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Bonus “ristrutturazioni” e adempimenti: Sentenza n.1191/2018 CTR Lombardia

L’invio tardivo della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, (obbligo soppresso dal 14 maggio 2011 [1] non fa venire meno il diritto alla detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione, ma ne determina l’esercizio tardivo. Il diritto alla detrazione, infatti, non decade solo per il fatto che la comunicazione di inizio lavori sia stata effettuata più tardi rispetto alla data effettiva di avvio della ristrutturazione.

Questo è quanto ha chiarito la Sentenza n.1191/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ha riconosciuto la spettanza delle detrazione fiscale dall’Irpef [2] (all’epoca nella misura del 36%) delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia a un contribuente che aveva avviato i lavori nel 2008, ed effettuato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, nel 2011.

L’orientamento espresso dalla Commissione Regionale della Lombardia è connesso a quando disposto dal DM 41/1998 che definisce le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, ai sensi del quale l’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate rientra tra gli adempimenti a carico di chi intende avvalersi della detrazione, ma non è previsto a pena di decadenza.
In tal senso, l’invio tardivo della comunicazione dell’avvio dei lavori, non può determinare la perdita definitiva del diritto ad ottenere la detrazione, ma comporta il suo esercizio tardivo. In sostanza, ad avviso della Commissione, il ritardo può costituire, al limite, un’ipotesi di mera incompletezza formale della pratica agevolativa eventualmente da sanzionare in via amministrativa.

Nel caso di specie la Commissione Regionale afferma, inoltre, il principio per cui a rilevare è il fatto che il ritardo nell’invio della comunicazione non ha impedito all’Amministrazione finanziaria di effettuare i dovuti controlli relativamente alla pertinenza dei lavori di ristrutturazione con le spese di cui è stata chiesta la detrazione, essendo sufficienti, a tal fine, la documentazione relativa alla pratica edilizia, le fatture e i pagamenti bancari. 

[1] Cfr. l’art. 7 del DL 70 /2011.

[2] Cfr. Ance “ Ristrutturazioni edilizie – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate ” - 

1 allegato

Sentenza n.1191-2018

Paese da Codice rosso. Infrastrutture al collasso e manutenzioni assenti.

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Al via, sui principali quotidiani nazionali e territoriali, la denuncia del sistema Ance sulla situazione di grave stallo in cui versa il settore dei lavori pubblici. Sul sito www.sbloccacantieri.it potrai segnalare le opere bloccate, in ritardo o incompiute a causa delle procedure farraginose, della burocrazia asfissiante e delle disfunzioni legate al Codice degli appalti.

Una grande operazione di trasparenza e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei decisori nazionali alla quale potrai partecipare anche tu inviandoci le tue segnalazioni a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
 

Iperammortamento e perizia giurata: i chiarimenti dell’AdE nella R.M. 27/E/2018

La produzione tardiva della documentazione necessaria per attestare che il bene possiede i requisiti richiesti per fruire dell’iperammortamento non impedisce di accedere all’agevolazione, ma ne determina lo slittamento. 
Questi i chiarimenti forniti dalla Risoluzione 27/E del 9 aprile 2018 dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai termini per l’acquisizione della perizia giurata attestante i requisiti tecnici necessari per accedere all’iperammortamento.
Si ricorda che la legge n.205/2017 [1] (legge di Bilancio 2018) ha prorogato per il 2018, il c.d. iperammortamento, ovvero l’agevolazione fiscale spettante ai titolari di reddito di impresa per gli investimenti in chiave “Industria 4.0”.
Tale beneficio, per l’acquisto dei beni materiali digitali individuati dall’Allegato A della legge n.232/2016[2](Bilancio 2017), prevede una percentuale d’ammortamento pari al 250%che in sostanza consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d’ammortamento [3].
Allo stesso modo è stato prorogato anche l’ammortamento al 140%previsto per specifici beni immateriali strumentali, compresi nell’Allegato Bdella legge di Bilancio 2017, acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto iperammortamento.
Va precisato che per fruire dell’iperammortamento per i beni digitali (sia materiali che immateriali) l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o B della legge di Bilancio 2017 e che lo stesso è interconnesso [4] al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura.
Per i beni digitali di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato.
Come è già stato chiarito dalla Circolare 4/E/2017 questi documenti [5]devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
L’esigenza di chiarimento, a cui risponde la Risoluzione in commento, riguarda le conseguenze dell’acquisizione della perizia in un periodo di imposta successivo a quello in cui avviene l’interconnessione.
A tal riguardo l’Agenzia chiarisce che poiché la disciplina vigente [6] non prevede un termine a pena di decadenza per la presentazione della documentazione, la fruizione dell’agevolazione inizia dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti, anche se tale acquisizione avviene in un periodo di imposta successivo a quello di “interconnessione”.

In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

[1] Cfr. Ance “Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale” 

[2] Cfr. co. 9,10,11, art. 1, legge n.232/2016.

[3] La legge di Bilancio 2018 ha modificato l’elenco (contenuto nell’allegato B della legge di bilancio 2017) dei beni immateriali rispetto ai quali opera la maggiorazione del 40%. All’elenco sono state aggiunte le seguenti voci: sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’ecommerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

[5] Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” è necessario e sufficiente che: a) scambi informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); b) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). Cfr. sul punto la Circolare 4/E/2017.

[6] Cfr. sul punto la Circolare 4/E/2017 e Ance “Superammortamento e Iperammortamento – Circolare congiunta 4/E/2017” - ID n. 28041 del 31 marzo 2017.

[7] Cfr. il comma 11, art. 1, della legge n. 232/2016.

1 allegato

Risoluzione 27-E del 9 aprile 2018

Acquisto di carburanti: i chiarimenti dell’AdE sulle modalità di pagamento

Tracciabilità delle spese carburante e detrazione dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a partire dal 1 luglio 2018, sono ammessi tutti i mezzi di pagamento diversi dal contante, inclusi bonifici bancari o postali, assegni, addebito diretto su conto corrente.
 
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 73203/2018 del 4 aprile 2018 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tracciabilità delle spese carburante, a seguito delle recenti modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018 che, ai fini del contrasto all’evasione fiscale ha introdotto, per queste spese, forme di pagamento qualificato.
 
La legge n. 205 /2017 (Bilancio 2018) ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato  (“carte di credito, di debito o carte prepagate”).
 
Il provvedimento n. 73203/2018 dell’AdE interviene a chiarire la portata di tali disposizioni e definisce quali sono le forme di pagamento qualificato ritenute idonee, sia in tema di imposte dirette che di IVA, per effettuare lespese d’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione.
 
Si tratta dei seguenti mezzi di pagamento:
-         assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali
-         quelli elettronici tra cui, ad esempio: addebito direttobonifico bancario o postalebollettino postalecarte di debito, di creditoprepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
 
Le stesse forme di pagamento sono ritenute idonee ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.
 
Il provvedimento chiarisce inoltre, che tali forme di pagamento trovano applicazione anche quando in base a specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. Così accade con le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, quando il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, che utilizza, per il prelievo, delle tessere magnetiche rilasciate dalla compagnia stessa.
 
[1] Cfr. in tal senso i commi 922 e 923 della legge n. 205 /2017 
 

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