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Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (Mud 2018)

Il 30 aprile 2018 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2017.
 
Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi.
 
Per la dichiarazione ambientale MUD 2018 occorre utilizzare la nuova modulistica contenuta nel DPCM 28 dicembre 2017.
 
La principale novità della dichiarazione 2018 riguarda le modalità di presentazione della comunicazione rifiuti semplificata che dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando un’apposita applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it. Non sarà pertanto più possibile compilare manualmente la dichiarazione.
Le comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle prescritte saranno considerate “inesatte”, e come tali, sanzionate.
 
Viene confermato anche per quest’anno l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento. Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.
 
Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti.
 
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2018.
 
Soggetti obbligati
 
L’obbligo di comunicazione interessa:
¦ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
¦ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
¦ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
¦ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;
¦ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
 
Esclusioni
 
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:
¦ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);
¦ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti.
 
Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.
 
Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.
 
Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia
 
La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile 2018, ad eccezione della comunicazione semplificata per i piccoli produttori di rifiuti che può essere trasmessa tramite PEC.
 
Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, (http://www.unioncamere.gov.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche del DPCM 28/12/2017.
 
Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.
MUD semplificato
 
Possono compilare il MUD tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
¦ sono produttrici di non più di 7 rifiuti;
¦ i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
¦ per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
 
Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario.
 
Sul sito https://mudsemplificato.ecocerved.it, è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello in formato PDF che, una volta firmato e scansionato, dovrà essere inviato per posta elettronica certificata (PEC) alla CCIAA.
 
La comunicazione MUD dovrà riportare la firma autografa del dichiarante, e dovrà essere trasformata in un documento in formato PDF prima dell’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata.
 
Dovrà essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC) un unico documento PDF che dovrà contenere:
¦ copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante;
¦ copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente;
¦ copia del documento di identità del sottoscrittore.
 
Ogni mail trasmessa via PEC all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" style="color: #333333;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.
 
Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2018) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro.

Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro. 

1 allegato


MUD_Semplificato_Guida_07_03_2018

Bonus Ristrutturazioni: all’ENEA una nuova informativa sui lavori effettuati

L’ENEA renderà disponibili a breve le schede che i contribuenti, che intendono usufruire della detrazione Irpef del 50% per lavori di ristrutturazione, dovranno inviare per fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio del risparmio energetico conseguito con gli interventi di recupero edilizio.
Quest’obbligo informativo è un nuovo adempimento, introdotto dalla legge n.205/2017 (cd. “Bilancio 2018) che, si ricorda, ha prorogato di un altro anno la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie nella misura del 50% per le spesesostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro.
La legge di Bilancio 2018, infatti, aggiungendo il comma 2-bis all’art. 16 del DL 63/2013 ha previsto che, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati con la detrazione Irpef del 50%, che consente anche l’accesso al “bonus mobili”.
Questa novità, già evidenziata dall’Agenzia delle Entrate con l’aggiornamento della Guida sulle Ristrutturazioni edilizie è stata introdotta al fine di consentire all’ENEA di effettuare un monitoraggio del risparmio energetico ottenuto con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio, laddove tali lavori comportino anche un efficientamento energetico dell’immobile.
L’informativa dovrà essere fornita tramite la compilazione di apposite schede, che da anticipazioni dell’ENEA, sono in preparazione e saranno rese note a breve. Verranno inoltre definite le tipologie di interventi per i quali dovrà essere inviata la scheda e le modalità di intervento.
L’obbligo riguarderà presumibilmente tutte quelle categorie di lavori che non potendo rientrare tra gli interventi che possono accedere all’Ecobonus, sono comunque agevolati con la detrazione Irpef del 50% come interventi di risparmio energetico, ai sensi della lett. f), dell’art. 16 del DL 63/13.
È il caso, ad esempio, dell’installazione di caldaie o di finestre comprensive di infissi, installate nell’ambito di un intervento effettuato su un’abitazione, qualora tali opere siano prive dei requisiti tecnici necessari per accedere all’Ecobonus.
Per quanto, invece, riguarda l’Ecobonus, l’ENEA annuncia, sul proprio sito, l’attivazione a breve del nuovo portale http://finanziaria2018.enea.it, per trasmettere i dati relativi agli interventi di risparmio energetico conclusi nel 2018.

Si ricorda, inoltre, sempre sul fronte “Ecobonus” che si è in attesa della pubblicazione di uno o più decreti interministerialivolti a definire i massimali di costo per ogni singola tipologia di intervento, e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione che dovranno essere effettuati dall’ENEA. 

Ecobonus 2018: on line il portale dell’Enea per la trasmissione dei dati

È on line il portale finanziaria2018.enea.it. dedicato dall’ENEA all’invio della documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione fiscale cd. Ecobonus e conclusi dopo il 31 dicembre 2017. Tale adempimento vale anche nel caso di intervento congiunto di Ecobonus e Sismabonus svolto su parti comuni di edifici condominiali.
 
Come noto, l’Ecobonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati e società di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La misura della detrazione (da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo) va da un minimo del 50% a un massimo del 75% entro un ammontare massimo, variabile a seconda del tipo di intervento realizzato e a seconda che questo riguardi la singola unità immobiliare o edifici condominiali.
 
Tale disciplina, prevista dall’art.14 del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, ha subito le ultime recenti modifiche ad opera della legge n. 205/2017 (cd. legge di Bilancio 2018). 

-     proroga per tutto il 2018 della detrazione IRPEF/IRES per l’efficientamento energetico degli edifici (cd. “Ecobonus ordinario”) in una misura che va dal 50% al 65% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, nei limiti di detrazione massima previsti per ciascun tipo di intervento agevolato.
 
-       beneficio, già prevista fino al 31 dicembre 2021 nella misura ordinaria del 50% e del 65% e nella “formula potenziata” del 70/75%, per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali (cd. “Ecobonus condomini”).
 
-     la possibilità di cumulare l’Ecobonus con il Sismabonus per quegli interventi che riguardano parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, nel caso in cui gli interventi siano volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Tale beneficio è riconosciuto nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore, e dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.
 
Questa detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio [1].
-       la percentuale di detrazione del 50% perle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per alcuni tipi di intervento di riqualificazione energetica:
  • acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi
  • acquisto e posa in opera delle schermature solari (di cui all‘All.M, D.Lgs. 311/2006)
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013)
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
-         la percentuale di detrazione del 65% le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 per i seguenti interventi:
  • riqualificazione energetica “globale”
  • strutture opache orizzontali e verticali
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima 30.000 euro) con:
-       impianti con caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione (classi V, VI o VIII Comunicazione UE 2014/C 207/02);
 
-       impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
  • acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che consentano di ottenere un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% (detrazione massima 100.000 euro)
  • impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione massima 30.000 euro)
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore
  • acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo da remoto impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni.
-       la possibilità di “cessione del credito” a tutti i contribuenti, ivi compresi i soggetti “incapienti” (pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro) per tutte le tipologie agevolate di interventi di riqualificazione energetica (non solo limitatamente agli interventi su parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari).
 
-       l’estensione del beneficio (oltre che agli IACP) anche agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica posseduti da enti e cooperative.
 
Per tutte le informazioni sulle detrazioni da Ecobonus, l’ENEA mette a disposizione di cittadini e tecnici il portale informativo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it.
 
Si fa presente, inoltre che L’ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento per definire la procedura necessaria per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia conclusi nel 2018, che comportano, anche, riduzione dei consumi energetici.
 
Si ricorda che tale nuovo adempimento, è stato introdotto dalla legge di “Bilancio 2018 che ha prorogato di un altro anno la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro.
 
 
 
[1] La nuova modalità di cumulo delle suddette detrazioni riguarda specificatamente gli interventi agevolati effettuati su parti comuni di edifici condominiali e si pone in alternativa alle detrazioni già previste ai medesimi fini, rispettivamente dal co. 2-quater del citato art.14 del D.L. 63/2013 (“Ecobonus condomini”) e dal co. 1-quinquies dell’art.16 del medesimo Decreto (“Sismabonus condomini”).
 
 
 
 

 

Aggiornamento certificato qualità.

Si porta all’attenzione delle Imprese associate che entro il 15 settembre 2018 la certificazione del sistema qualità conforme alla norma Uni En Iso 9001 dovrà essere aggiornata all’ultima edizione della stessa entrata in vigore il 15 settembre 2015.

 Si evidenzia che le certificazioni non aggiornate saranno revocate dopo il 15 settembre con evidenti conseguenze per chi, nell’ambito degli appalti pubblici, è tenuto a dotarsi di un sistema di gestione per la qualità conforme alla Uni En Iso 9001.
 
Pertanto, si sollecitano tutte le imprese associate, nel caso non lo avessero già fatto, ad affrettarsi nella pianificazione delle verifiche, da parte dell’ente di certificazione, basate sulla nuova norma.
 
Ad oggi non sono previste deroghe o rinvii della data del 15 settembre, essendo peraltro, tempistiche stabilite a livello internazionale.
 
Stessa scadenza del 15 settembre è anche prevista per l’aggiornamento della certificazione dei sistemi di gestione ambientali conformi alle norme Uni En Iso 14001.
 
Laddove ciò non avvenisse, si verificherebbe la perdita della certificazione ISO 9001, che provocherebbe, a sua volta, la riduzione automatica degli importi di attestazione SOA sino alla classifica II (ossia fino a 516,000 euro).

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