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Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.36

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.36 del 5 settembre 2016.

Formazione RSPP e ASPP: pubblicato il nuovo accordo sui requisiti dei corsi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2016 l'Accordo Stato Regioni che stabilisce i nuovi requisiti di durata e contenuti minimi della formazione per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), previsti dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i (di seguito TU sicurezza).

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L'Accordo Stato-Regioni, sancito il 7 luglio 2016, entrerà in vigore il 4 settembre ed abrogherà la precedente disciplina della materia stabilita dall' Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e da quello dell'8 ottobre 2006.

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Tra i principali contenuti, si evidenzia:
una nuova articolazione – nei contenuti e nella durata - dei corsi formativi, che pur rimangono distinti in tre moduli (moduli A e B per le funzioni di RSPP e ASPP, e modulo C per le sole funzioni di RSPP);
la specificazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione;
le disposizioni modificative/integrative di altri provvedimenti o Accordi in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Tra queste disposizioni, si segnala in particolare la modifica del punto 9.2 dell'Accordo 22 febbraio 2012 in materia di formazione all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, che recepisce le istanze avanzate dall'Ance relativamente alla decorrenza della validità della formazione pregressa nel caso in cui questa sia di durata non inferiore a quella prevista nell'Accordo stesso (ad esempio, i corsi 16 Ore Mics sulle attrezzature di lavoro);
la presenza, in Allegato III, di tabelle che riassumono i casi in cui la partecipazione a un determinato corso in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta credito formativo (parziale o totale) ai fini della frequenza ad altro corso.
Di seguito si riporta un approfondimento dei principali contenuti dell'Accordo, seguendo la numerazione dei paragrafi dell'Accordo stesso.

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1. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL'ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE

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L'accordo, al punto 1, individua ulteriori titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del TU sicurezza e ne presenta, in Allegato I, un elenco completo, di 43 classi tra laurea magistrale, laurea specialistica e laurea.

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L'Accordo specifica che sono altresì validi, ai fini dell'esonero, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in ingegneria e architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre1938, n.1652.

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Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell'Accordo, o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell'Accordo.

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2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

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Tra i soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento sono riportati alla lettera l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del TU sicurezza, limitatamente allo specifico settore di riferimento.

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Un'apposita nota puntualizza che tali soggetti possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente oppure avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, che devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni sulla base dell'Intesa del 20 marzo 2008.

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Un passaggio importante attiene il requisito principale che gli organismi paritetici debbono soddisfare, individuato nella rappresentatività, in termini di comparazione sul piano nazionale, delle associazioni costituenti, determinata tramite la valutazione complessiva dei seguenti criteri:
consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
partecipazione alla formazione e stipulazione dei ccnl (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
Si evidenzia, infine, che tali criteri devono essere soddisfatti, in qualità di soggetti formatori, anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

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3. REQUISITI DEI DOCENTI

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L'Accordo specifica che i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

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4. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

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Sono riportate le indicazioni cui deve attenersi il soggetto formatore.

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5. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

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L'allegato IV contiene le indicazioni metodologiche per la progettazione e realizzazione del corso per ASPP e RSPP, in particolare con riferimento al modulo B, e del corso di aggiornamento.

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In allegato II sono riportati i requisiti della formazione in modalità e-learning: requisiti e specifiche di carattere organizzativo, di carattere tecnico, profili di competenze per la gestione didattica e tecnica, documentazione).

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6. ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO

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È stata mantenuta la suddivisione del corso in 3 moduli: A, B e C.

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Il modulo A, propedeutico agli altri moduli, ha una durata complessiva di 28 ore (invariata rispetto al previgente Accordo). È prevista una verifica finale di apprendimento, il cui superamento consente l'accesso a tutti i percorsi formativi. Solo per il modulo A, è consentito l'utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri di cui all'Allegato II.

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Il modulo B è strutturato prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il settore Cave-Costruzioni prevede un ulteriore modulo B di specializzazione (modulo B-SP2) della durata di 16 ore, a cui si accede a seguito del corso B comune. Complessivamente, per il settore delle costruzioni, la durata del modulo B è aumentata di 4 ore rispetto al precedente Accordo del 2006.

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Il modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata è di 24 ore (invariata rispetto al previgente Accordo).

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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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Per ciascun modulo devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa e le competenze tecnico professionali.
Per ciascun modulo l'accordo stabilisce i requisiti dei test.

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8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (EX ACCORDO STATO REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006) RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B

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L'accordo stabilisce la validità dei percorsi formativi effettuati ai sensi dell'Accordo del 26 gennaio 2006 da RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e che continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso.
Di seguito si riporta una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ore integrative in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

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Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006Credito riconosciuto sul presente accordo Stato Regioni
CORSO FREQUENTATOModulo B comuneModulo B specialistico
Modulo B1 – 36 oreTOTALECredito totale per SP1
Modulo B2 - 36 oreTOTALE Credito totale per SP1
Modulo B3 - 60 oreTOTALE Credito totale per SP2
Modulo B4 - 48 oreTOTALE -
Modulo B5 - 68 ore     TOTALE Credito totale per SP4
Modulo B6 - 24 ore --
Modulo B7 - 60 oreTOTALECredito totale per SP3
Modulo B8 - 24 ore--
Modulo B9 - 12 ore--
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 In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, la frequenza del modulo B comune o di uno o più moduli B di specializzazione può essere riconosciuta ai fini dell'aggiornamento degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell'accordo del 2006.

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9. AGGIORNAMENTO

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L'accordo ha stabilito per RSPP e ASPP le seguenti ore minime complessive, che dovrebbero preferibilmente essere distribuite nell'arco temporale del quinquennio:
ASPP: 20 ore nel quinquennio;
RSPP: 40 ore nel quinquennio.
L'aggiornamento può essere svolto:
in modalità e-learning con i criteri di cui all'allegato II, per il monte ore complessivo;
mediante partecipazione a convegni e seminari di contenuti coerenti con quanto indicato nell'Accordo, per un numero di ore non superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento.
Anche per i convegni e seminari è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti. Inoltre, per tutti i corsi di aggiornamento, compresi quelli in e-learning, i convegni e i seminari, i docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell'Accordo.

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Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, ad esempio, dei dirigenti e preposti, ecc, non è da ritenersi valida.

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Fatto salvo quanto previsto nella tabella riportata al punto 8 (sopra riportata), la partecipazione a corsi di specializzazione del modulo B non è valida ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP.

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È invece valida, sempre ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la formazione ai sensi del D.M. 6 marzo 2013, sulla qualificazione dei formatori, nonché quella ai sensi dell'allegato XIV del TU sicurezza, per coordinatori per la sicurezza.

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9.1 Modifiche all'Allegato XIV del D. Lgs. 81/08

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L'accordo modifica l'allegato summenzionato, specificando che l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari, purché sia tenuto un registro presenze, ma senza vincoli sul numero massimo di partecipanti (finora il TU sicurezza imponeva il vincolo di 100 partecipanti).

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10. DECORRENZA AGGIORNAMENTO

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L'aggiornamento della formazione per RSPP e ASPP ha decorrenza quinquennale a partire dalla conclusione del modulo B comune.

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Per i soggetti esonerati, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del TU sicurezza e punto 1 dell'allegato A dell'accordo in parola, l'aggiornamento quinquennale decorre:
dalla data di entrata in vigore del TU sicurezza (15 maggio 2008);
dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
La mancata frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo, ma non consente al soggetto di esercitare la funzione fino al superamento del corso.

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Ciò vale per tutti i soggetti per i quali la formazione costituisce un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercita (vale ad esempio per i coordinatori, per gli addetti al primo soccorso, per gli operatori di attrezzature di cui all'accordo del 22 febbraio 2012, ecc.).

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L'Accordo specifica inoltre che gli RSPP e ASPP dovranno poter dimostrare la partecipazione ai corsi di aggiornamento nel quinquennio antecedente, per un numero di ore non inferiore al minimo previsto.

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Dal 4 settembre, l'eventuale completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.

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11. ATTESTAZIONI

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Sono specificati gli elementi comuni minimi delle attestazioni.
Il soggetto formatore deve conservare per almeno 10 anni il "fascicolo del corso" contenente i dati anagrafici del partecipante ed il registro del corso.

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12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

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L'Accordo stabilisce in tale paragrafo alcune disposizioni che integrano o correggono altri Accordi o altre norme in materia di formazione sulla sicurezza. Di seguito una sintesi delle più rilevanti.

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12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, eccetto quelli per i quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013.

\r\n

Il datore di lavoro RSPP può svolgere esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori la formazione di cui all'Accordo del 21 dicembre 2011, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal D.M. 6 marzo 2013.

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12.2 Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione

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Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori a rischio medio/alto di cui alla tabella II dell'accordo del 21 dicembre 2011, ex art. 34 del TU sicurezza, può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto a integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori.

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Analogamente, un datore di lavoro la cui attività rientri nei settori a basso rischio deve integrare la propria formazione per il rischio medio o alto, qualora abbia lavoratori che svolgano attività appartenenti a un livello di rischio medio o alto.

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12.5 Formazione dei lavoratori somministrati

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La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d. lgs. n. 81/2015, viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività. Il contratto di lavoro può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.

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12.7 E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37

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Al comma 12.7 viene indicata una importante novità per le aziende classificate a rischio basso. E' consentita la formazione in e-learning sia per il corso di formazione generale sia per il corso di formazione specifica dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.

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E' consentito il ricorso alla modalità e-learning per la formazione specifica di cui all'Accordo 21 dicembre 2011, anche per i lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi.

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Per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

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12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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Viene fissato il numero massimo di 35 partecipanti per tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero di partecipanti.

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L'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi 21 dicembre 2011, e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, può essere ottemperato mediante partecipazione a convegni o seminari fino al 50% del totale di ore previste.

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L'allegato V contiene una tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai principali soggetti con ruoli in materia di prevenzione.

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12.11 Modifiche all'accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del Tu sicurezza

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Come anticipato all'inizio della presente nota, viene sostituito il punto 9.2 dell'Accordo 22 febbraio 2012, con specifico riguardo alla data di decorrenza della validità della formazione pregressaqualora essa sia di durata complessiva non inferiore a quella prevista negli allegati (ad esempio, trattasi del caso dei corsi 16 Ore Mics attrezzature).

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A seguito della modifica introdotta, la validità di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (12 marzo 2013) e non più, come precedentemente stabilito, dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento.
La modifica è in linea con quanto riportato dal ministero del lavoro nella circolare n. 21/2013, al punto 5.

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14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

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In fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (4 settembre 2016), possono essere avviati corsi di formazione per RSPP e ASPP rispettosi dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

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15. DISPOSIZIONI FINALI

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Fatto salvo quanto previsto al punto 14, dal 4 settembre saranno abrogati i seguenti accordi:
accordo del 26 gennaio 2006;
accordo dell'8 ottobre 2006.

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2 allegati

Accordo 7 luglio 2016
Allegato Accordo 7 luglio 2016 

Pubblicate online le Regole applicative per gli incentivi del nuovo Conto termico

Sono disponibili sul sito del GSE le Regole applicative per il nuovo Conto termico (Conto termico 2.0), ovvero il sistema di incentivazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili disciplinato dal D.M. 16 febbraio 2016 e in vigore dal 31 maggio u.s..

\r\n

Le Regole, disponibili alla presente pagina web, sono organizzate in pagine web contenenti i link e i rimandi a tutti i documenti e i contenuti di interesse per fare richiesta di accesso agli incentivi e ottenere il beneficio.

\r\n

A titolo di esempio, è possibile selezionare in prima istanza la categoria di soggetto ammissibile cui si appartiene (Pubblica Amministrazione; soggetti privati; ESCo e società cooperative), quindi si perviene a una guida contenente le diverse tipologie di intervento per cui è possibile fare richiesta di incentivo, ciascuna delle quali rimanda a tutto ciò che occorre sapere per portare a termine la pratica con successo.

\r\n

Tra i contenuti di interesse, sono presenti i requisiti tecnici da rispettare, le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo, le modalità di calcolo dell'incentivo, nonché la documentazione necessaria (sia quella da allegare alla richiesta sia quella da conservare a cura del Soggetto responsabile).

\r\n

Inoltre, si richiama qui il link alla modulistica (in formato word compilabile) relativa alla documentazione da allegare.

\r\n

Il Conto termico 2.0 prevede incentivi a fondo perduto secondo la seguente suddivisione:

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    \r\n
  • per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica sugli edifici esistenti sono ammesse solo le Pubbliche Amministrazioni. In questo caso, le agevolazioni sono costituite da un contributo economico definito come una percentuale del costo dell'intervento;
  • \r\n
  • per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono ammessi sia i soggetti pubblici che quelli privati. In tal caso, l'incentivo è proporzionale alla produzione stimata di energia.
  • \r\n
\r\n

Le risorse complessivamente messe a disposizione per il meccanismo incentivante sono pari a una spesa cumulata annua di 900 milioni di euro, di cui 700 riservati ai soggetti privati e 200 ai soggetti pubblici.

Nuova rateizzazione dei debiti fiscali – In G.U. la legge “Enti locali” n.160/2016

Dal 21 agosto scorso e fino al prossimo 20 ottobre 2016 è operativa la nuova riapertura dei termini per la rateizzazione dei debiti tributari, in caso di decadenza da precedenti piani di rateazione alla data dl 1° luglio 2016.

\r\n

Lo prevede la legge 7 agosto 2016, n.160 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n.113 (cd. "Enti locali"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016 ed in vigore dal giorno successivo[1].

\r\n

Il beneficio viene concesso anche in caso di decadenza, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione derivanti dall'utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione od omessa impugnazione).

\r\n

Come noto, per le somme iscritte a ruolo a titolo definitivo (ossia dovute a seguito di accertamenti non più impugnabili)[2]. il debitore può richiedere:

\r\n

- un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art.19, co.1, del D.P.R. 602/1973);

\r\n

- un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità (art.19, co.1-quinquies, D.P.R. 602/1973 e D.M. 6 novembre 2013)[3].

\r\n

Pertanto, a seguito della modifica introdotta nel D.L. 113/2016, le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione[4], da cui i contribuenti siano decaduti alla data del 1° luglio 2016, possono essere nuovamente rateizzate fino a un massimo di 72 rate mensili (fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori già precedentemente approvati).

\r\n

La nuova dilazione viene concessa anche se «all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate».
La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 160/2016, di conversione del D.L. 113/2016. In sostanza, l'istanza deve essere presentata dal 21 agosto 2016 al 20 ottobre 2016.

\r\n

Dal nuovo piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.

\r\n

Tale possibilità viene riconosciuta anche nell'ipotesi di decadenza, dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 1° luglio 2016, dai piani di rateazione concessi a seguito dell'accesso agli istituti deflativi del contenzioso (ad es. adesione del contribuente), o di omessa impugnazione, ai sensi del D.Lgs. 218/1997[5].

\r\n

Anche in quest'ultima ipotesi, la richiesta del nuovo piano di rateizzazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. "Enti locali" (ossia sempre entro il 20 ottobre 2016).

\r\n

Inoltre, la disposizione interviene sulla regola che consente di richiedere una nuova rateizzazione anche nell'ipotesi in cui, non essendo state pagate cinque rate relative al piano precedente, queste vengano saldate per intero alla data di presentazione della nuova richiesta di rateazione[6].

\r\n

In merito, la possibilità di utilizzare questo strumento (accesso alla nuova rateazione con previo pagamento delle rate scadute) viene espressamente riconosciuta anche per le rateazioni che erano state concesse prima del 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015)[7].

\r\n

Infine, viene aumentato da 50.000 a 60.000 euro l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la rateizzazione viene concessa unicamente se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà.

\r\n

In sostanza, quindi, fino ad un importo di 60.000 euro, la richiesta di rateazione è in forma semplificata, ossia senza necessità di fornire ad Equitalia un'ulteriore documentazione attestante la temporanea difficoltà nel pagamento.

\r\n

Al riguardo, si fornisce il modello di richiesta della nuova rateazione disponibile sul sito di Equitalia (www.gruppoequitalia.it), da presentare entro il 20 ottobre 2016.

\r\n

[1] Cfr. ANCE "Nuova rateizzazione dei debiti fiscali – Convertito in legge il D.L. Enti locali" - ID n.25559 del 5 agosto 2016 e"D.L. 113/2016 (cd. Enti locali) – Riapertura della rateizzazione dei debiti fiscali" - ID n.25398 del 21 luglio 2016.
[2] In estrema sintesi, si tratta di accertamenti diventati definitivi in base ad una sentenza passata in giudicato o ad accertamenti emanati a seguito di liquidazione delle imposte, ovvero di controllo formale delle dichiarazioni effettuati dall'Amministrazione finanziaria (art.14 del D.P.R. 602/1973).
Resta fermo che se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
Come noto, l'art.48-bis del D.P.R. 602/1973 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell'ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
[3]Cfr. ANCE "Rateizzazione debiti tributari – In Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo"- ID n.13703 del 13 novembre 2013.
[4] La disposizione si riferisce ai piani di rateazione concessi prima o dopo il 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015, che ha in parte modificato la disciplina della rateizzazione dei debiti tributari, contenuta nell'art.19 del D.P.R. 602/1973 – cfr. ANCE "Delega fiscale – Pubblicazione in Gazzetta dei 5 decreti legislativi attuativi" - ID n.22266 dell'8 ottobre 2015.
[5] Anche in tal caso, viene precisato che si può procedere alla nuova richiesta di rateazione anche senza saldare, al momento della presentazione della stessa, le rate scadute e relative al precedente piano.
Sul punto, cfr. anche la precedente riammissione alla rateazione a seguito di istituto deflativi delle liti fiscali contenuta nell'art.1, co.134-138, della legge 208/2015 – legge di Stabilità 2016 ed ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
A tal proposito, con la C.M. 13/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale nuova possibilità viene esclusa nell'ipotesi di dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale: tale precisazione si ritiene confermata anche per quel che riguarda la nuova riapertura dei termini di rateizzazione delle somme ai sensi del D.Lgs. 218/1997, stabilita dal D.L. 113/2016. (la stessa opererebbe, quindi, solo in caso di adesione o di omessa impugnazione).
[6] Tale facoltà viene concessa ai sensi dell'art.19, co.3, lett.c, del D.P.R. 602/1973, modificato dallo stesso D.Lgs. 159/2015.
[7] In deroga a quanto previsto dall'art.15, co.5, del D.Lgs. 159/2015, che limitava l'applicabilità delle modifiche alle regole sulla rateizzazione, apportate dallo stesso D.Lgs., alle dilazioni concesse «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

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2 allegati

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legge 7 agosto 2016, n.160
modello di richiesta

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