tutti i contratti in corso.
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Tra l’altro, il maggior esborso fiscale sopraggiunto, consistente nel passaggio dall’aliquota IVA del 4% a quelle, più onerose, del 10% ovvero del 22% sul valore d’acquisto, assume un’evidente rilevanza finanziaria, con gravi danni per l’impresa, nonché minori introiti per l’Erario.
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Pertanto, occorre valutare la necessità di escludere, ai fini IVA, l’operatività della nuova definizione di “abitazione di lusso” per tutti i contratti in corso, aventi ad oggetto la cessione di unità immobiliari già costruite o ristrutturate, accatastate in A/1.
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In merito, l’ANCE ha già intrapreso le più opportune iniziative presso le Competenti Sedi affinché, in sede di riesame del Provvedimento, si possano evitare i probabili effetti negativi sul mercato delle compravendite in corso.
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Agevolazioni fiscali per la realizzazione di opere pubbliche - Guida aggiornata

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Alla luce delle ultime novità sulla disciplina delle agevolazioni fiscali riconosciute per la realizzazione, in “project financing”, di opere pubbliche, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la relativa Guida operativa, che riepiloga le misure di “defiscalizzazione” per le diverse tipologie di infrastrutture previste dalla normativa.
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Come noto, i benefici fiscali consistono in:
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 o   un credito d’imposta ai fini IRES ed IRAP per la realizzazione di infrastrutture in condizioni di squilibrio economico/finanziario, per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto[1].
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 Sul tema, è, da ultimo, intervenuto l’art.11 del D.L. 133/2014 (cd. “Decreto Sblocca Italia”), in corso di conversione in legge (atto n.2629/C)[2] che, modificando l’art.33 del D.L. 179/2012, ha stabilito:
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 -       la riduzione da 200 milioni a 50 milioni di euro, dell’importo minimo delle opere realizzabili in “project financing” con il meccanismo della “defiscalizzazione”;
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 -       l’estensione del meccanismo a tutte le nuove opere “previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche”, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016.
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 Pertanto, con tale modifica viene riconosciuta l’applicabilità dei benefici fiscali ad un maggior numero di infrastrutture[3].
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 Lo stesso “Decreto Sblocca Italia” fissa a 2 miliardi di euro il valore complessivo delle opere non “di rilevanza strategica nazionale” che fruiranno dei citati benefici fiscali.
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 Tale limite non si applica, invece, alle “infrastrutture di rilevanza strategica nazionale”.
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 Le citate novità potrebbero subire modifiche in fase di conversione in legge del Provvedimento;
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 o   un finanziamento mediante “defiscalizzazione ai fini IRES, IRAP ed IVA, per le nuove infrastrutture per le quali sono previsti contributi pubblici a fondo perduto[4]. Si tratta, in pratica, dell’esenzione dal pagamento di tali imposte (generate durante il periodo di concessione), in sostituzione, totale o parziale, del contributo pubblico stanziato per l’opera.
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 Al riguardo, si ricorda che il CIPE, con la Delibera 18 febbraio 2013, n.1[5], ha emanato le “Linee guida” sulle modalità applicative generali delle agevolazioni.
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 Stante la carenza di risorse per il finanziamento di opere pubbliche, il riconoscimento dei citati benefici fiscali conferma la volontà del Governo di puntare sulla leva fiscale in sostituzione dell’erogazione di specifici contributi finanziari.
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Le disposizioni normative di riferimento sono contenute nell’appendice alla Guida, che tiene conto delle modifiche intervenute, da ultimo, con il D.L. 133/2014.
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[1] Ai sensi dell’art.33 del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 221/2012 (cd. “Decreto Sviluppo 2”).
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"2Infatti, in base alla precedente formulazione della disposizione, in vigore fino al 12 settembre 2014, erano ammesse al beneficio le sole “opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale” di importo minimo superiore a 200 milioni di euro, con esclusione, quindi delle opere di valore inferiore.
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[4]  Ai sensi dell’art.18 della legge 183/2011 (legge di Stabilità 2012).
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[5]La Delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 settembre 2013, n.206.
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