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Valutazione dei rischi:l'adempimento degli obblighi deve essere immediatamente evidenziato

La legge europea 2013 – bis modifica il Testo unico sulla sicurezza stabilendo che in caso di nuova impresa il datore di lavoro deve dare immediata evidenza e comunicazione dell’adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi

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Per avere maggiori delucidazioni si rimanda alla lettura della circolare n. 65 pubblicata nell'area riservata al Soci

Decreto Sblocca Italia - In G.U. la legge di conversione n. 164/2014

Confermate le agevolazioni per l’acquisto di case da locare, l’ampliamento della “defiscalizzazione” delle opere in project financing e le modifiche alla disciplina delle SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate).
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E’ stata, infatti, pubblicata sul S.O. n.85 alla Gazzetta Ufficiale n.262 dell’11 novembre 2014, la legge 11 novembre 2014, n.164, di conversione, con modificazioni, del D.L. 133/2014 (cd. “Decreto Sblocca-Italia”)
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A seguito della conversione in legge del Provvedimento, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare il proprio Documento di sintesi sulle misure fiscali ivi contenute, tenuto conto delle modifiche apportate dal Provvedimento al testo originario del Decreto Legge, entrate in vigore il 12 novembre 2014. 
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Forum Serbia - Palermo 13 Novembre e Messina 14 Novembre

Confindustria Sicilia, partner di Enterprise Europe Network collabora con Unicredit all'organizzazione del Forum Serbia, che si terrà Giovedì 13 novembre a Palermo presso Confindustria Sicilia e Venerdì 14 novembre a Messina, presso Confindustria Messina.

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Per partecipare, scaricare la scheda di adesione allegata, compilarla e trasmetterla via email all'indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o via fax al numero 091323982 entro mercoledì 12 novembre per la partecipazione a Palermo o giovedì 13 novembre per la partecipazione a Messina.

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L'informazione è consultabile anche dal sito ai seguenti link:
Palermo: http://www.confindustriasicilia.it/eventi.asp?id_tipo_ev=8&id_evento=1390&pagesize=10&page=&data=13/11/2014
Messina: http://www.confindustriasicilia.it/eventi.asp?id_tipo_ev=8&id_evento=1391&pagesize=10&page=&data=

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Requisiti del RSPP:rilevante una presenza adeguata in azienda, non l'inquadramento contrattuale.

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La Commissione per gli Interpelli, di cui all’articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sulla sicurezza), ha risposto a un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 31, comma 6, del Testo Unico sulla Sicurezza, concernente il servizio di prevenzione e protezione.
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In particolare, il quesito è volto a chiarire se, in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda – nei casi di cui al suddetto articolo 31, comma 6 – il Responsabile del servizio debba necessariamente essere un dipendente del datore di lavoro, o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge.
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La Commissione ha puntualizzato che il decreto-legge n. 69/2013, come convertito in legge, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno; il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di legge.
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Ciò premesso, la Commissione ritiene che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) si considera interno quando – a prescindere dalla tipologia contrattuale che lo lega al datore di lavoro – egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, in relazione alle dimensioni e alle specificità dell’azienda.
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Pertanto, è cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti contrattuali e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.
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In questo senso, il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.
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In allegato il testo dell’interpello.
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