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Codice di comportamento delle imprese di costruzione 2022

il Ministero di Giustizia, in data 4 aprile, ha giudicato idoneo al raggiungimento dello scopo di cui all’articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Codice di Comportamento delle imprese di costruzione 2022, che sostituisce la revisione 2013.

Il documento, riportato in allegato, offre adeguato supporto per la predisposizione dei modelli di organizzazione e gestione da parte delle imprese.

Sulle base delle novità approvate dal Ministero, informiamo che, a breve, forniremo una nota più approfondita con le modifiche apportate e che verrà aggiornato il software SQuadra Edilizia, l'applicativo che consente alle imprese Ance di predisporre gratuitamente il modello organizzativo e gestionale esimente dalla responsabilità amministrativa.

Saranno previsti degli eventi nazionali per la diffusione del documento e dei servizi che Ance mette a disposizione delle imprese associate, anche tramite l’applicativo SQuadra Edilizia.

In particolare, per supportare le imprese che già utilizzano il predetto software, sarà previsto un webinar formativo specifico.

1 allegato

Linee Guida Ance 231 revisione 2022 pdf

Legge 29 maggio 1982, n. 297 TFR:Indice ISTAT relativo al mese di febbraio 2022

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di febbraio 2022 è risultato pari a 108,8 (base 2015 = 100). 

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,02086158

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

02/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,25

75% di 2,448211 [indice febbraio 2022 su indice dicembre 2021x100-100] = 1,836158

TOTALE = 2,086158

Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 febbraio 2022 ed il 14 marzo 2022.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo. 

alltfrfebbraio2022 pdf

Online il portale 2022 per invio dati a ENEA per Ecobonus e Bonus Casa

E’  operativo dal 1° aprile il nuovo portale dei bonus fiscali  per trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori  i dati sugli interventi di efficienza energetica, che possono beneficiare delle detrazioni fiscali, effettuati nel 2022.

Per i soli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’ENEA è il 30 giugno 2022, decorrendo dalla data di messa online del portale (1 aprile 2022).

La novità di quest’anno è che si tratta di un portale unico per l’inserimento dei dati relativi sia all’Ecobonus 2022 (art. 14 del D.L. n. 63/2013), per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, sia al Bonus Casa (art. 16-bis DPR 917/86), per i lavori che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Tramite il portale dei bonus all’ENEA devono essere inviati:

  • i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati degli interventi di bonus facciate quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2021, del 60% per le spese sostenute dal 01/01/2022), attraverso la sezione Ecobonus
  • i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, attraverso la sezione Bonus Casa

L’accesso al portale online avviene solo dietro autenticazione tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

 

Superbonus e cappotto termico: nuovo chiarimento ENEA sui tetti non disperdenti

L’ENEA ha pubblicato un nuovo importante chiarimento per l’uso del SuperEcobonus 110% nel caso di isolamento termico delle coperture non disperdenti.

Il decreto legge “Rilancio” n. 34 del 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021, considera gli interventi per la coibentazione del tetto rientranti nella disciplina del 110%, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente” (lettera a) del comma 1 dell’art. 119).

Con la nota del 31 agosto 2021 l’ENEA – di concerto con il Ministero della transizione energetica – aveva precisato che “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante“.

Il nuovo chiarimento, formulato sempre in accordo col MiTE, specifica che: “Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25%. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a)”.

Oltre a indicare le motivazioni che hanno portato al chiarimento nei termini sopraindicati, l’ENEA commenta ulteriormente l’efficacia di tali interventi asserendo che:

La coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio: dall’ambiente caldo all’ambiente freddo e da questo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1). Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto”.

1 allegato

ENEA-nota_tetti_non_disperdenti pdf

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