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Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.30

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.30 del 25 luglio 2016.

Split payment per i Consorzi– Ordinanza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con l'Ordinanza n. 02472/2016 del 24 giugno 2016, in via cautelare, sospende l'efficacia delle norme attuative dello "split payment" per un Consorzio stabile.
La questione, seguita dall'ANCE fin dal suo avvio, riguarda il ricorso promosso da un Consorzio stabile avverso il Ministero dell'Economia delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, con il quale il giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi sull'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti attuativi del meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cd. split payment, di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972[1]).

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Il Consorzio, in particolare, eccepisce l'illegittimità e l'adozione, in contrasto con le norme comunitarie:
- del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015,
- della Circolare della Agenzia delle Entrate n.1/E del 9 febbraio 2015,
- e di tutti gli eventuali e/o successivi provvedimenti conseguenti, connessi e inerenti.
I citati provvedimenti, secondo l'istante, sarebbero nulli in quanto adottati in violazione dei principi generali di diritto comunitario di:
• "certezza delle situazioni giuridiche," poiché l'autorizzazione comunitaria all'Italia per applicazione dello "split payment" (Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio del 14 luglio 2015[2]) riconosce illegittimamente efficacia retroattiva alle disposizioni di legge e alle relative norme attuative;
• "proporzionalità", perché la portata generale delle misure adottate contrasta con gli scopi delineati dall'art. 395 direttiva 2006/2012/CE, che ammette deroghe alla disciplina comunitaria dell'IVA solo per fattispecie circostanziate di "evasione e/o elusione fiscale";
• "parità di trattamento e neutralità fiscale", in quanto solamente le operazioni con la PA vengano sottoposte alla nuova disciplina.
In primo grado, il TAR Lazio, pur riconoscendo inizialmente la fondatezza delle istanze delle imprese, che si trovano a subire notevoli danni in conseguenza dei ritardi nei rimborsi dei crediti IVA generati dall'applicazione della "scissione dei pagamenti"[3], con Sentenza n.00121/2016 del 7 gennaio 2016, ha respinto il ricorso, riconoscendo la piena legittimità della disciplina nazionale e l'efficacia delle relative norme attuative.
Con orientamento radicalmente opposto, la recente Ordinanza del Consiglio di Stato, di fronte al quale è stata impugnata la sentenza del TAR, dispone ora la sospensione dell'esecutività non solo della citata pronuncia ma anche del provvedimento originariamente impugnato (D.M. 23 gennaio 2015), considerato che da questi "deriva un danno grave ed irreparabile anche in considerazione dell'attività di impresa svolta".
È di tutta evidenza il rilievo che potrebbe assumere tale decisione, qualora fosse confermata con pronuncia definitiva dallo stesso Consiglio di Stato, a tutela delle imprese per i danni conseguenti l'introduzione dello "split payment".
In ogni caso , si tratta di un segnale importante sulla necessità di evitare, per il futuro, nuovi pesanti oneri a carico delle imprese che vanno ad incidere sulla gestione amministrativa e finanziaria delle stesse.
Al momento, si sottolinea che al momento la presente Ordinanza rileva esclusivamente tra le parti ricorrenti, riconoscendo solo al Consorzio ricorrente il diritto di disapplicare il meccanismo dello "split payment" per le fatture emesse nei confronti dell'ente pubblico controparte.
Per completezza occorre, inoltre, rilevare che l'Ordinanza non tiene conto delle disposizioni contenute nell'art.17, co.6, lett.a-quater, del D.P.R. 633/1972[4] secondo le quali, nell'ipotesi in cui il consorzio aggiudicatario di appalti pubblici fattura alla Stazione appaltante con il meccanismo dello "split payment", i consorziati fatturano, a loro volta, le prestazioni al consorzio in inversione contabile "reverse charge".
Si tratta di una norma fortemente voluta dall'ANCE che, proprio con riferimento all'applicabilità dello "split payment" in presenza di strutture consortili, aveva da subito intrapreso le più opportune iniziative presso le competenti Sedi, volte ad ottenere l'operatività dell'equivalente meccanismo del "reverse charge" nei rapporti di fatturazione interna tra consorzio ed imprese consorziate.
In tal modo, verrà superata la grave criticità connessa all'emersione di un ingente credito IVA in capo ad un soggetto (il consorzio) destinato a venir meno al completamento dell'opera. Diversamente, il credito IVA emergerà in capo alle singole imprese consorziate.
La disposizione, tuttavia, sarà efficace solo dopo l'autorizzazione di deroga da parte dell'UE all'art.395 della Direttiva 2006/112/UE in materia di IVA, procedimento che l'ANCE sta attentamente e costantemente monitorando[5].
In ogni caso, si ricorda che, sotto il profilo generale, per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni che effettuano operazioni soggette al meccanismo dello "split payment" è ammesso il rimborso del credito IVA in via prioritaria, ai sensi dell'art. 8, del citato D.M. 23 gennaio 2015, che, dando attuazione all'art. 1, co. 630, legge 190/2014 (legge di Stabilità per il 2015), include i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi dell'art. 38-bis, co.10, del DPR 633/1972.
Il rimborso prioritario, sebbene non immediato, in ogni caso, accelera i tempi di recupero delle eccedenze dell'IVA rispetto ai tempi medi ordinari previsti per tali operazioni.
Va, infine, sottolineato che la citata Decisione n.2015/1401 del Consiglio europeo stabilisce la natura "temporanea e non rinnovabile" dell'autorizzazione all'applicazione dello "split payment" (triennio 2015-2017).
La limitazione temporale è stata, infatti, collegata all'introduzione, dal 6 giugno 2014, dell'obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni eseguite nei confronti della P.A. esteso, dal 31 marzo 2015, a tutte le Amministrazioni, ivi compresi gli Enti locali.
Considerata la novità di tale strumento, la cui piena operatività verrà raggiunta in un arco di tempo triennale, il Governo italiano ha ritenuto necessaria l'adozione dello "split payment", da affiancare alla fatturazione elettronica, sempre in funzione antievasione.
Una volta implementata la fatturazione elettronica, lo strumento della scissione dei pagamenti dovrà essere eliminato (ossia dal 1° gennaio 2018), in virtù del fatto che la fatturazione elettronica sarà sufficiente a garantire la lotta alle frodi, poiché consentirà di controllare l'ammontare dell'IVA che le P.A. sono tenute a versare ai propri fornitori e, conseguentemente, le operazioni di liquidazione e versamento dell'Iva ricevuta da parte delle imprese.
[1] Cfr. ANCE "Split Payment – CM 15/E/2015 e il punto sui chiarimenti dell'AdE"- ID n. 20122 del 15 aprile 2015; ANCE "Split payment – Verifica pagamenti PA" - ID N. 20059 del 10 aprile 2015; ANCE "Split payment – Interrogazione parlamentare europea" - ID N. 19915 del 27 marzo 2015; ANCE "Split payment e reverse charge: Nuovo Modello per i rimborsi del credito IVA" - ID n. 19837 del 24 marzo 2015; "Split payment e reverse charge – Interrogazione parlamentare n. 3-01735" - ID n. 19752 del 18 marzo 2015; ANCE "Split Payment" – Rimborsi IVA prioritari – In G.U. il D.M. 20 febbraio 2015" - ID n. 19559 del 04 marzo 2015; ANCE "Split Payment – Primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate" -ID n. 19284 del 10 febbraio 2015; ANCE "Split Payment – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM attuativo" - ID n. 19212 del 5 febbraio 2015;ANCE "Split Payment – Il MEF anticipa il DM attuativo in corso di pubblicazione in GU" - ID n. 19172 del 2 febbraio 2015; ANCE "Split Payment" – Azioni ANCE e richiesta segnalazioni - ID n. 18963 del 16 gennaio 2015; ANCE "Split Payment" – Comunicato Stampa del MEF ANCE "Legge di Stabilità 2015 – Pubblicazione in GU – Misure fiscali d'interesse per il settore" –ID N. 18852 dell'8 gennaio 2015; ANCE "Definitiva approvazione del DdL Stabilità 2015 – Le misure fiscali d'interesse per il settore" -ID N. 18766 del 23 dicembre 2014.- ID n. 18874 del 9 gennaio 2015; ANCE "Split Payment" – Entrata in vigore ed azioni ANCE - ID n. 18854 dell'8 gennaio 2015;
[2] Cfr. ANCE "Split payment – In Gazzetta Ufficiale l'approvazione definitiva dell'ECOFIN"- ID n. 21736 del 26 agosto 2015,"Split payment – Approvazione definitiva ECOFIN" - ID n.21345 del 14 luglio 2015, "Split payment – Ufficializzato l'OK della Commissione UE" -ID n.20926 del 15 giugno 2015, e "Split payment – Via libera della Commissione UE" - ID n.20893 del 12 giugno 2015. Si ricorda, infatti, che l'art.17-ter del DPR 633/1972 è entrato in vigore il 1° gennaio 2015, in anticipo rispetto alla suddetta Decisione del 14 luglio 2015 che ne autorizzava l'applicazione in Italia.
[3] Cfr. ANCE "Split payment – TAR Lazio sollecitato sulla legittimità della normativa"-ID n. 20678 del 27 maggio 2015.
[4] La disposizione è stata introdotta dall'art.1, co.128, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016).
[5] Cfr. ANCE "Reverse charge" e "split payment" per i consorzi – La C.M. 20/E/2016"- ID n. 24902 del 26 maggio 2016.

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2 allegati

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Ordinanza n. 02472-2016 del 24 giugno 2016
Sentenza n.00121-2016 del 07 gennaio 2016

Delrio: subito un tavolo con l’Ance per affrontare fase transitoria Codice appalti

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha accolto la proposta dell'Ance, formulata questa mattina nel corso dell'Assemblea annuale dal presidente Claudio De Albertis, di convocare subito un tavolo di confronto per affrontare la fase transitoria del nuovo Codice degli appalti. E' quanto si legge in una nota del ministero nella quale si precisa che l'Associazione costruttori e gli enti locali saranno subito convocati per affrontare la fase transitoria e l'andamento del mercato delle opere pubbliche, con componente prevalente dell'edilizia.

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Il ministro, inoltre, si dice d'accordo anche con la proposta, lanciata da De Albertis, di dare avvio a un piano industriale di sviluppo che potenzi i lavori pubblici e sulla maggiore flessibilità per gli investimenti.

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1 allegato
dichiarazioni ministro Delrio

Compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento – D.M. 27 giugno 2016

Dal 12 luglio 2016 è possibile effettuare la compensazione fra i crediti commerciali, vantati nei confronti della P.A., e le somme iscritte a ruolo e risultanti dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2015.
Tale modalità di utilizzo del credito diventa, così, operativa anche per il 2016, con un allungamento del termine di notifica delle cartelle esattoriali che possono accedere alla compensazione, in precedenza fissato al 31 dicembre 2014[1].
Lo prevede il D.M. 27 giugno 2016 del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.161 del 12 luglio 2016, ed in vigore dalla medesima data, in attuazione dell'art.1, co.129, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016)[2].
Come noto, l'art.28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A.[3], non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.[4].
Sul tema sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi e successivi Provvedimenti, volti a definire l'ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che possono essere compensate con i crediti verso la P.A.[5].
In tal ambito, si è poi aggiunta, da ultimo, la legge 208/2015 la quale, anche per il 2016, ha demandato ad un Decreto attuativo l'efficacia della compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione.
Tale disposizione è stata resa operativa con il citato D.M. 27 giugno 2016 che, richiamando la disciplina generale dell'art.28-quater, ha, in sostanza, ulteriormente prolungato al 31 dicembre 2015 il termine relativo alla notifica delle cartelle di pagamento che possono essere compensate con i crediti verso la P.A..
Tale estensione opera per le compensazioni effettuate a partire dal 12 luglio 2016, data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2016.
In ogni caso, restano validamente eseguite, in base alla disciplina previgente, le compensazioni già effettuate nel corso del 2015, ovvero in periodi anteriori (cfr. Tabella 1).
In merito, viene confermato che, per poter fruire della compensazione, il credito deve essere certificato mediante la piattaforma elettronica, e il debito iscritto a ruolo deve essere pari o inferiore al credito vantato nei confronti della P.A..
Restano ferme, inoltre, le modalità applicative già previste per la compensazione fra crediti P.A. e debiti fiscali, già definite con il D.M. 25 giugno 2012 ed il D.M. 19 ottobre 2012.
In particolare, si ricorda che, per effettuare la compensazione, il contribuente deve:
- chiedere la certificazione del credito attraverso la piattaforma elettronica;
- presentare ad Equitalia la certificazione, o in forma cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma.
Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l'avvenuta compensazione, con il rilascio della relativa ricevuta.
A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A.[6], quali:
o la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti[7];
o la cessione del credito[8].

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Tabella 1

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1 allegato

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D.M. 27 giugno 2016 pdf 274,5 Kb

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