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Limiti di costo edilizia pubblica: aggiornata la rassegna sui provvedimenti regionali

La Legge 5 agosto 1978, n. 457 aveva attribuito alle Regioni la competenza a definire i costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Il Ministero dei Lavori Pubblici, con Decreto del 5 agosto 1994 ha determinato i limiti massimi di costo. L'articolo 9 del DM ha previsto che le Regioni possano provvedere ad aggiornare annualmente i suddetti massimali al fine di tener conto delle variazioni percentuali registrate in base all'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno di ciascun anno e quello dell'anno precedente.

Nella Rassegna  allegata sono state raccolte, al fine di offrire elementi di confronto, solamente le normative più recenti e aggiornate e, in particolare, quelle di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.

Per le Regioni Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna dopo diversi anni di assenza di indicazioni nel corso del 2021 sono stati comunicate con appositi provvedimenti le variazioni percentuali fatte registrare dell’Istat applicabili ai limiti di costo regionali. 

Laddove disponibili sono stati riportati, oltre ai valori dei costi base anche gli elementi e i criteri che possono determinare delle maggiorazioni in percentuale. 

1 allegato

Rassegna_costi_massimi_Regioni pdf

DL CORRETTIVO ANTIFRODI – applicazione CCNL

È stato pubblicato nella G.U. n. 47 del 25-02-2022 il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 13  recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, in vigore dal 26 febbraio p.v..

Si segnala  l’importante disposizione introdotta all’art. 4 “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”, che sarà efficace decorsi 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

In tale articolo è stato, infatti, previsto che, per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, il riconoscimento dei benefici connessi ai diversi bonus edilizi, sarà consentito solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ciò, al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, come più volte richiesto dall’Ance, l’accesso ai suddetti benefici sarà limitato alle sole imprese regolari e qualificate che, applicando il contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia, garantiscono ai lavoratori adeguate tutele in termini di formazione e sicurezza sul lavoro. 

Si rileva, inoltre, che l’indicazione del limite di importo pari a 70.000 euro combacia con quella già prevista per l'applicazione ai suddetti lavori anche dell’istituto della congruità. 

Nell’ambito del citato art. 4 è stato, altresì, previsto che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, dovrà essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. 

Tale verifica dovrà essere effettuata, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per poter rilasciare, ove previsto, il visto di conformità. 

È stato, inoltre, disposto che, per effettuare le verifiche relative all’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili. 

Albo gestori ambientali: modificate le prescrizioni autorizzative

Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha aggiornato le prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, anche al fine di garantirne l’adeguamento alle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia ambientale (Deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022).

In particolare, con riferimento alla categoria 2 bis (trasporto dei propri rifiuti) nell’Allegato H si prevede ora che:

-    il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;

-       la mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, può condizionare la validità e l’efficacia dell'iscrizione.

Si specifica inoltre che il provvedimento di iscrizione viene acquisito elettronicamente dall’impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. Scompare quindi l’indicazione, contenuta nelle precedenti prescrizioni e introdotta con deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017, in base alla quale durante il trasporto i rifiuti dovevano essere accompagnati da una copia cartacea del  provvedimento d’iscrizione.

Dal 15 marzo 2022, data di entrata in vigore delle nuove prescrizioni, sarà quindi possibile, in caso di controllo, esibire l’iscrizione alla categoria 2 bis dell’Albo in formato digitale attraverso un dispositivo mobile (smartphone o tablet). È sempre comunque ammessa l’esibizione su supporto cartaceo.

Da ultimo, si ricorda che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione può comportare la sospensione o la cancellazione dall’Albo (artt. 19 e 20 D.M. 3 giugno 2014, n. 120).

Allegato
Delibera_7-2-2022_n_3

Bonus alberghi: dal 28 febbraio le domande on line per accedere al beneficio

Disponibile sul sito internet di Invitalia il fac-simile di domanda per accedere al tax credit alberghi, in vista del click day fissato a partire dal 28 febbraio 2022 mediante l’apposita piattaforma, gestita sempre da Invitalia. Pubblicate anche numerose FAQ relative alle modalità applicative dei benefici.

Queste le ultime novità relative all’accesso ai benefici (credito d’imposta e contributo), riconosciuti per il recupero edilizio delle strutture ricettive in chiave energetica, antisismica e per la digitalizzazione dall’art.1 del D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 233/2021 (cd. D.L. attuazione del PNRR).

In particolare, sin da ora, mediante il sito internet di Invitalia (www.invitalia.it), è possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo, comprensiva della modulistica, e scaricare il fac simile della domanda, e gli allegati alla stessa, ivi inclusa la scheda di progetto, relativa all’investimento.

Dal 28 febbraio 2022 al 30 marzo 2022, invece, sarà possibile accedere alla piattaforma web di Invitalia per compilare il format di domanda online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio.

Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo. Al termine della verifica, verrà pubblicata la graduatoria delle domande ammesse.

Sul tema, il Ministero del turismo ha pubblicato diverse faq relative alle modalità applicative dei benefici, a supporto degli operatori, con le quali è stato chiarito, tra l’altro, che:

  • per “struttura d’impresa” oggetto dell’intervento si intende il complesso dei locali nei quali viene esercitata l’attività di impresa (ivi comprese dependance, campi sportivi o altri siti annessi (quesito n.2);
  • per attestare l’avvio degli interventi, per i quali non è prevista una specifica comunicazione alle autorità competenti, occorre il rilascio di un’autodichiarazione con effetti legali. Per gli acquisti, invece, fanno fede la fattura, la bolla di accompagnamento o altri documenti analoghi (quesito n.7);
  • nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il raggiungimento di un numero di imprese compreso tra 3.500 e 3.700, gli incentivi vengono ridotti in misura proporzionale (quesito n.11);
  • l’impresa può presentare una domanda relativa ad interventi che riguardino una sola parte di un immobile. Le porzioni di immobile su cui sono eseguiti gli interventi devono avere la caratteristica di “lotti funzionali” (quesito n.12).

In tan senso, per gli interventi di tipo energetico, sono ammissibili ai benefici anche quelli riferiti solo ad una parte della struttura o degli impianti (ad esempio, l’installazione o la sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione e/o di produzione di acqua calda sanitaria, di finestre ed infissi, l’installazione di sistemi di building automation) purché sia certificato l’incremento della efficienza energetica (quesito n.13);

  • per le spese relative all’adozione di misure antisismiche, in virtù del richiamo generale alla detrazione delle (cfr. art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR), è ammessa ai benefici anche l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, senza specifica esclusione delle zone sismiche a bassa pericolosità, come invece avviene ai fini del Sismabonus (art.16, co.1-bis e 1-terL. 63/2013), la cui disciplina specifica non viene richiamata ai fini del tax credit alberghi (quesito n.14);
  • per “interventi funzionali” di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia si intendono gli interventi edilizi ulteriorieseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di aumento dell’efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche (quesito n.15);
  • gli incentivi possono essere richiesti per una struttura nella quale viene regolarmente svolta un’attività turistica alla data della presentazione della domanda.

Al riguardo, viene confermato che, a pena di decadenza dagli incentivi, gli interventi edilizi devono riguardare fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività (quesito n.16);

  • non è possibile modificare la domanda ed ai fini dell’ordine cronologico si considera la data e l’orario di invio, come attestato dal sistema, ovvero quello dell’ultimo documento inserito o modificato (se trattasi di documento la cui produzione è obbligatoria per comprovare il possesso dei requisiti richiesti – quesito n.17);
  • per gli interventiavviati negli anni successivi al 2022, tenuto conto dei tempi di rilascio delle autorizzazioni amministrative, tale documentazione potrà essere prodotta anche dopo la presentazione della domanda, nel rispetto dei termini previsti dall’avviso per l’inizio dei lavori (quesito n.18);
  • qualora venga presentato un numero di domande insufficiente a esaurire le risorse disponibili, la piattaforma web sarà riaperta a seguito della pubblicazione di un nuovo avviso del Ministero del turismo (quesito n.18);
  • la data di fine lavorinon può essere successiva alla data dell’ultima fattura emessa in relazione al progetto (quesito n.21).

4 allegati

sezione_informativa_dell'incentivo pdf
fac_simile_della_domanda pdf
scheda_di_progetto pdf
diverse_faq_relative_alle_modalità_applicative

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