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Esenzione Imu sul “magazzino” delle imprese edili: entro il 30 giugno la dichiarazione

Dichiarazione entro il prossimo 30 giugno 2018 per fruire dell’esenzione dall’IMU, riferita al periodo d’imposta 2017, per gli immobili costruiti e ristrutturati delle imprese edili, rimasti invenduti.
 
Questa la scadenza che interessa le imprese operanti nel settore delle costruzioni, per non decadere dall’esenzione IMU sul “magazzino”, ai sensi dell’art.13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011 [1].
 
Si ricorda che il prossimo 18 giugno 2018 scadono i termini per il versamento dell’IMU anche per gli immobili posseduti dalle imprese del settore delle costruzioni (aree e fabbricati) diversi dai fabbricati costituenti beni merce delle imprese edili.
 
Va precisato che per le aree fabbricabili in ogni caso l’IMU è dovuta sulla base del valore venale in comune commercio delle stesse.
 
Come noto, grazie ad una disposizione fortemente voluta dall’ANCE, «sono esenti dall'imposta municipale propria fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e nonsiano in ogni caso locati».
 
L’esenzione dall’IMU è stata estesa anche ai fabbricati acquistati dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero (cfr. R.M. 11/DF/2013) [2].
 
In sostanza, in conformità con quanto sostenuto dall’ANCE, è stato confermato che il concetto di “fabbricati costruiti” comprende anche quelli acquistati dall’impresa costruttrice e da questa ristrutturati per la successiva vendita.
 
Si ricorda che l’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato.
 
Circa il momento dal quale il fabbricato s’intende ultimato, si osserva che la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi più volte nell’ambito della previgente ICI, formulando un orientamento da considerarsi oramai consolidato e valevole anche ai fini dell’attuale IMU.
 
In particolare, la Corte ha ravvisato nell’accatastamento del fabbricato il verificarsi della condizione essenziale per considerare lo stesso “ultimato” ed esistente ai fini dell’imposta locale, a prescindere dall’intervenuta, o meno, dichiarazione “ufficiale” di fine costruzione all’Ente locale competente. Quest’ultima, invece, assume valore, agli effetti del tributo comunale, solo se preventiva rispetto all’accatastamento dell’immobile di nuova costruzione [3].
 
Né in tal senso rileva, per il fabbricato di nuova costruzione, la mancanza dell’allacciamento ai servizi pubblici (quali luce, gas, acqua, fognature, etc.) e del conseguente certificato di agibilità [4].
 
Pertanto, il fabbricato s’intende “ultimato” dalla data di accatastamento o, se preventiva, da quella di comunicazione della fine lavori all’Ente locale competente, a prescindere dal rilascio del certificato di agibilità.
 
L’esenzione IMU prevista per l’invenduto delle imprese edili è stata riconosciuta anche agli alloggi costruiti, e non ancora assegnati ai soci, dalle cooperative edilizie (cfr.R.M. 9/DF/2015).
 
Dunque a pena di decadenza dai citati benefici, è stato previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, utilizzando l’apposito Modello(e relative Istruzioni) [5].
 
Si precisa che il Modello attualmente disponibile non tiene conto delle modifiche intervenute dal secondo semestre 2013, con le quali è stata prevista la completa esenzione dall’IMU per l’invenduto delle imprese edili.
 
Al riguardo, si evidenzia che, in mancanza di un Modello aggiornato di dichiarazione IMU, che includa anche l’ipotesi di esenzione per il “magazzino”, le imprese possono attestare il possesso dei requisiti nelle annotazioni poste in calce all’attuale Modello di dichiarazione [6].
 
In particolare, si ritiene che, nel quadrocaratteristiche” dell’immobile, possa essere indicato il codicen.8 («per i cosiddetti beni merce»), come indicato nella nota 1 al medesimo Modello [7].
 
Inoltre, nel Modello devono essere indicati i dati catastali degli immobili per i quali si applica il beneficio.
 
Resta fermo che la dichiarazione IMU rimane efficace anche per i periodi d’imposta successivi a quello di presentazione, fino alla vendita del fabbricato o all’eventuale destinazione alla locazione.
 
La dichiarazione deve essere presentata entro il temine ordinario del «30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta»[8].
 
In pratica, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2018, per quel che riguarda l’esenzione dall’IMU per il 2017.
 
In merito, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la propria Guida alla dichiarazione IMU, con un focus specifico relativo all’obbligo di presentazione per il “magazzino” delle imprese edili.
 
Per completezza, si ricorda che, in caso di locazione di fabbricati posseduti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e locati per una parte dell’anno, l’IMU è dovuta per l’intero periodo d’imposta, senza esenzione per il periodo residuo, nel quale l’immobile non viene locato.
 
[1] Si ricorda che l’esenzione IMU per il “magazzino” delle imprese edili è stata introdotta, a partire dalla seconda rata 2013, dall’art.2, co. 1 e co.2, lett.a, del D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 124/2013 (cd. “Decreto casa”) -
[2] In particolare, si tratta dei lavori consistenti in:
-       restauro e risanamento conservativo (art.3, co.1, lett.c, D.P.R. 380/2001),
-       ristrutturazione edilizia (art.3, co.1, lett.d, D.P.R. 380/2001),
-       ristrutturazione urbanistica (art.3, co.1, lett.f, D.P.R. 380/2001).
[3] In tal senso, nella Sentenza n.24924 del 10 ottobre 2008, la Corte di Cassazione ha precisato che «l’iscrizione nel catasto edilizio dell’“unità immobiliare” …… costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l’unità sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza, assoggettata all’imposta prevista per tale specie di immobile». Diversamente, prosegue la medesima pronuncia giurisprudenziale, la dichiarazione di fine lavori resa al Comune competente «assume rilievo solo per l’ipotesi in cui il "fabbricato di nuova costruzione" non sia ancora iscritto al catasto perché tale iscrizione realizza, di per sé, il presupposto principale ("unità immobiliare iscritta") considerato dalla norma sufficiente per assoggettare l’immobile all’imposta comunale dovuta per i fabbricati». In senso conforme, nella medesima pronuncia, vengono richiamati anche altri precedenti giurisprudenziali della stessa Corte di Cassazione, Sezione tributaria (Sent. n. 22808 del 23 ottobre 2006 e n. 14673 del 23 giugno 2006). Tale orientamento ha, poi, trovato conferma anche in più recenti pronunce della medesima Corte di Cassazione, che hanno contribuito a rendere univoca, e quindi consolidata, la posizione giurisprudenziale sul punto (Cfr. Sent. n.16208 del 9 luglio 2010 e n.15177 del 23 giugno 2010).
[4] Come evidenziato sempre dalla Corte di Cassazione, infatti, tale circostanza non è idonea a far considerare la costruzione accatastata ancora “in corso d’opera”, non legittimando quindi l’applicazione dell’imposta locale sul valore dell’area sottostante e non su quello del fabbricato medesimo. In tal senso, la Sentenza n.24924/2008 afferma che presupposto del tributo comunale è unicamente il possesso degli immobili, a nulla rilevando, ai fini dell’assoggettamento alla medesima imposta, «l’idoneità dell’immobile a produrre reddito (e, di conseguenza, del rilascio del certificato di abitabilità)» (Cfr., in tal senso, anche Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza n.5372 del 05 marzo 2009).
[5] Ai sensi dell’art.2, co.5-bis, del cd. “Decreto casa”.
[6] Il Modello è stato approvato con il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 30 ottobre 2012 - 
[7] Al riguardo, si ricorda che tale indicazione è stata inserita nel Modello in base alla previgente formulazione dell’art.13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011 (che riconosceva ai Comuni la facoltà di ridurre l’aliquota IMU fino allo 0,38% per il “magazzino” delle imprese edili, per un periodo non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori ed a condizione che l’immobile non fosse locato).
[8] Cfr. l’art.13, co.12-ter, del D.L. D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
 
 

Disponibile “OiRA Uffici” per effettuare la valutazione dei rischi

È stato adottato, in data 23 maggio 2018, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.61 che recepisce lo strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi, sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”, in attuazione dell’articolo 29, comma 6-quater, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Lo strumento è stato sviluppato nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro cui hanno aderito i rappresentanti di amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, delle parti sociali nonché esperti di enti pubblici di ricerca quali l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’INAIL.
OiRA “uffici” si applica alle attività di ufficio dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2 del summenzionato decreto, con le limitazioni previste nell’articolo 3.
L’applicativo è disponibile gratuitamente sui siti internet istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INAIL.
 

Credito d’imposta per il Sud: le FAQ del MISE

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito le FAQ volte a chiarire alcuni aspetti applicativi inerenti la procedura di ammissione delle piccole e medie imprese alle risorse del Programma operativo nazionale “imprese e competitività 2014-2020” per la fruizione del credito di imposta per il Sud.
 
L’ulteriore chiarimento del MISE segue la pubblicazione del Decreto Direttoriale del 23 aprile 2018 [1] con cui erano state indicate le modalità e le procedure che le PMI devono seguire per accedere risorse del PON “imprese e competitività 2014-2020” ai fini del credito d’imposta per il Sud.
 
Si ricorda che il “Credito di imposta per il Mezzogiorno” è stato istituito dalla legge di Stabilità 2016 [2]
che haincentivato l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo riconoscendo a favore delle imprese un credito d’imposta che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 18/2017, di conversione del DL n. 243/2016, è previsto nella misura massima fino al 45% per le piccole imprese, 35% medie imprese e 25% grandi imprese.
 
Nelle risposte fornite, di recente, dal Ministero viene in particolare ribadito che le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare, in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta all’Agenzia delle entrate che rilascia l’autorizzazione alla fruizione del credito e trasmette i progetti presentati da PMI, non appartenenti al settore primario, al MISE.
 
Successivamente il MISE effettua l’istruttoria al solo fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’ammissione dei progetti al finanziamento nell’ambito del PON I&C. L’istruttoria che abbia avuto esito positivo si conclude con l’emanazione di un provvedimento di autorizzazione all’utilizzo delle risorse.
 
Per le domande che non abbiano superato l’istruttoria resta ferma l’autorizzazione alla fruizione del credito che è stata rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a valere su risorse nazionali.
 
Tra i chiarimenti viene, inoltre, precisato che la PMI che ha ricevuto l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate può utilizzare in compensazione il credito d’imposta a seguito della realizzazione degli investimenti senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Ministero dello sviluppo economico.
 
A tal proposito si ricorda che la compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito e che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Si evidenzia, inoltre, che i beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il credito d’imposta maturato, ossia il credito d’imposta relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione [3].
 
Tutte le richieste  di informazioni relative all’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, precisa il MISE, vanno rivolte all’Agenzia delle Entrate.
 
 
[2] Cfr. art.1 co.98-108, legge 208/2015 e Ance “Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” -
[3] Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate 34/E/2016.
 
 

Credito d’imposta per il Sud: regole e adempimenti per le PMI

Definita dal MISE la procedura di ammissione delle piccole e medie imprese alle risorse del Programma operativo nazionale “imprese e competitività 2014-2020” per la fruizione del credito di imposta per il Sud.

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto Direttoriale del 23 aprile 2018 ha indicato le modalità e le procedure che le PMI devono seguire per accedere risorse del PON “imprese e competitività 2014-2020” ai fini del credito d’imposta per il Sud.
 
Il “Credito di imposta per il Mezzogiorno”, come noto, è stato istituito dalla legge di Stabilità 2016[1]che haincentivato l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo riconoscendo a favore delle imprese, per tali acquisti, un credito d’imposta[2] nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie e del 10% per le grandi, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.
 
Successivamentela disciplina agevolativa del credito d’imposta per il Sud è stata profondamente modificata dalla legge n. 18/2017, di conversione del DL n. 243/2016 (cd. “Decreto Mezzogiorno”) che ha previsto tra l’altro:
 
-      l’aumento del credito d’imposta (nella misura massima fino al 45% per le piccole imprese, 35% medie imprese e 25% grandi imprese);
 
-      l’eliminazione del divieto di cumulo con gli aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato e agevolazioni per le imprese[3];
 
-      nuove modalità di determinazione del credito d’imposta spettante, che dovrà essere calcolato sul costo complessivo dei beni acquisiti al lordo, e non più al netto, degli ammortamenti fiscali;
 
-      l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili per ciascun progetto d’investimento[4].
 
Si ricorda, inoltre che per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica nella quale devono indicare i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione.
 
L’autorizzazione è comunicata dall’Agenzia delle Entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta.
 
Con riguardo, in particolare, alle piccole e medie imprese va precisato che agli oneri derivanti dall’attribuzione del credito si fa fronte a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività 2014/2020” e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni.
 
Dunque il Decreto Direttoriale del 23 aprile scorso si sofferma sulle modalità di accesso alle risorse del PON “imprese e competitività 2014-2020” e si applica ai progetti di investimento che comprendono investimenti effettuati dalle PMI(che hanno già ricevuto l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta dell’Agenzia delle Entrate) a decorrere dal 1° marzo 2017.
 
Per valutare l’ammissibilità al PON i progetti di investimento sono sottoposti ad un’istruttoria che deve riscontrare la sussistenza di una serie di requisiti, volti ad accertare che i progetti siano:
 
-       non ultimati al momento della presentazione della comunicazione presentata dalle PMI beneficiarie all’Agenzia delle Entrate;
 
-       di importo non inferiore a euro 500 mila euro;
 
-       non riguardanti le attività economiche di agricoltura, silvicoltura e pesca;
 
-       realizzati o da realizzare nelle regioni meno sviluppate e nelle zone assistite delle regioni in transizione;
 
-       innovativi nonché coerenti con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016.
 
A seguito della conclusione positiva della fase istruttoria il Ministero procede  all’adozione e alla trasmissione alla PMI beneficiaria, tramite pec, del provvedimento di utilizzo delle risorse nel quale sono indicati, tra l’altro, l’importo del credito d’imposta a valere sulle risorse del PON, la struttura produttiva in cui è effettuato il progetto di investimento, gli obblighi derivanti dall’utilizzo delle risorse PON in capo all’impresa beneficiaria, e le condizioni che possono comportare il disimpegno totale o parziale delle risorse.
 
Il Decreto precisa, inoltre, quali siano le modalità e i termini di rendicontazione dell’impresa beneficiaria a seguito della realizzazione del progetto di investimento che ha utilizzato le risorse del PON.
 
[1] Cfr. art.1 co.98-108, legge 208/2015 e Ance “Legge di Stabilità 2016 
[2] L’agevolazione riguarda, in particolare, gli acquisti (anche mediante contratti di leasing), facenti parte diun progetto di investimento, relativi a macchinari, impianti ed attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o collocate ex novonelle Regioni del Mezzogiorno.
[3] A condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
[4]
 A tal riguardo, viene stabilito che, per ciascun progetto d’investimento agevolabile, i nuovi limiti sono:
-       3 milioni di euro per le piccole imprese (originariamente fissato a 1,5 milioni di euro);
-       10 milioni di euro per le medie imprese (originariamente fissato a 5 milioni di euro);
-       15 milioni di euro per le grandi imprese (invariato).
Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che tali nuovi limiti di spesa vanno calcolati con riferimento all’ammontare complessivo dei costi sostenuti, superando la previgente disciplina secondo la quale i limiti erano riferiti al costo dei beni al netto degli ammortamenti dedotti, relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.
 

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