HomeVarie

Varie

Riepilogo lavori regionali posti in gara - 2° quadrimestre 2016

In allegato, nell'area riservata Sezione Attività, il riepilogo dei lavori regionali (desunti dalla GURS) posti in gara in Sicilia nel periodo gennaio-agosto 2016.
Si allegano, inoltre, le elaborazioni e i grafici dei dati relativi al predetto periodo confrontati con gli stessi del 2015, i quali ci danno l'idea dell'andamento delle gare nel periodo considerato.

Rating di legalità: in vigore il nuovo regolamento attuativo

Nell'area riservata sezione circolari - si illustrano le novità in tema di rating di legalità a seguito dell'entrata in vigore, dal 13 settembre scorso, delle modifiche al Regolamento attuativo dell'Antitrust. Si ricorda che il rating, nato per valutare il livello di legalità delle imprese, con il Nuovo Codice dei contratti pubblici, assume rilevanza anche nelle gare d'appalto

Cessione fabbricato “cielo-terra” – Annullata la rettifica del corrispettivo

Nella compravendita di un edificio “cielo-terra”, ai fini della determinazione delle imposte di registro e ipo-catastali, il prezzo complessivo può essere inferiore fino al 15%, rispetto al corrispettivo derivante dalle cessioni delle singole unità immobiliari che compongono il fabbricato.
\r\n
 
\r\n
Questo uno dei principi annunciati nella sentenza n. 6388/1/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che, annullando un avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate con il quale venivano richieste maggiori imposte di registro e ipo-catastali, fornisce importanti chiarimenti in merito ai criteri da seguire al fine di individuare il corretto valore venale dei beni oggetto di compravendita.
\r\n
 
\r\n
Trattandosi di un operazione assai frequente nel settore edile, dove è all’ordine del giorno l’acquisto da privati di interi edifici da ristrutturare, si richiama l’attenzione sui principi enunciati con tale pronuncia, anche al fine di prevenire contestazioni dei valori indicati nel contratto.
\r\n
 
\r\n
La questione prende le mosse da un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria rettificava il valore di cessione, con contestuale rideterminazione delle maggiori imposte d’atto, di un fabbricato “cielo-terra”, ovvero di un edificio composto da più unità immobiliari.
\r\n
 
\r\n
Le parti ricorrenti impugnavano il suddetto avviso, contestandone la legittimità, poiché ritenevano che l’Agenzia delle Entrate non avesse tenuto conto delle particolari caratteristiche dell’immobile, limitandosi, invece, ad applicare semplici valutazioni, senza effettuare alcun accertamento di fatto e senza fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria ricostruzione.
\r\n
 
\r\n
A tal riguardo, i giudici tributari di primo grado, con la sentenza n. 6388/1/2016, hanno accolto pienamente le ragioni del contribuente, dichiarando l’illegittimità dell’avviso emesso dall’Amministrazione finanziaria, precisando una serie di principi che devono essere rispettati, in sede di accertamento, al fine di determinare in modo corretto il valore venale dei beni oggetto di cessione.
\r\n
 
\r\n
In particolare, la sentenza ha annullato l’avviso di liquidazione con cui veniva rideterminato il prezzo di cessione dell’edificio[1], poiché l’Ufficio:
\r\n
 
\r\n
·       non aveva tenuto conto delle reali condizioni e caratteristiche dell’edificio.
\r\n
 
\r\n
Lo stabile, infatti, al momento della vendita era in “pessime condizioni”, in quanto non vi era stato alcun intervento di manutenzione nel corso degli ultimi decenni, nonchè mancavano gli impianti tecnologici e termici.
\r\n
 
\r\n
Inoltre, alcune unità immobiliari facenti parte dell’edificio risultavano ancora occupate, incidendo, così, sulla determinazione del prezzo di vendita dell’intero complesso;
\r\n
 
\r\n
·       per individuare il prezzo di vendita, aveva effettuato una comparazione con altri immobili non assimilabili a quello oggetto di verifica, ovvero edifici interamente ristrutturati ed in perfette condizioni d’uso;
\r\n
 
\r\n
A tal riguardo, tale comparazione era altresì erronea poiché è stata fatta con immobili oggetto di compravendite nel corso del 2015, ovvero a distanza di circa due anni dalla cessione oggetto di verifica.
\r\n
 
\r\n
·       non ha considerato la natura del bene oggetto della vendita, ossia un edificio “cielo-terra” composto da più unità abitative.
\r\n
 
\r\n
In tale ipotesi, si legge nella sentenza, “vi è un abbattimento del prezzo di vendita dal 10% al 15%, a seconda del numero di unità oggetto dell’operazione di cessione immobiliare”.
\r\n
 
\r\n
In sostanza, il prezzo totale stabilito per la vendita di un edificio complesso, sarà sicuramente inferiore rispetto al corrispettivo che si potrebbe ottenere vendendo separatamente le singole unità immobiliari;
\r\n
 
\r\n
·       non ha tenuto conto del perdurante stato di crisi economica, che ormai da anni ha colpito l’intero settore immobiliare, dimostrata, altresì, dall’elevato numero di fabbricati invenduti che, come noto, costituiscono il cd. “magazzino” delle imprese di costruzioni;
\r\n
 
\r\n
·       ha ignorato la valutazione effettuata dalla banca erogatrice del finanziamento a favore della società acquirente.
\r\n
 
\r\n
L’istituto di credito, infatti, verificato la stato di fatiscenza in cui versava l’edificio, al momento della stipula dell’atto di compravendita ha erogato una somma pari a quella dichiarata dalle parti contraenti.
\r\n

\r\n
\r\n
[1] Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate rideterminava in 2.815.000,00 euro il valore di un complesso immobiliare che una Srl aveva acquistato, nel luglio del 2013, per l’importo dichiarato di 2.360.000,00 euro.
\r\n
\r\n

Progetto “Studi di Settore 2.0”: l’indice di affidabilità sostituirà lo strumento d’accertamento

Avviata la fase sperimentale di completa innovazione degli Studi di Settore, che, una volta implementata, consentirà di abbandonare l’utilizzo dello strumento d’accertamento presuntivo e la sua sostituzione con un “indice di affidabilità/compliance” che consentirà al contribuente di accedere a specifiche premialità fiscali.
\r\n
 
\r\n
Così hanno annunciato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e la SO.SE. alla Commissione degli Esperti per gli Studi di Settore, della quale fa parte anche l’ANCE, nel corso della riunione tenutasi ieri 7 settembre 2016.
\r\n
 
\r\n
Durante l’incontro, in particolare, è stata presentata la proposta di innovazione metodologica degli Studi di Settore, che, nei mesi scorsi, ha visto impegnata l’Amministrazione finanziaria nell’attività di sperimentazione per la messa a punto di un nuovo indicatore sintetico, che avrà il fondamentale obiettivo di garantire un’inversione di tendenza nel rapporto Fisco/contribuenti.
\r\n
 
\r\n
Il nuovo strumento, infatti, è stato ideato per superare la logica dell’accertamento presuntivo, oggi fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dallo Studio di Settore, e favorire invece la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale.
\r\n
 
\r\n
In particolare, il nuovo “indice di compliance”, che nelle intenzioni del MEF dovrà sostituire in toto gli Studi di Settore, è un indicatore che fornisce, su scala da 1 a 10, il grado di affidabilità di ogni contribuente e, a sua volta, è influenzato e sintetizza il valore dei seguenti indicatori (il cui peso sarà differenziato a seconda di alcuni fattori legati all’attività esercitata, primo fra tutti il settore produttivo d’appartenenza):
\r\n
    \r\n
  • valore aggiunto per addetto,
  • \r\n
  • reddito per addetto,
  • \r\n
  • ricavi per addetto,
  • \r\n
  • costi residuali di gestione sui ricavi,
  • \r\n
  • durata delle scorte,
  • \r\n
  • costo del venduto per addetto,
  • \r\n
  • valore dei beni strumentali per addetto.
  • \r\n
\r\n
Il meccanismo di operatività del nuovo strumento è tale per cui più sarà elevato il valore dell’indice (da 1 a 10) raggiunto dal contribuente, più questi avrà diritto al riconoscimento di premialità, tra le quali l’esclusione da alcuni tipi di accertamento ed una riduzione del periodo di accertabilità.
\r\n
 
\r\n
Resta fermo, inoltre, che, così come avviene oggi per gli Studi di Settore, anche il nuovo indice di affidabilità/compliance sarà articolato e differenziato in funzione dello specifico settore produttivo in cui il contribuente opera e terrà conto delle peculiarità di svolgimento dell’attività produttivaanche a livello territoriale.
\r\n
 
\r\n
Per questo, verrà comunque mantenuta la suddivisione dei contribuenti in “categorie omogenee” (cd. “clusters”), che tuttavia saranno numericamente ridotte e semplificate rispetto a quelle attualmente previste per gli Studi di Settore.
\r\n
 
\r\n
Verrà inoltre confermata anche la possibilità di adeguare i ricavi in dichiarazione, al fine di aumentare il valore dell’indice di affidabilità funzionale all’ottenimento delle premialità fiscali.
\r\n
 
\r\n
Il nuovo strumento verrà messo a punto con gradualità, con una fase di sperimentazione che coinvolgerà dapprima alcune professioni e piccole categorie produttive, per arrivare in futuro ad interessare tutti i settori economici, ivi compreso quello delle costruzioni (per il quale oggi opera lo Studio di Settore WG69U).
\r\n

More Articles...

AREE TEMATICHE

sidebar-banner-183x100

\r\n

 

AREA RISERVATA

menu utente

NEWSLETTER

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS