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DOPO 15 ANNI LA REGIONE RECEPISCE IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA FINALMENTE ANCHE LA SICILIA FA PARTE DELL’ITALIA IL SETTORE POTRA’ USUFRUIRE DI TANTI BENEFICI FINORA NEGATI

DOPO 15 ANNI LA REGIONE RECEPISCE IL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA FINALMENTE ANCHE LA SICILIA FA PARTE DELL'ITALIA IL SETTORE POTRA' USUFRUIRE DI TANTI BENEFICI FINORA NEGATI

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Palermo, 2 agosto 2016 – "Dopo 15 anni la Regione siciliana recepisce, in maniera dinamica, il Testo unico dell'Edilizia che nel 2001 ha innovato in maniera evoluta e incentivante le norme in materia: finalmente anche la Sicilia entra a fare parte dell'Italia nel campo delle costruzioni. Non possiamo che essere soddisfatti".

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E' il commento di Santo Cutrone, presidente di Ance Sicilia, all'approvazione da parte dell'Ars del disegno di legge che recepisce il Dpr 380 del 2001, appunto il Testo unico dell'Edilizia.

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"Un grave ritardo – aggiunge Cutrone – che deve fare riflettere sull'urgenza di rivedere lo Statuto regionale affinché nel recepire le leggi nazionali l'Autonomia da freno dello sviluppo possa diventare una rapida opportunità di agganciare la ripresa e superare l'arretratezza economica e sociale dell'Isola. Adesso – aggiunge Cutrone – spetta a tutte le pubbliche amministrazioni applicare nella maniera più celere e coerente possibile le nuove norme, affinché il settore possa godere quanto prima dei tanti benefici vigenti nel resto d'Italia e finora negati alle imprese siciliane. Un gap di concorrenza che era diventato intollerabile e insostenibile".

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Fra questi, quelli introdotti dal "Decreto del Fare" che, modificando il Dpr 380, ha introdotto numerose semplificazioni, quali la demolizione e ricostruzione di edifici con modifica della sagoma.

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Inoltre, gli enti locali siciliani adesso dovranno adottare gli stessi termini usati nel resto del Paese, come il "permesso di costruire" invece della "concessione edilizia". "Non è solo una questione lessicale, ma anche di contenuti e procedure – spiega Santo Cutrone – che nel frattempo sono già cambiati col 'decreto legislativo Scia' entrato in vigore lo scorso 28 luglio e che cambieranno ulteriormente con il prossimo 'decreto legislativo Scia 2' già esitato lo scorso 15 giugno dal Consiglio dei ministri. Questo testo modificherà il Dpr 380 e, ad esempio, prevederà tre sole possibili alternative di provvedimenti amministrativi per l'attività edilizia: il Permesso di costruire, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), oltre alla Edilizia libera e alla Segnalazione certificata di agibilità. E in vista vi sono anche il nuovo Regolamento edilizio unico e la nuova Terminologia unica associata".

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"In sostanza – conclude Cutrone – se l'Ars avesse perso questa occasione di recepire il Testo unico dell'Edilizia del 2001, la Sicilia sarebbe rimasta indietro anni luce e totalmente tagliata fuori dalla notevole evoluzione che l'intero sistema normativo sta subendo a livello nazionale".

Rimborsi IVA – Nuovi Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Può ottenere il rimborso del credito IVA senza prestare garanzia il contribuente che, anche successivamente alla presentazione dell'istanza di rimborso, provveda spontaneamente a versare quanto richiesto nell'avviso di accertamento oppure aderisca ad uno degli istituti di definizione agevolata (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione).

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Questo uno dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella recente CM n. 33/E del 22 luglio 2016 che supera le indicazioni precedentemente dalla stessa fornite sul tema.

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La pronuncia assume particolare rilevanza poiché il tema dei rimborsi IVA coinvolge le imprese di costruzioni, in misura maggiore rispetto agli altri settori produttivi, a causa del fisiologico e permanente credito IVA, generato da un " cronico differenziale positivo" tra I'IVA a credito (relativa all'IVA assolta sugli acquisti effettuati dall'impresa ad aliquota piena) e l'IVA a debito (relativa all'IVA corrisposta all'impresa dai propri acquirenti o committenti, spesso ad aliquota ridotta).

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Come noto, sul tema, ai sensi dell'art.38bis del DPR 633/1972, l'obbligo di prestazione della garanzia ricorre limitatamente ai rimborsi dei crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro, laddove siano riscontrate situazioni di rischio, tra cui avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro,
al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro,
all'1 % degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.
Sul punto, l'Agenzia:
conferma quanto già precisato con la CM 35/E/2015[1], secondo la quale quando la pretesa erariale sia rideterminata per effetto di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione, anche successivamente all'istanza di rimborso, il raffronto tra l'imposta dichiarata e quella accertata va eseguito con riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati;
supera, invece, quanto dalla stessa chiarito nella CM 32/E/2014[2], riconoscendo ora la possibilità di ottenere l'importo del credito IVA chiesto a rimborso senza prestare garanzia al contribuente che versi integralmente quanto richiesto nell'avviso d'accertamento anche attraverso l'adesione agli istituti di definizione agevolata.
L'Amministrazione fonda il cambio di orientamento proprio sulla ratio della disposizione (ossia il citato art.38bis del DPR 633/1972) che è quella di "individuare nell'avviso di accertamento ...notificato un indicatore del grado di solvibilità del contribuente che ha chiesto il rimborso IVA e, pertanto, se nel periodo di osservazione lo stesso soddisfa integralmente le proprie pendenze, attraverso uno qualunque degli istituti di definizione messi a disposizione dalla legge, può considerarsi reintegrato tra i contribuenti non "a rischio" e non tenuto alla presentazione della garanzia".

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In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'applicazione degli stessi principi già espressi[3] in tema di "regolarità fiscale" per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. 163/2006 (cd. "Codice contratti pubblici"), ora abrogato e riformulato, con modificazioni, dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

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La circolare in commento fornisce, inoltre, ulteriori indicazioni tra le quali si segnalano in particolare quelle relative ai pagamenti rateizzati delle cartelle erariali e di quelli derivanti dall'utilizzo degli istituti di definizione agevolata (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione).

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Sul punto, viene chiarito che le rate non ancora pagate non debbano essere considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi IVA, ad eccezione delle ipotesi in cui l'omesso o il ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.

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[1] Cfr. ANCE "Rimborsi IVA – Chiarimenti della C.M. 35/E/2015" ID n.22907 del 1°dicembre 2015.
[2] Cfr. ANCE "Semplificazioni fiscali - Rimborso del credito IVA – C.M. 32/E/2014" ID n.19361 del 16 febbraio 2015. Nello specifico, veniva precisato che l'avvenuta notificazione dell'atto nei 2 anni precedenti fosse causa ostativa alla possibilità di ottenere il rimborso senza prestazione di garanzia, a prescindere dalla circostanza che il contribuente avesse o meno definito la pretesa erariale.
[3] Cfr. CM 41/E/2010 e sul tema ANCE ""Regolarità fiscale" per la partecipazione alle gare di appalti pubblici – Chiarimenti ministeriali" ID n.4407 del 4 agosto 2010.

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1 allegato

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CM n. 33/E del 22 luglio 2016

Detrazione IRPEF del 50% anche al “convivente di fatto” – R.M. 64/E/2016

Il convivente di fatto, che sostiene le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia sull'abitazione oggetto della convivenza, può beneficiare del bonus IRPEF del 50% al pari di un familiare.

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Questo il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, contenuto nella R.M. n. 64/E del 28 luglio 2016, che recepisce, dal punto di vista dell'applicabilità dei benefici fiscali, le novità introdotte dalla legge n. 76/2016 (cd. "Legge Cirinnà"), in materia di unioni civili.

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Come noto, dal punto di soggettivo, l'agevolazione del "50%" è stata riconosciuta in favore del proprietario, nudo proprietario, usufruttario (ovvero titolare dei diversi diritti reali sugli immobili), nonché dell'inquilino e del comodatario come detentori dell'immobile (Cfr. C.M. 57/E/98)[1].

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Inoltre, il bonus è, altresì, riconosciuto in favore del familiare convivente con il possessore/detentore dell'immobile, laddove, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, sostenga le spese per gli interventi edilizi[2].

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Pertanto, in base al citato orientamento di prassi, il convivente che non sia familiare del titolare dell'immobile, nei termini sopra indicati, e che sostenga le spese per gli interventi in questione, potrebbe beneficare della detrazione IRPEF soltanto se risulta detentore dell'immobile in base ad un contratto di comodato.

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In merito, le modifiche normative introdotte in materia di unioni civili (cd. "Legge Cirinnà), stabiliscono:

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· l'equiparazione delle unioni civili a quelle derivanti dal vincolo matrimoniale;
· l'estensione alle convivenze di fatto di alcuni diritti spettanti ai coniugi conviventi (ad esempio, il riconoscimento, a favore del coniuge superstite, del diritto di abitazione e successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza).

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A tal riguardo, in virtù della rilevanza giuridica attribuita dalla legge 76/2016 alle coppie di fatto, l'Agenzia delle Entrate, modificando il proprio orientamento, ritiene che il requisito della "disponibilità dell'immobile", necessaria per la fruibilità della detrazione, si rinviene nella convivenza stessa, senza che sia necessario un contratto di comodato sottostante.

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Pertanto, sulla base di tale ricostruzione, la R.M. 64/E/2016 precisa che il convivente di fatto può detrarre le spese effettivamente sostenute sull'abitazione, anche se diversa da quella principale della coppia, purché in essa si esplichi in ogni caso un rapporto di convivenza (analogamente a quanto previsto per i familiari conviventi).

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Alle medesime conclusioni si ritiene di dover pervenire anche con riferimento all'applicabilità della detrazione del "65%" per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, vigente fino al 31 dicembre 2016.

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[1] Come noto, la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie è disciplinata dall'art. 16-bis del D.P.R. 917/86, e si applica nella misura potenziata del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016. Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID n. 23273 del 13 gennaio 2016.
[2] In merito, l'Agenzia delle Entrate, nella C.M. 121/E/97, ha precisato che:
- per "familiari", s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il titolo che attesta la disponibilità dell'immobile è costituito dalla condizione di familiare convivente e non è richiesto un sottostante contratto di comodato;
- la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori (ris. n. 184/E del 2002 e circ. n. 15/E del 2005, par. 7.2).

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1 allegato

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R.M. n. 64/E del 28 luglio 2016

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.31

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.31 del 1° agosto 2016.

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